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Gruppo XIV 314.2000.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti.- Normativa antimafia.- Revoca finanziamento.



ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 3029/Gr. 8° del
16 novembre 2000)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento, premesso che codesta Amministrazione ha proceduto - in forza degli elementi forniti dalla Prefettura di XXXX circa la sussistenza, nei confronti della Ditta YYYY, di tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 10, comma 7, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 - a revocare un finanziamento concesso, nell'ambito degli interventi di cui al P.O.P. Sicilia 1994-1999, a favore della Ditta in questione, ed atteso che il Legale della stessa ha proposto formale diffida a trasmettere il provvedimento di revoca e le note prefettizie aventi ad oggetto le informazioni antimafia in discorso (allo stato non inviate in quanto "riservate") con l'avvertenza che trascorsi 15 giorni si sarebbe richiesto l'intervento della Magistratura, "si chiede di voler comunicare quali ulteriori adempimenti potrebbe essere tenuta ad adottare la scrivente Amministrazione", nonché se ricorrono le condizioni per procedere al passaggio in economia delle somme impegnate con il D.A. n. 4993 del 31 dicembre 1999, successivamente revocato.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva quanto segue.
Alla luce delle disposizioni, nazionali e regionali, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 241 e l.r. 30 aprile 1991, n. 10) non sembra che le note prefettizie in questione possano ritenersi escluse dal diritto dell'interessato di acquisirne una piena conoscenza anche attraverso l'estrazione di copie.
Ed invero il diritto di accesso, finalizzato ad assicurare, nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento, piena trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa, e riconosciuto a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, si estende, con le sole eccezioni disposte dalla legge o dai regolamenti attuativi, a tutti i documenti amministrativi, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Premesso che ai soggetti portatori di un interesse differenziato interessati alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tra i quali sono specificatamente individuabili i destinatari del provvedimento, non può essere opposta la non ostensibilità degli atti, anche endoprocedimentali, destinati ad influire sulla sfera giuridica degli stessi, si rileva che il diritto di accesso è in particolare esercitabile nei confronti degli atti interni, quali momenti imprescindibili della fase preparatoria del procedimento ed in quanto destinati ad assumere rilevanza per la potenzialità di determinazione del contenuto dell'atto finale. Inoltre l'interesse del privato ad avere conoscenza di tali atti interni appare giustificato dalla considerazione che la loro eventuale inesistenza - od il loro contenuto difforme da quanto assunto - si riverberebbe sulla legittimità del provvedimento, e pertanto, anche al fine di consentire un sindacato a posteriori, è da ritenere sussistente nei loro confronti il diritto di accesso di cui è questione.
La connotazione dei documenti in questioni quali "riservati" appare assumere rilevanza soltanto ai fini dell'esclusione della relativa conoscenza da parte di soggetti estranei, o comunque diversi da coloro direttamente riguardati dall'atto, mentre non esclude l'accesso da parte del soggetto direttamente riguardato dall'atto riservato ma, a quanto risulta dalla vigente normativa, non coperto da segreto di Stato od altro tipo di segreto o di divieto di divulgazione previsto dall'ordinamento.
Per completezza si osserva che non può invero operarsi commistione alcuna tra la dizione "riservati" ed il diritto alla riservatezza dei dati personali, ed in special modo di quelli classificati sensibili, che comporta appunto che i relativi dati non vengano forniti a terzi, ma ovviamente non esclude la conoscibilità degli stessi da parte del soggetto riguardato e fruitore principale del diritto alla privacy.
Non sussiste infatti nella specie alcuna necessita di bilanciamento o di comparazione tra i diversi valori tutelati (riservatezza e accesso), in quanto gli atti dei quali si chiede copia riguardano esclusivamente il soggetto richiedente.
Pertanto si ritiene che il rilascio delle copie degli atti richiesti rientri tra gli adempimenti cui codesta Amministrazione è tenuta, e, in relazione all'istanza presentata dal Legale della Ditta non è dato identificarne di ulteriori.

Per quanto concerne il passaggio in economia delle somme a suo tempo impegnate con il decreto poi revocato, si osserva che ciò appare conseguire direttamente ed immediatamente alla disposta revoca.
Ed invero effetto del disposto atto di ritiro risulta l'eliminazione, sia pur con effetto ex nunc, del precedente atto riconosciuto inopportuno sulla base delle nuove risultanze prefettizie e delle sottostanti esigenze di interesse pubblico; pertanto l'impegno precedentemente assunto, fatto salvo l'importo eventualmente necessario per procedere, ai sensi dell'art. 11, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, è da ritenersi non più esistente. Considerato ancora che alla Ditta di che trattasi risulta essere stato assegnato, per la presentazione dell'istanza di verifica tesa ad ottenere il pagamento e/o il rimborso di cui sopra, il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della nota assessoriale 27 giugno 2000, n. 1237, è dalla scadenza di detto termine che l'accantonamento disposto risulta privo di fondamento giuridico, e pertanto sussistono tutte le condizioni per il passaggio in economia delle relative somme.


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