Gruppo    IV                          /325.00.11

OGGETTO: CCCC - Programma costruttivo Cooperativa GGGG. Art. 4, L.R.65/81. Intervento sostitutivo . Parere del Consiglio comunale. Art. 4, L.R. 86/81. Termini utilizzazione delle aree. Quesiti.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           del Territorio e Ambiente
                                                           Direzione Urbanistica
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. In relazione alle procedure attuative del programma costruttivo proposto dalla Cooperativa GGGG nel comune di CCCC e all'atto stragiudiziale del sindaco di detto comune nei confronti di codesto Assessorato vengono sottoposti all'esame dello scrivente due quesiti:
   a) se la mancata convocazione del consiglio comunale da parte del commissario ad acta, nominato con decreto di codesto Assessorato n. 777 del 27 agosto 1996, per la approvazione del progetto di programma costruttivo per la realizzazione di complessivi 70 alloggi di edilizia economica e popolare, possa costituire vizio procedurale e quindi rendere illegittima la relativa delibera commissariale (n. 84 del 2 settembre 1997) e di conseguenza influire pure sul decreto di codesto Assessorato (n. 623 del 6 novembre 1997) con il quale è stato approvato detto programma costruttivo;
   b) l'incidenza sui termini fissati dall'art. 4 della Legge regionale n. 86/1981 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale le aree non utilizzate alla fine del biennio di validità del programma costruttivo vengono retrocesse ai proprietari, del combinato disposto dell'art. 6 della Legge regionale n. 21/1998 e dell'art. 4 della Legge regionale n. 19/2000 di proroga dei termini previsti dal comma 3 dell'art. 1 e dall'art. 13 della Legge regionale n. 25/1997.
   
                 2. In relazione al quesito sub a) occorre osservare che l'art. 4, ultimo comma, della Legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 (come sostituito dall'art. 4 della Legge regionale 21 agosto 1984, n. 66) dispone che le deliberazioni dei commissari ad acta, nominati in sostituzione dei consigli comunali per l'adozione di piani regolatori generali e/o particolareggiati, devono essere assunte "sentito il consiglio comunale convocato dallo stesso commissario ad acta".
                 Tanto dalla lettera della norma che dall'interpretazione sistematica della stessa, da rinvenire nell'esigenza di non sottrarre del tutto al consiglio comunale una competenza alla manifestazione dell'avviso dell'organo assembleare in ordine alle scelte urbanistiche - come è noto i programmi costruttivi, secondo giurisprudenza pacifica, hanno natura di piani particolareggiati riguardanti l'edilizia residenziale pubblica - operate da un organo estraneo alla organizzazione dell'ente preposto a disciplinare l'assetto del territorio, si ricava la cogenza dell'acquisizione del parere del consiglio comunale da parte del commissario ad acta e in conseguenza l'illegittimità dell'atto adottato da quest'ultimo in violazione della cennata disposizione di legge, secondo quanto peraltro affermato dalla giurisprudenza amministrativa siciliana (TARS, CT., III, Sentt. nn. 780 e 781 del 14/5/1996).
                 Per costante indirizzo giurisprudenziale, infatti, nel caso in cui una norma prescrive che un provvedimento sia preceduto da un parere occorre che questo sia reso sulla base di tutti gli elementi istruttori destinati ad essere esaminati dall'organo di amministrazione attiva. Funzione precipua del parere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo è quella di offrire all'autorità decidente un giudizio consistente nell'opinione dell'organo consultato circa il tema che ad esso è sottoposto con la relativa richiesta, con lo scopo di illuminare e consigliare a tal riguardo l'organo di amministrazione attiva. Una volta acquisito il parere l'Amministrazione richiedente è obbligata a tenerne conto e a motivare le ragioni dell'eventuale non conformazione ad esso.
                 Nella fattispecie, dai preamboli della delibera n. 84 del 2 settembre 1997 del Commissario ad acta, non si evince che lo stesso abbia acquisito il parere obbligatorio del consiglio comunale di CCCC, circostanza sulla quale peraltro concorda pure codesto Assessorato che rileva invece come il consiglio comunale non abbia mai "opposto alcun espresso diniego all'attuazione del programma costruttivo della Cooperativa GGGG" secondo quanto si desume "in maniera esplicita" dalle delibere del consiglio comunale n. 184 del 28/12/1994 e n. 31 del 28/3/1995 che a tal fine "possono essere considerate sufficienti quali pronunzie dello stesso consiglio comunale sul programma in argomento".
                 A prescindere dal valore giuridico dato da codesta Amministrazione in ordine al "non espresso diniego", sembra allo scrivente di non potere in alcun modo condividere le superiori deduzioni conseguenti alle delibere succitate.
                 Invero con la delibera n. 184 del 28/12/1994 il consiglio delibera "di dare mandato all'A.C., di inviare una richiesta di parere all'Ass.to territorio e ambiente per la localizzazione dell'area destinata alla realizzazione di n. 70 alloggi di edilizia economica e popolare".
                 Con la delibera n. 31 del 28/3/1995 il consiglio adotta la seguente proposta: "In merito al punto di cui in oggetto, il consiglio comunale, sentito il parere dell'Ing. Capo dell'U.T.C., preso atto delle dichiarazioni di alcuni Consiglieri, rileva che nulla ha da localizzare, in quanto la zona PEEP è già stata individuata dal precedente consiglio comunale con delibera n. 38 del 06/04/1993.
                 Per quanto riguarda l'istanza della Cooperativa GGGG, tendente ad ottenere la relativa assegnazione, il consiglio comunale precisa di non poter procedere alla stessa in quanto il P.R.G. non è stato ancora approvato dall'Assessorato territorio e ambiente".
                 E' di tutta evidenza che la rilevata illegittimità della delibera commissariale refluisce sul D.A. n. 623/DRU del 6/11/97 di approvazione del programma costruttivo medesimo.
   
