Gruppo     VI                      /4.2001.11

OGGETTO: Eventuale recupero somme erogate al Comune di SSSS a titolo di contributo ai sensi della L.R. 80/1977 per l'acquisto e la ristrutturazione di "XXXX".

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE DEI
                                                           BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                                                           E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                                         P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota suindicata, in relazione ad una istanza in tal senso avanzata dalla Sezione tecnico-scientifica per i beni bibliografici della Soprintendenza BB.CC.AA. di YYYY, si chiede di conoscere il parere dello scrivente in ordine all'eventualità di procedere legittimamente al recupero delle somme in oggetto, erogate dalla Regione ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 80/1977 per l'acquisto ed il restauro di un immobile di interesse storico-artistico, ove si accerti che la destinazione d'uso originariamente concordata tra le parti, non sia stata pienamente rispettata dal Comune acquirente.
                 In particolare codesta Amministrazione, con D.A. 4325 del 28 dicembre 1985, ha concesso al Comune di SSSS un contributo per l'acquisto di "XXXX" che secondo la destinazione d'uso indicata dal Comune stesso avrebbe dovuto ospitare la biblioteca comunale.
   
                 Un secondo contributo è stato poi erogato al fine di restaurare l'immobile e, successivamente, ne è stato concesso uno ulteriore al fine di riscattare l'usufrutto gravante su una parte dello stesso immobile.
                 In data 14 giugno 1993 la Sezione tecnico-scientifica per i beni bibliografici della Soprintendenza BB.CC.AA. di YYYY chiedeva già se si potesse procedere al recupero delle somme assegnate per l'acquisto del Palazzo, atteso che l'immobile acquisito per essere destinato a biblioteca comunale, risultava a quel tempo utilizzato come ufficio.
                 Successivamente, in data 29/4/98, la stessa Sezione della Soprintendenza di YYYY avrebbe verificato che solo i tomi più antichi erano stati conservati presso l'immobile restaurato, e di ciò dava notizia a codesta Amministrazione con nota n.678 del 6/6/1998, con la quale, oltre a rappresentare quanto affermato dall'Ufficio tecnico del Comune di SSSS in ordine all'insufficiente stabilità dei solai, che avrebbe impedito di destinare il Palazzo esclusivamente a biblioteca, lamentava l'inidonea sistemazione dei rimanenti volumi in locali inadatti alla conservazione di tale patrimonio librario presso altro edificio.
                 Sulla base delle considerazioni esposte si chiede allo scrivente di valutare la sussistenza "dei presupposti necessari per poter procedere al recupero delle somme erogate", nonchè l'iter dell'eventuale recupero.
   
