Gruppo    II                          /344.00.11

OGGETTO: Assistenti sociali. Problematiche relative all'applicazione art.23 c.3 della l.r. 70/2000.

   
   
   
                                                           Direzione regionale del
                                                           personale e dei
                                                           servizi generali
                                                           S E D E
   
   1.            Con la nota in riferimento si sottopongono allo scrivente le problematiche in oggetto indicate connesse all'applicazione al personale con il profilo professionale di assistente sociale delle disposizioni statali richiamate dall'art.23, c.3, l.r. 10/2000.
                 In particolare si chiede se la decorrenza del beneficio del reinquadramento, recato dalla norma di che trattasi, debba individuarsi nella data di entrata in vigore della stessa ovvero in quella dell'1 ottobre 1990 prevista dalla disposizione del D.P.R. 3 agosto 1990 n.333 al quale il legislatore regionale ha fatto rinvio. Ulteriore quesito riguarda la qualifica di dirigente amministrativo o tecnico alla quale equiparare quella del personale reinquadrato.
   
   2.            La norma in ordine alla cui interpretazione si verte è invero formulata in termini ambigui attesa l'eterogeneità delle norme in essa richiamate. Il rinvio al D.P.R. 15 gennaio 1987, n.14, che attribuendo valore abilitante al diploma di assistente sociale regola materia di competenza statale, non può avere altro significato che ribadire la necessità di tale diploma per l'accesso a posti di assistente sociale.
       
                 Inoltre il riferimento al D.P.R. 333/90 potrebbe ingenerare, ad una prima lettura, il dubbio che agli assistenti sociali del ruolo dei servizi speciali, il legislatore regionale intenda attribuire in toto il trattamento giuridico ed economico già previsto per il personale degli enti locali dal D.P.R. 333 dal 1990, peraltro cristallizzandolo nel tempo.
                 Conseguentemente, per restituire razionalità alla statuizione ed anche coerenza rispetto alla regolamentazione dell'impiego regionale quale risulta da ultimo dalla legge in cui è inserita, è necessario preliminarmente circoscrivere la portata di tale rinvio. Operazione questa che, come correttamente ritenuto da codesta Direzione, porta ad isolare dal complesso delle norme del D.P.R. citato, relativo all'accordo del comparto Regioni ed Autonomie locali per il triennio 1988-1990, quella da inserire nell'ordinamento regionale in quanto riguardante specificamente la figura professionale degli assistenti sociali. Si evince così che con la disposizione che si interpreta il legislatore regionale si è limitato ad equiparare gli assistenti sociali del ruolo dei servizi speciali alla qualifica corrispondente a quella spettante agli assistenti sociali degli enti locali in virtù del D.P.R. 333/90.
                 Quanto alla data da cui decorre tale equiparazione non sembra potersi dubitare della sua coincidenza con la data di entrata in vigore della norma regionale. E' ciò non solo perchè la norma, come già detto poco chiara, non prevede che all'applicazione delle disposizioni richiamate si proceda con le medesime decorrenze ivi fissate, contrariamente a quanto solitamente stabilito allorchè questo è l'effetto che si vuole realizzare.
                 In più infatti nella stessa fonte normativa richiamata l'attribuzione del beneficio risultava posteriore rispetto sia alla data di emanazione (3 agosto) che all'inizio della vigenza contrattuale.
   
                 Riguardo infine alla qualifica dell'ordinamento regionale alla quale gli assistenti sociali vanno equiparati in applicazione dell'art.34 del D.P.R. 333 cit. si ritiene di doverla individuare in quella di dirigente amministrativo.
                 E' questa infatti che corrisponde alla VII qualifica funzionale degli enti locali a cui era stata ascritta la figura professionale dell'assistente sociale.
                 Mentre il dirigente tecnico corrisponde alla qualifica VIII dell'ormai mutato sistema di classificazione del personale del comparto Regione-Autonomie locali, come può evincersi dalle declaratorie delle qualifiche funzionali contenute nel D.P.R. 25 giugno 1983, n.347 e dal loro confronto con le norme che stabiliscono funzioni e compiti, responsabilità e requisiti d'accesso per le qualifiche di dirigente amministrativo e per quelle di dirigente tecnico.

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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