Gruppo     V                        /307.00.11

OGGETTO: Indennità chilometrica spettante ai talassemici - Presupposti per l'erogazione.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DELLA SANITA'
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Ai sensi dell'art. 7 terzo comma della l.r. 1 agosto 1990, n. 20 ("Interventi in materia di talassemia") ai soggetti individuati nel primo comma dello stesso articolo "residenti in comuni distanti oltre 20 chilometri dai luoghi di cura è concessa altresì un'indennità pari a lire 200 per chilometro con riferimento ai giorni di cura".
                 L'art. 1 quinto comma del D.A. sanità 14 novembre 1991, n. 50, recante il regolamento per la concessione dei benefici previsti dal citato art. 7, nel confermare la predetta indennità chilometrica, precisa che la stessa spetta ai talassemici "che risiedono in comuni distanti oltre chilometri 2O dal più vicino centro di cura".
                 
                 2. Con lettera 16 novembre 2000, n. 1N9/1728 -integrata con successiva nota 14 marzo 2001, n. 1N9/443- codesto Assessorato ha chiesto l'avviso del'Ufficio "sulla interpretazione" del riferito art. 1 quinto comma del D.A. n. 50/1991; esprimendosi nel senso che, pur non essendo il soggetto talassemico "obbligato a recarsi nel luogo di cura più vicino", l'indennità de qua vada comunque calcolata "in base alla distanza tra il comune di residenza dal talassemico stesso ed il centro di cura più vicino".
   
                 3. Il quesito in esame, muove ovviamente dall'assunto che l'indennità in questione spetta in via di principio in assenza di luoghi di cura entro il raggio di 20 chilometri dai comuni di residenza degli interessati; punto questo non chiarito dall'art. 7 terzo comma della l.r. n. 20/1990, ma opportunamente precisato dal relativo regolamento esecutivo.
                 Nell'ipotesi, dunque, alla quale il quesito sembra riferirsi -scelta tra luoghi di cura situati oltre il predetto limite di 20 chilometri- può condividersi, secondo quest'Ufficio, la soluzione riferita nella richiesta di parere; atteso che la stessa, pur tenendo conto di eventuali esigenze specifiche dai pazienti, resta nell'alveo delle citate disposizioni regionali, in particolare per quanto riguarda gli oneri a carico dell'Amministrazione.
   

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             Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

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