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Gruppo XIV 306.2000.11

OGGETTO: Beni pubblici.- Patrimonio.- Azienda agricola "XXXX".- Utilizzo.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 6944/Gr. XIII del
31 ottobre 2000)
P A L E R M O

1.- In allegato alla nota emarginata è stato trasmesso uno schema di contratto di comodato, e relativo disciplinare, predisposto al fine di consentire l'utilizzo della azienda agricola "XXXX" - acquisita dall'Amministrazione regionale in conformità alle previsioni di cui all'art. 4 della l.r. 5 agosto 1982, n. 88 - da parte del Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione (CORERAS).
Sullo schema in questione, nonché, specificatamente, sulla possibilità di procedere all'affidamento in comodato gratuito del bene, non ritenendosi applicabili nella fattispecie le disposizioni recate dalla L. 11 luglio 1986, n. 390, si chiede l'avviso dello scrivente.

2.- In via generale si osserva che l'azienda agraria "XXXX", sita in comune di YYYY, è stata acquistata dall'Amministrazione regionale, ed assunta in consistenza tra i beni patrimoniali indisponibili della Regione siciliana - ramo Agricoltura e Foreste, per essere destinata ed utilizzata, in conformità alle prescrizioni dell'art. 4, comma 3, della l.r. 5 agosto 1982, n. 88, per le finalità previste dall'art. 16 della l.r. 3 giugno 1975, n. 24, dal terzo comma dell'art. 3 della l.r. 20 aprile 1976, n. 36, dall'art. 4, lett. a), della l.r. 1 agosto 1977, n. 73 e dall'art. 6 della l.r. 11 aprile 1981, n. 57 e successive aggiunte ed integrazioni.
Il richiamato art. 16 della l.r. 24/1975 prevedeva l'istituzione, a seguito della stipula di apposite convenzioni con istituti universitari siciliani ed enti operanti nel settore agricolo, di una "Unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata" avente la finalità di promuovere il miglioramento ed il potenziamento della cultura agrumicola, vitivinicola, ortofloricola e vivaistica, e - in dipendenza dei compiti alla stessa Unità polivalente successivamente assegnati con le ulteriori leggi regionali richiamate dal citato art. 4, l.r. 88 del 1982 - dei comparti della zootecnia, granicoltura e colture arboree e delle attività serricole, sementiere e fitosanitarie, e di fornire una adeguata assistenza tecnica, gestionale ed organizzativa, ed in materia di coltivazione, allevamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, nonché, in buona sostanza, di realizzare ogni altra attività di ricerca e sperimentazione diretta al potenziamento del settore agricolo.
Considerata la mancata istituzione, a tutt'oggi, della predetta Unità polivalente, e, di contro, l'avvenuta costituzione del CORERAS - ente di ricerca fornito, ai sensi del disposto dell'art. 5 della l.r. 5 agosto 1982, n. 88, di personalità giuridica di diritto pubblico, ed al quale, come riferisce il richiedente Assessorato, partecipa in misura oltremodo rilevante la Regione siciliana - appare legittimo, al fine di attualizzare la prescrizione normativa e di consentire il perseguimento delle finalità prescritte dalla legge di riferimento, procedere all'affidamento a titolo gratuito al predetto Consorzio della azienda agraria di che trattasi.
Ed invero, il Consorzio predetto, che annovera tra i propri scopi - da perseguire senza fine di lucro, ed attraverso attività di ricerca applicata e di sperimentazione a favore delle diverse fasi delle filiere e dei sistemi, e di divulgazione dei risultati - lo sviluppo e l'ammodernamento strutturale ed organizzativo dei sistemi agro-alimentare, agro-industriale ed agro-ambientale della Sicilia, specificatamente, ai sensi delle proprie disposizioni statutarie, è destinato ad operare per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 16 della l.r. 3 giugno 1975, n. 24, dal terzo comma dell'art. 3 della l.r. 20 aprile 1976, n. 36 e dall'art. 4, lett. a), della l.r. 1 agosto 1977, n. 73; finalità tutte cui è testualmente ed espressamente destinata l'azienda agraria di che trattasi.
E pertanto, sia da un punto di vista strettamente giuridico che sotto un profilo teleologico, si ritiene che l'utilizzo in comodato d'uso da parte del CORERAS del bene in discorso sia conforme alla volontà estrinsecata nella legge regionale di riferimento.