                 3. In ordine al quesito sub b) va osservato che l'art. 4 della legge regionale n. 86/1981 fissa il termine di due anni entro cui attuare i programmi costruttivi ed eseguire le relative espropriazioni. Infatti le aree non utilizzate alla fine del biennio di validità del programma costruttivo dovranno essere retrocesse ai proprietari così come disposto dall'ultimo comma dell'art. 4 l.r. 86/81.
                 Come sottolinea il Consiglio di Giustizia amministrativa nel parere 468/96 del 19/11/1996 "è chiara la ratio della norma che è quella di comprimere il meno possibile il diritto del proprietario dell'area, sia procedendo all'espropriazione soltanto nella misura necessaria a garantire l'effettiva realizzazione del programma costruttivo progettato per il biennio, sia restituendo l'area al proprietario quando essa non sia stata utilizzata per l'esecuzione del programma".
                 Correttamente il D.A. citato n. 623/DRU del 6/11/1997 così come integrato dal successivo D.A. n. 27 del 26/1/1998, dispone all'art. 4 "Le aree interessate dal programma costruttivo di che trattasi dovranno essere utilizzate entro il termine di anni due, entro il quale dovranno essere espletate le relative procedure di espropriazione secondo quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 6/5/1981 n. 86".
                 Nessuna incidenza sul predetto termine biennale ha il combinato disposto dell'art. 6 della L.R. 2/9/1998 n. 21 e dell'art. 4 della L.R. 31/8/2000 n. 19 con cui sono stati prorogati i termini di avvio dei programmi costruttivi e di inizio dei lavori. Invero le proroghe de quibus non riguardano i termini espropriativi di cui al citato art. 4 L.R. n. 86/1981.
                 Il superiore avviso dello scrivente trova peraltro conforto nella recente circolare 4 luglio 2000 n. 1/DRU di codesta Amministrazione richiedente concernente appunto l'applicazione dell'art. 4 ultimo comma della L.R. n. 86/1981.
   

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                 Si fa presente che ai sensi dell'art. 15, primo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, essendo ipotizzabile l'instaurarsi di un contenzioso relativo alla fattispecie cui il presente parere si riferisce, lo stesso è sottratto all'accesso.
   

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