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Gruppo  II /316.00.11
                                                     
OGGETTO:    Mansioni personale con qualifica inferiore al quinto livello.
   
   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           dei lavori pubblici
                                                           PALERMO
   
                           e, p.c.                  Direzione regionale
                                                           del personale e dei
                                                           servizi generali
                                                           SEDE
   
   1.            Con la suindicata nota di pari oggetto codesto Assessorato regionale ha chiesto allo scrivente se "il personale con qualifica inferiore al quinto livello" possa essere adibito all'uso della videoscrittura con corresponsione della relativa indennità, senza che ciò comporti svolgimento di mansioni superiori.
   
   2.            Ai sensi della normativa vigente nell'impiego regionale le mansioni di ciascun dipendente vanno individuate con riferimento alla qualifica, mentre il livello retributivo indica il trattamento economico spettante al dipendente ed infine la fascia funzionale comprende tutti i dipendenti che, pur appartenendo a qualifiche diverse, sono posti nello stesso livello retributivo.
                 Premesso ciò per rispondere al quesito proposto va altresì evidenziato in via generale come per molte qualifiche l'utilizzo del video terminale più che caratterizzare le mansioni da svolgere, come avviene invece, ad esempio, per i dattilografi, si configuri piuttosto come modalità, sempre più diffusa, di svolgimento di una certa attività che in astratto potrebbe essere realizzata in maniera del tutto diversa o anche senza strumento alcuno.
                 Per quanto concerne l'indennità video prevista dal D.P. Reg. 11 novembre 1999, la circolare assessoriale, diramata con nota del 29 giugno 2000 n.8840 Gr.VIII Dir. Reg. del personale e dei servizi generali, ne ha chiarito la spettanza anche "per il semplice inserimento di dati senza una successiva fase di complessa elaborazione degli stessi da parte dei dipendenti interessati", semprechè "l'utilizzo del video terminale costituisca attività prevalente del dipendente".
                 Di conseguenza essendo stato fissato ad un livello molto elementare il tipo di prestazione al quale viene collegata l'indennità, la sua fruizione non può di per sè sola fungere da indicatore di svolgimento di mansioni superiori.
                 Tuttavia tale indicazione potrà trarsi dal tipo di attività per l'espletamento della quale il dipendente utilizza lo strumento informatico. Al riguardo va anche considerato che l'attestazione del capo dell'ufficio circa la stabile adibizione al video terminale per il compimento di certe operazioni, ove si tratti di compiti propri di una qualifica superiore a quella posseduta dal dipendente, darebbe atto di un'assegnazione prevalente, quanto meno sotto il profilo temporale, a mansioni superiori.
                 Concludendo quindi per la necessità di valutare caso per caso se l'uso del video terminale comporti o meno l'esercizio di compiti propri di una qualifica superiore può solo aggiungersi a titolo esemplificativo come ciò non accada nel caso in cui un commesso con tale mezzo sia tenuto a registrare l'accesso da parte di estranei ai locali dell'Amministrazione.
                 Il presente parere viene esteso alla Direzione regionale che legge per conoscenza attesa la sua competenza generale nella materia manifestando sin d'ora la disponibilità a tornare su sua richiesta sulla problematica de qua.
   
   * * * * *


   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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