Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo                              /342.00.11

OGGETTO: Composizione del comitato previsto dall'art. 1 secondo comma del D. Lgs. 2 marzo 2000, n. 49.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           SANITA'
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Ai sensi dell'art. 1 secondo comma del D. Lgs. 2 marzo 2000 n. 49, i dirigenti ivi individuati, ai fini dell'eventuale conferma dei rispettivi incarichi, "possono chiedere al direttore generale, entro il 30 aprile 2000, la verifica dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio"; verifica che, secondo la stessa norma, è effettuata "da un comitato composto dal direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente e da due esperti esterni all'azienda, di cui uno nominato dalla regione e uno nominato dal consiglio di direzione dell'azienda".
                 In relazione a tale disposizione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, chiede l'avviso dell'Ufficio circa "l'ipotesi in cui un dirigente di 2° livello che deve essere sottoposto a verifica nell'ambito dell'azienda di appartenenza, ricopra la funzione di direttore sanitario dell'azienda stessa".
                 Al riguardo, premesso che la predetta ipotesi, a causa dell'incompatibilità che comporta, rende il comitato de quo "mancante della figura del presidente", vengono prospettate nella richiesta di parere, due soluzioni:
   a) nomina di un dirigente sanitario dell'azienda "tra quelli comunque non sottoposti alla verifica di cui al D. Lgs. n. 49/2000;
   b) nomina del "direttore sanitario" di altra azienda sanitaria scelto direttamente dal direttore generale; soluzione quest'ultima preferita da codesto Assessorato.
   
                 2. Preliminarmente si concorda sulla valutazione e sulle conseguenze giuridiche della situazione rappresentata: vale a dire sull'esistenza dell'incompatibilità rilevata nella richiesta di parere -non potendo ovviamente mai coincidere le figure del controllore e del controllato- nonchè sulla carenza legislativa in ordine alla fattispecie, atteso che la normativa in materia nulla prevede circa l'eventuale predetta coincidenza.
                 Per conseguenza il problema qui rassegnato va risolto alla stregua dei mezzi a disposizione dell'interprete in caso di insufficienza della disciplina da applicare; ed in particolare, mancando una fattispecie analoga positivamente regolata cui fare riferimento (analogia legis), alla stregua dei principi generali ricavabili dal complesso dell'ordinamento giuridico (analogia iuris).
                 Nel caso in esame i principi generali da cui muovere sono, come si è detto, quello della necessaria separazione delle figure del controllore e del controllato e quello, conseguenziale, dell'incompatibilità in caso di coincidenza di tali due figure; principi che impongono nella fattispecie la sostituzione del presidente del comitato de quo.
                 In questa prospettiva non sembra da condividere l'affidamento dell'incarico in questione ad altro dirigente sanitario della stessa azienda; appalesandosi tale soluzione da un lato non aderente alla norma interessata, che chiama al predetto incarico il "direttore sanitario", figura unica e non sostituibile nell'ambito della stessa azienda; e dall'altro inopportuna, in quanto affiderebbe ad un dirigente dell'azienda un'attività di controllo nei confronti di un altro dirigente sovraordinato al primo, con gli inconvenienti che ciò può comportare.
                 Pertanto non resta, secondo questo Ufficio, che condividere l'altra soluzione prospettata nella richiesta di parere, vale a dire la nomina a presidente del comitato in oggetto del direttore sanitario di un'altra azienda sanitaria; soluzione questa che appare in particolare preferibile in quanto assicura, oltre alla necessaria obiettività di valutazione, la professionalità e l'esperienza gestionale (quelle appunto del "direttore sanitario") richieste dall'art. 1 secondo comma del D. L.gs. n. 49/2000 al presidente del comitato ivi previsto.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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