                 2. Sulla questione prospettata si osserva preliminarmente che, l'immobile denominato "XXXX", sottoposto alla tutela della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, (ora D. Lgs. 29/10/1999, n. 490) è di interesse storico-artistico ed ai sensi della richiamata legge i beni di interesse storico-artistico sono considerati beni di interesse pubblico in quanto volti ad assolvere -non importa se in via esclusiva o non- a finalità di interesse sociale corrispondenti o affini a quelle cui sono destinati i singoli beni pubblici.
                 L'identificazione degli immobili sottoposti alla tutela di cui sopra ha luogo mediante la "dichiarazione di importante interesse", che comporta una serie di vincoli di immodificabilità di destinazione, nonchè la sua destinazione ad uso pubblico.
                 Anche nel caso in esame l'immobile acquisito dalla PA riveste interesse storico-artistico e ciò è rilevante dal momento che, grazie ai contributi concessi dalla Regione al Comune, è stato possibile legittimamente procedere sia all'acquisizione dello stesso che al restauro e al riscatto dell'usufrutto gravante su parte del bene, in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 80/1977 e successive modifiche e integrazioni.
                 Ed invero risulta evidente che tali procedure rispondono a finalità di tutela e conservazione di beni di interesse pubblico. Ciò che invece è necessario valutare è quale sia la destinazione impressa al bene, considerando che lo stesso può essere adibito solo ad usi compatibili con il suo intrinseco carattere e comunque tali da non pregiudicarne la conservazione.
                 L'altro aspetto rilevante per la soluzione della questione prospettata riguarda, dunque, la destinazione d'uso dell'immobile, atteso che la Sezione bibliografica della Soprintendenza di YYYY lamenta la violazione dell'obbligo di destinare l'immobile ad uso esclusivo di biblioteca comunale.
                 In proposito è opportuno richiamare il disposto normativo contenuto nell'art. 21 della l.r. 80/1977 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale è stato possibile erogare il contributo in oggetto nella misura del 95 per cento della spesa restando il rimanente 5 per cento a carico del Comune beneficiario dell'intervento.
                 Trattasi di un particolare tipo di sovvenzione definita dalla norma "contributo" che come suol dirsi è "a fondo perduto" e che il richiamato art. 21 l.r. 80/77 finanzia nel quadro di quella tutela, valorizzazione ed uso sociale dei beni culturali ed ambientali siciliani che informa tutta la l.r. 80/1977 citata e tra i quali rientrano gli immobili di interesse storico-artistico soggetti a tutela ex D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, come l'edificio in questione. Tuttavia, il momento genetico del rapporto giuridico che ha origine dall'attribuzione del contributo è un provvedimento amministrativo (nella specie il D.A. n. 4325/V/BB.CC. del 28 dicembre 1985) che integra la fattispecie normativa con l'apposizione di ulteriori elementi che possono essere o meno essenziali e che comunque conformano il rapporto giuridico che ne deriva ai termini desiderati dall'Amministrazione. In tal senso l'aver indicato nelle premesse del richiamato provvedimento la considerazione "che il palazzo in questione per le sue caratteristiche strutturali deve essere destinato a biblioteca comunale" induce lo scrivente a ritenere che, non contrastando tale prescrizione con l'interesse pubblico perseguito dalla norma di riferimento la stessa prescrizione sembra integrarne il contenuto.
                 Con riguardo alle superiori considerazioni codesta Amministrazione potrà dunque accertare preliminarmente se, alla Regione possa derivare un eventuale pregiudizio, e in quale misura, in relazione alla inosservanza anche parziale della destinazione d'uso originariamente prevista quale biblioteca e successivamente -come riferito negli atti- modificata in sede di ristrutturazione dell'immobile quale "museo polivalente", come risulterebbe dal relativo progetto esecutivo a suo tempo approvato previa acquisizione di apposito nulla-osta della Soprintendenza in relazione ad una rappresentata inidoneità del Palazzo ad ospitare la biblioteca.
                 Valuterà, dunque, codesta Amministrazione se nella fattispecie possa individuarsi quel pregiudizio per l'amministrazione tale da richiedere la restituzione delle somme erogate.
                 In proposito, può essere utile richiamare una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 11.03.1999, n. 259), ove si afferma che "l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico connessi all'erogazione di contributi legittima la P.A. non solo a sospendere l'erogazione del contributo già concesso, ma anche a chiederne la restituzione".
                 Con riguardo al caso concreto, infine, nell'osservarsi che è stato probabilmente carente un coordinamento tra i soggetti che hanno concorso nel procedimento finalizzato all'erogazione del contributo de quo (se è vero che due diverse sezioni della stessa Soprintendenza hanno avallato, l'una la destinazione bibliotecaria e l'altra la destinazione quale museo polivalente, con ciò rischiando di vanificare l'azione amministrativa), si ritiene che la soluzione ipotizzabile potrà essere adottata soltanto da codesta Amministrazione che, dopo aver considerato quali obiettivi di interesse pubblico ha inteso perseguire con la concessione del contributo in oggetto, potrà conseguentemente valutare, alla stregua di quelli in concreto raggiunti, o comunque ancora raggiungibili, l'opportunità o meno di chiedere al Comune il rispetto della destinazione ritenuta più utile nel pubblico interesse ed, eventualmente, la restituzione totale o parziale dei contributi erogati.
   

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                 Si rammenta infine che, conformemente a quanto disposto con la circolare presidenziale n. 16586/86.98.12 dell'8.9.98, ove non pervenga una comunicazione in ordine alla riservatezza della questione in oggetto, il presente parere entro 90 giorni dal ricevimento sarà inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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