Sempre in via generale, nel rilevare che l'azienda in questione, purché non venga distolta dalla destinazione imposta dalla legge, ben può formare oggetto di private contrattazioni (tra le quali è dato ovviamente da ricomprendere anche il contratto di comodato), si osserva che potrebbe ritenersi più consono e coerente con le potestà pubbliche esercitate nella fattispecie dalla Regione, in quanto tendenti al perseguimento di fini di pubblico interesse quali, in concreto identificabili nello sviluppo della agricoltura attraverso la ricerca ad essa applicata, procedere al rilascio di una concessione amministrativa il cui disciplinare potrebbe nella sostanza riprodurre il contenuto degli accordi di cui al testo allegato alla richiesta di parere.

Per quanto concerne poi la gratuità dell'affidamento si concorda con codesta Amministrazione nel ritenere legittima la mancata previsione di un qualsivoglia corrispettivo, poiché l'attività perseguita attraverso l'utilizzo dell'azienda in discorso da parte del CORERAS verrebbe a realizzare una specifica finalità assunta come propria dalla Regione, consentendo il proficuo uso di un bene dalla legge destinato a scopi prefissati.
Inoltre, a parte ogni considerazione circa la fittizietà di una determinazione di canone che, vista l'incidenza della partecipazione della Regione al Consorzio di ricerca destinato all'utilizzazione dell'azienda, verrebbe comunque a gravare sul bilancio regionale, si osserva che appare obbligatorio prevedere un canone idoneo, o nelle ipotesi assentite dalla legge semplicemente ricognitorio, qualora il diritto esercitato da un terzo sul bene demaniale, o patrimoniale indisponibile, limiti l'utilizzo del bene stesso all'uso pubblico a fronte di un diverso e specifico interesse (ipotesi affatto diversa dalla fattispecie considerata), e per ciò stesso configuri una posizione particolare o di favore che determina la necessità di un corrispettivo.

3.- Circa poi le specifiche disposizioni dello schema allegato, fermo restando quanto considerato circa lo strumento pattizio, si osserva, preliminarmente, che il contratto di comodato ed il relativo disciplinare d'uso potrebbero costituire un unico atto.
L'azienda in questione viene più di una volta qualificata come demaniale, mentre la stessa risulta fare parte del patrimonio indisponibile.
L'art. 1 risultano mancante della parte iniziale. Inoltre al penultimo periodo andrebbe specificato che le ipotizzate concessioni di utilizzo provvisorio a favore di terzi possono essere poste in essere soltanto "previo consenso del concedente".
All'art. 4 si suggerisce di premettere: "Fermo restando il disposto dell'art. 1809, secondo comma, del codice civile ...."; ciò allo scopo di evidenziare con chiarezza che la fissazione di un termine non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di esigere la restituzione del bene qualora se ne presentasse la necessità.
Gli articoli 5 e 7 appaiono ambedue riguardare fattispecie di decadenza ed andrebbero pertanto unificati sotto la relativa rubrica; nell'articolato non si riscontrano peraltro disciplinate ipotesi di revoca, figura che, come è noto, comporta un riesame delle ragioni di opportunità che hanno determinato l'emanazione dell'atto, e pertanto l'articolo così rubricato va soppresso.
In ordine infine al contenuto dell'art. 8, comma due, nell'osservare che il caso del bene immobile separabile appare di scuola e difficilmente riscontrabile nella realtà, si rileva che in ogni caso andrebbe esplicitata la necessità del previo consenso del concedente per ogni modificazione strutturale e permanente del bene, quale appunto è configurabile la costruzione di un qualsiasi bene immobile. Si osserva ancora che la giustificazione addotta per motivare il mancato indennizzo non appare conferente, poiché l'obbligo dell'Amministrazione di sostenere le spese straordinarie è limitato ai beni esistenti e non a quelli eventualmente aggiunti dall'utilizzatore.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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