Gruppo     IV                      /304.00.11

OGGETTO: Ditta XXXX S.n.c. Modifica dell'assetto societario. D.M. n. 448/91 - Requisito dell'idoneità professionale. Quesito.

   
   
   
                                             
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           TURISMO, COMUNICAZIONI
                                                           E TRASPORTI
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesta Amministrazione espone la seguente vicenda.
                 La Ditta "Autoservizi C. di C.F. e C. s.n.c.", concessionaria di pubblici servizi di linea e beneficiaria dei contributi di esercizio previsti dall'art. 4 della l.r. 68/83, fino al 18 dicembre 1998 risultava composta dalla Sig.ra C., dal Sig. S. e dalla Sig.ra Co..
                 L'attestato di idoneità professionale, richiesto dal D.M. n. 448/91 per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada, era in capo alla Sig.ra C.
                 Con atto del 18.12.1998 quest'ultima ha trasferito la propria quota al socio S. Conseguentemente la ragione sociale è stata modificata in "S. Autoservizi di A.S. e C. s.n.c.".
                 Per garantire, in capo alla nuova società la sussistenza del requisito della idoneità professionale, sempre in data 18.12.1998, il Sig. S., quale legale rappresentante della nuova società, ha concluso con la Sig.ra C. un contratto di associazione in partecipazione in forza del quale l'associata, in cambio di una partecipazione agli utili sociali, si è impegnata a prestare "il proprio lavoro di direzione dell'attività in maniera permanente ed effettiva".
                 Ciò posto codesto Assessorato si domanda se, ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. n. 488/91, il requisito della idoneità professionale debba essere posseduto dal titolare dell'impresa esercente attività di trasporto ovvero anche da un soggetto diverso, a questa legato da un rapporto di associazione in partecipazione.
                 Sul punto chiede l'avviso dello Scrivente, precisando che, in via cautelativa, sono state sospese le erogazioni dei contributi di esercizio in favore della società in oggetto.
   
                 2. Il decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, recante il Regolamento di attuazione della direttiva CEE 562/74, come modificata dalla direttiva CEE 438/89, regola le modalità di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus.
                 L'art. 3, in particolare, dispone che:
   "Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneità morale, finanziaria e professionale".
                 Quanto al requisito della idoneità professionale, che più interessa nella fattispecie in esame, il successivo art. 8 prevede che questo deve essere posseduto:
   "a) qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto della azienda in maniera permanente ed effettiva....;
   b) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva".
                 Analogamente la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992, esplicativa del D.M. in commento, all'art. 7 afferma che: "Il requisito dell'idoneità professionale deve essere posseduto da colui o coloro che dirigono permanentemente ed effettivamente l'attività di trasporto dell'impresa, in particolare:
   a) dal titolare dell'impresa individuale o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto in modo permanente ed effettivo...;
   b) nel caso di esercizio collettivo della impresa dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in modo permanente ed effettivo".
                 Con riferimento al caso di impresa individuale, la circolare citata prende in esame anche l'ipotesi in cui sia intervenuto, tra il titolare della impresa e uno o più soggetti, un contratto di associazione in partecipazione, per affermare che, in tale ipotesi, il requisito dell'idoneità professionale deve essere posseduto dal titolare dell'impresa "eccezion fatta per il caso che questi abbia designato l'associato alla direzione dell'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva".
                 Dalle disposizioni fin qui richiamate si evince che, ai fini dell'esercizio di un'attività di trasporto di viaggiatori su strada mediante autobus, il requisito della idoneità professionale di cui agli artt. 6 e seguenti del D. M. n. 488/91 deve essere posseduto dal soggetto che dirige "in maniera permanente ed effettiva" l'attività di traporto dell'azienda.
                 Ne consegue che la coincidenza tra il soggetto titolare dell'impresa e il soggetto in possesso del requisito professionale è solo eventuale e si verifica unicamente nella ipotesi in cui sia lo stesso titolare dell'impresa -individuale o collettiva- a dirigere l'attività di trasporto.
                 Per contro, nella ipotesi in cui la direzione dell'attività di trasporto sia affidata "in maniera permanente ed effettiva" ad un soggetto diverso da quello che è titolare dell'impresa, ai sensi delle norme richiamate il requisito professionale dovrà essere posseduto da tale soggetto.
                 Ora, nella fattispecie in esame ricorre un caso di esercizio collettivo di impresa di trasporto in cui il titolare della nuova società, essendo sprovvisto dell'attestato di idoneità professionale, ha affidato la direzione dell'attività di trasporto ad un altro soggetto, munito di tale attestato.
                 Sembra pertanto allo Scrivente che anche la nuova società operi nel rispetto del disposto del citato art. 8 del D.M. n. 488/91, ai sensi del quale, come chiarito, il requisito della idoneità professionale, nei casi di impresa diversa da quella individuale, deve essere posseduto "dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in modo permanente ed effettivo".
                 La Sig.ra C. infatti, in forza del contratto di associazione in partecipazione citato in premessa, ha convenuto, in cambio di una partecipazione agli utili della impresa, di conferire quale apporto "il proprio lavoro di direzione dell'attività in maniera permanente ed effettiva". Pertanto è la Sig.ra C. che, come responsabile della direzione dell'attività di trasporto, dovrà risultare in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
                 Del resto anche la Circolare sopra richiamata, con riferimento alla ipotesi di contratto di associazione in partecipazione concluso tra il titolare di un'impresa individuale e un terzo, postula la titolarità del requisito della idoneità professionale in capo all'associato ove questo sia stato "designato alla direzione dell'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva".
                 Quanto poi ai contenuti della associazione in partecipazione, solo incidentalmente giova ricordare che, come affermato in giurisprudenza, se l'associazione in partecipazione nel suo tipo normale è caratterizzata da un apporto di natura patrimoniale da parte del terzo al gestore dell'impresa, essa può anche prevedere che l'apporto del terzo si concreti in una prestazione di carattere tecnico. Del resto, sebbene ai sensi dell'art. 2552 del codice civile la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, è ammissibile l'affidamento della gestione dell'impresa all'associato sempre che questo ripeta i propri poteri gestori dall'associante e svolga la propria attività nei limiti dei poteri ricevuti: l'art. 2552 codifica infatti una regola inerente alla figura normale dell'Istituto, senza escludere la legittimità di una deroga pattizia a tale situazione normale.
                 Conclusivamente può pertanto ritenersi che la nuova società, per le ragioni sopra chiarite, sia fornita del titolo di idoneità professionale richiesto dal D.M. n. 488/91 e in quanto tale, se in possesso anche degli altri requisiti di legge legittima destinataria dei contributi di esercizio di cui all'art. 4 della L.r. n. 68/83.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   

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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
                 

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