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Gruppo    II                          /308.00.11

OGGETTO: Termine di presentazione delle istanze di concessione di pensione privilegiata e di equo indennizzo.

   
   
   
                                                           Direzione Regionale dei
                                                           Servizi di Quiescenza,
                                                           Previdenza ed Assistenza
                                                           per il Personale
                                                           S E D E
   
   
                 1. Con la sindicata nota codesta Direzione regionale ha chiesto un parere sulla questione in oggetto descrivendo la vicenda dalla quale hanno origine le sue perplessità.
                 Un dipendente regionale è deceduto il 1° febbraio 1993 in conseguenza di un incidente stradale occorsogli mentre si recava in ufficio dal proprio domicilio. A seguito di istanze della vedova è iniziato il procedimento per il riconoscimento di causa di servizio e concessione di equo indennizzo giungendosi in data 5 marzo 1998 alla visita della CMOM di XXXX. Dal verbale n. 172 risulta che l'organo medico legale nell'esprimere parere positivo in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'evento lesivo e al riconoscimento di equo indennizzo e di pensione privilegiata ritiene però non in termini la domanda di accertamento.
                 Pertanto codesta Direzione chiede a quali termini debba farsi riferimento (se a quello previsto dall'art. 36 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 o a quello introdotto al suo posto dall'art. 3 D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349) e se gli stessi abbiano o meno carattere di perentorietà.
                 Al riguardo viene aggiunto che un esame a campione di pratiche già definite ha messo in luce che per il passato sono state accettate richieste di equo indennizzo presentate entro il termine previsto dall'art. 51 del D.P.R. n. 686/57 ma dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 349/94 soprattutto per infermità contratte prima di tale data.
   
                 2. In relazione alla problematica sottoposta allo scrivente bisogna innanzitutto operare una distinzione fra l'aspetto relativo alla pensione privilegiata e quello riguardante l'equo indennizzo.
                 Partendo da quest'ultimo, può dirsi che siccome l'incidente mortale in discorso è avvenuto il 1° febbraio 1993, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 349/94 (5 dicembre 1994), era già scaduto il termine semestrale, peraltro riprodotto nella nuova normativa, entro il quale a pena di decadenza anche gli eredi (cfr. Cons. St., Sez. II 10 giugno 1994 n. 237) avrebbero dovuto presentare l'istanza per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio ex art. 36, C 1 del D.P.R. 686/57. Termine, si ricorda, posto dal legislatore, esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 68, c. 7 e 8, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
                 Ai sensi del secondo comma del citato art. 36 (nonchè dell'art. 4 del D.P.R. 349/94) però l'Amministrazione "procede d'ufficio" all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio allorchè risultino circostanze tali da far apparire, già al momento dell'evento, come certa o quanto meno probabile la suddetta dipendenza. Può quindi andare incontro a censure il "comportamento dell'Amministrazione che a conoscenza diretta dei fatti che avrebbero richiesto l'avvio di un procedimento per riconoscimento di una infermità come dipendente da causa di servizio non adempie a quanto disposto dall'art. 36 cit. ed eccepisce la decadenza dell'impiegato dal diritto a tale accertamento per tardività della domanda" (così Cons. St., sez. VI 13 ottobre 1986 n. 793). Peraltro non sembrerebbe più eccepibile la tardività della domanda, quando, come nel caso di specie, si è dato avvio al procedimento senza rigettare a tempo debito per decadenza l'istanza, in quanto tale comportamento pare indicativo della volontà di procedere d'ufficio.
                 Riguardo poi alla pensione privilegiata di riversibilità il riconoscimento della sua spettanza non dovrebbe dar luogo a particolari problemi una volta che la vedova ne ha fatto istanza entro il termine quinquennale previsto dall'art. 184 del D.P.R. 1092/73.
                 Quanto infine al riferito comportamento tenuto dall'Amministrazione in relazione ad infermità contratte in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. 349/94, in virtù del quale con la medesima istanza di servizio va richiesta anche la concessione dell'equo indennizzo, si rimette l'approfondimento della questione ad un eventuale esplicita richiesta di codesta Direzione.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti, laddove codesta Direzione non ritenga di differirlo trattandosi di consultazione preordinata all'adozione di provvedimenti.
                 Si ricorda comunque che, in base della circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586, decorsi 90 giorni dal ricevimento della presente senza la comunicazione che il parere deve restare riservato, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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