Gruppo XIV   Prot. N. /347.00.11 


Oggetto: Agricoltura - Disciplina comunitaria - Compatibilità di interventi.








Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste
Direzione interventi strutturali
PALERMO



1. Con la lettera sopra indicata codesto Assessorato sottopone all'Ufficio una problematica concernente la compatibilità dell'indennità compensativa, introdotta dal regolamento (CE) n. 950/97 in favore delle zone agricole svantaggiate, con gli aiuti relativi agli impegni previsti dall'art.2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2078/92.
Riferisce codesta Amministrazione che con propria circolare 16.02.1998, n.250, sono stati disciplinati i criteri di concessione della predetta indennità e, con successiva nota assessoriale 18.5.1998, n.2131, è stata affermata la cumulabilità dei due interventi comunitari solo qualora siano "presenti animali in azienda". Rappresenta altresì codesto Assessorato che la ditta Di Vincenzo Cesare ha richiesto il pagamento dell'indennità compensativa per gli anni 1996 e 1997 pur non essendo proprietaria dei capi di bestiame che pascolano nei territori già ammessi ai benefici previsti dall'art.2 del Reg. (CEE) n.2078/92.
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente sulla questione progettata.

2. Preliminarmente appare opportuno precisare che la fattispecie sottoposta all'attenzione dello scrivente va esaminata da un duplice punto di vista. Ed invero, in primo luogo occorre valutare la rilevanza del requisito della "proprietà" del bestiame come condizione necessaria ai fini dell'erogazione dell'indennità compensativa; in secondo luogo poi va accertato se la predetta indennità, eventualmente spettante sia o meno combinabile con gli aiuti di cui all'art.2, lett. b), del Reg. (CEE) 2078/92.
Entrambi tali aspetti della questione possono essere affrontati e risolti, ad avviso dello scrivente, alla luce di un esame letterale delle disposizioni comunitarie interessate.
In relazione al primo profilo si osserva che l'art.19 del Reg. (CE) n.950/97 dopo aver disposto che gli Stati membri stabiliscono gli importi dell'indennità compensativa in funzione della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola, alla lett. a), prevede che qualora si tratti di produzione bovina, ovina o caprina " l'indennità e' calcolata in funzione della consistenza del bestiame detenuto".
La formulazione adottata dal legislatore comunitario ed in particolare l'esplicito riferimento alla detenzione del bestiame non sembra porre in dubbio che i capi di bestiame da considerare per il calcolo dell'indennità - e quindi ai fini della erogazione della medesima - sono quelli che rientrano nella materiale disponibilità del beneficiario dell'aiuto de quo, a prescindere dal fatto che lo stesso ne sia proprietario o meno.
In altri termini, dalla riferita disposizione si evince che l'ammontare dell'indennità dovuta per le produzioni animali ivi indicate è funzionale alla consistenza del bestiame che pascola nella zona agricola svantaggiata destinataria dell'intervento, mentre non rileva - in conformità, del resto, con la finalità dell'aiuto che è quella di incentivare le attività agricole svolte in zone svantaggiate - che tale bestiame sia di proprietà del beneficiario dell'aiuto in questione.
Pertanto, poiché la ditta interessata, come risulta dagli atti allegati alla richiesta di parere, afferma che, pur non essendo proprietaria degli animali presenti in aziende, questi pascolano regolarmente su terreni coltivati a foraggere situati in zona svantaggiata, può concludersi che tale attività agricola - semprechè sussistano altresì le condizioni di cui all'art.18 del citato regolamento (CE) n.950/97 - è per ciò stesso destinataria dell'intervento di cui trattasi.
Per quanto poi concerne il secondo aspetto della questione, e cioè quello relativo alla compatibilità dell'indennità compensativa con gli aiuti di cui all'art.2 Reg. (CEE) n.2078/92, si osserva che la soluzione positiva può evincersi dal citato art.19, lett c), Reg. (CE) n.950/97, laddove è previsto che gli Stati membri possono modulare l'importo dell'indennità compensativa, fermo restando che "il beneficio di eventuali maggiorazioni non può essere cumulato con gli aiuti di cui al regolamento (CEE) n.2078/92".
Ed invero, poiché è esplicitamente disposto che gli aiuti di cui al regolamento (CEE) n.2078/92 non sono cumulabili con le maggiorazioni dell'indennità compensativa deve a contrario argomentarsi la cumulabilità degli stessi con l'indennità predetta.
Del resto, da un punto di vista più generale, l'art.10 del Reg. (CEE) n.746/96 al n.2 statuisce che i vari aiuti relativi agli impegni previsti all'art. 2 del Regolamento (CEE) n.2078/92 " possono venir combinati con altri aiuti comunitari purchè le condizioni attinenti ai diversi impegni siano complementari e compatibili"; ciò che nella fattispecie non può essere escluso posto che l'impegno di riconvertire i seminativi in pascoli estensivi (art.2, lett. b), Reg. (CEE) n.2078/92 appare compatibile con quello di proseguire l'attività agricola nelle zone svantaggiate per almeno un quinquennio (art.18 Reg. (CE) n.950/97).
Conseguentemente, qualora si accerti che la ditta di cui trattasi abbia assunto e mantenga gli impegni relativi ad entrambi gli aiuti sopra indicati, non può che concludersi per la cumulabilità dei benefici in questione.
Infine, per completezza, è doveroso ricordare da parte dello scrivente, che entrambi i regolamenti comunitari qui citati sono stati abrogati dall'art.55 del Reg. (CE) n.1257/99, il quale tuttavia, al paragrafo n.3, precisa altresì che i regolamenti abrogati "rimangono applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dei regolamenti interessati anteriormente al 1° gennaio 2000".
Tale scadenza, come già affermato dallo scrivente con nota 19.12.1999 n.23448/338.99.11, indirizzata a codesto Assessorato, concerne non il termine entro cui rimangono applicabili i regolamenti abrogati, bensì quello entro il quale la Commissione europea deve approvare le azioni.
In altri termini deve ritenersi che l'abrogazione dei regolamenti interessati operi sin dall'entrata in vigore del regolamento CE n.1257/1999 (e cioè il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.C.E.), mentre la proroga della applicabilità degli stessi - che non coincide con la scadenza indicata ma è collegata alla durata delle azioni approvate - rileva solo in relazione all'attuazione degli interventi che abbiano superato il vaglio della Commissione europea.
Pertanto, alla luce di quanto sopra affermato, deve ovviamente ritenersi, che gli aiuti disciplinati dai regolamenti abrogati non possono più essere erogati a meno che non riguardino azioni approvate dalla Commissione europea entro la scadenza indicata; viceversa nessun problema si pone per la fattispecie qui esaminata poiché la ditta interessata ha richiesto il pagamento dell'indennità compensativa spettantegli per gli anni 1996 e 1997.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "fons", ed alla conseguente diffusione.





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