Gruppo                                                             23.11.2000

OGGETTO: VI /319.11.00

                 Istituto per ciechi XXXX di YYYY. Applicabilità Art.32 L.r. n.6 del 1997.
   
   
   
                                                           Assessorato regionale dei
                                                           beni culturali ed ambientali
                                                           e della pubblica istruzione
                                                           PALERMO
   
   1.            Con la nota suindicata viene chiesto il parere dello scrivente in ordine all'applicabilità o meno all'Istituto per ciechi XXXX di YYYY dell'art.32 della L.r. 6/97.
                 In particolare, premesso che l'istituto in oggetto è una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza riconosciuta con decreto dell'Assessore Regionale per gli enti locali n.733 del 12.11.87, l'Assessorato bilancio e finanze ha ritenuto che essa debba essere sottoposta esclusivamente al controllo dell'Assessorato Regionale per gli enti locali secondo il disposto dell'art.68 L.r. 10/99 che regola le modalità di esercizio del controllo sugli atti posti in essere dalle "I.P.A.B.".
                 Inoltre si chiede di conoscere se l'erogazione del contributo annuo previsto dalla L.R. 30.12.1980 n.152 in favore dell'Istituto XXXX ed a carico del bilancio della Regione Siciliana "per il conseguimento dei relativi fini istituzionali", possa, così come ritiene l'Amministrazione richiedente e l'Assessorato Enti Locali, essere effettuata in "due semestralità con decurtazione dalla seconda dell'eventuale avanzo di gestione accertato con il consuntivo dell'esercizio finanziario precedente".
       
   2.            Sulla questione prospettata si osserva preliminarmente che lo scrivente, chiamato a pronunciarsi in merito alla applicabilità dell'art.32 L.R. 6/97 all'Istituto per ciechi "Florio e Salamone" di Palermo, con parere n.24139/239.98.11 del 23 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole.
                 La disposizione citata prevede infatti un diretto controllo amministrativo-contabile su enti genericamente indicati come "enti ed aziende regionali", controllo effettuato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze al fine di realizzare una maggiore conoscenza degli atti più importanti della gestione dei suddetti enti.
                 La finalità della norma, chiarita nella relazione alla stessa legge regionale n.6 del 1997, risponde all'esigenza del contenimento delle spese gravanti sul bilancio regionale assicurando unitarietà e funzionalità di enti ed istituzioni.
                 Premesso quanto sopra è necessario individuare i soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art.32 al fine di accertare se tra essi possa ritenersi incluso anche l'Istituto XXXX di YYYY nella qualità di ente pubblico di assistenza e beneficenza.
                 Al riguardo, come già detto in premessa, l'Assessorato bilancio e finanze con nota n.32960/04/006, ha espresso parere negativo motivato dalla considerazione che, essendo il predetto istituto un'I.P.A.B., esso sarebbe soggetto esclusivamente al controllo esercitato dall'Assessorato per gli Enti Locali ai sensi dell'art.68 L.R. 10/99.
                 Tale affermazione non si ritiene condivisibile; sembra, invero, allo scrivente che anche l'istituto XXXX di YYYY possa essere ricompreso nel concetto di "enti ed aziende regionali" enunciato nell'art.32.
                 Tale norma, infatti, va letta in relazione al precedente articolo 31 e va, altresì, interpretata in relazione al complesso di disposizioni contenute nella L.R. n.6 del 1997 (c.d. finanziaria regionale).
       
                 Ed invero si ritiene che la generica dizione adottata nell'art.32 per indicare i destinatari della normativa ("enti ed aziende regionali") risponda ad una ratio meramente semplificatoria, ossia quella di evitare di ripetere ogni volta la dizione completa già enunciata nell'art.31.
                 Tale ultima disposizione definisce invero i destinatari delle disposizioni in parola facendo espresso riferimento ad "enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale o che, comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale". Quindi in definitiva ciò che all'art.21 della medesima normativa, viene fatta rientrare nel cosiddetto "Settore pubblico allargato".
                 A tale proposito si richiama il precedente parere dell'Ufficio n.23877/279-324-28.11, che ad ogni buon conto si allega in copia, dove si chiarisce che gli enti strumentalmente collegati alla Regione, e allo stesso tempo destinatari di sovvenzioni periodiche concesse dalla Regione per il conseguimento, anche se in via indiretta, dei propri fini, debbono ritenersi compresi nel settore pubblico regionale.
                 Al riguardo è appena il caso di ricordare che il D.P. Reg. 8 settembre 1998 pubblicato su G.U.R.S. n.59 del 21 novembre 1998, recante "Approvazione dell'elenco regionale degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla tesoreria unica regionale", inserisce anche l'istituto in oggetto assoggettandolo al sistema della tesoreria disciplinato dall'art.21 della normativa più volte citata.
                 Ciò posto ed alla stregua delle considerazioni più sopra svolte, sembra possa condividersi l'orientamento di codesta Amministrazione nel senso che anche all'istituto XXXX sia applicabile il più volte citato art.32 della L.r. del 1997 con la conseguenza che, anche se IPAB, lo stesso  risulta assoggettabile alla procedura ivi prevista per quel che riguarda l'approvazione del bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed inoltre le richieste di parere da effettuarsi per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza.
                 Anche con riguardo all'erogazione dei contributi per le spese di funzionamento, essi potranno erogarsi in due semestralità anticipate con riduzione della seconda dall'eventuale avanzo di gestione accertato con il bilancio consuntivo dell'anno precedente, secondo il disposto del 5° comma, art.32 L. 1997 n.6.

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   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda inoltre che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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