Gruppo     IV                      /5.01.11

OGGETTO: E.R.P. Cessione alloggi. Commissione Regionale valore venale - Determinazione del valore venale ai sensi della L.r. 26/63. Data di riferimento per la rivalutazione costi di costruzione. Quesito.

   
   
   
                               
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DEI LAVORI PUBBLICI
                                                           Commissione Valore Venale
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene chiesto di conoscere se la Commissione Valore Venale costituita ai sensi della L.R. 26/63 (con DD.AA.LL.PP. 1380 e 801, rispettivamente del 3/9/98 e del 10/6/99) per la determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della L.R; 12/52, debba procedere alla rivalutazione dei costi di costruzione con riferimento alla data di presentazione delle domande di cessione degli assegnatari o alla delibera generale di vendita dell'Ente proprietario intervenuta, nella fattispecie in esame, in un momento successivo alle domande stesse.
                 
                 2. In ordine al quesito suesposto lo scrivente ritiene di dovere ribadire le considerazioni già espresse nei pareri 25 maggio 1978 n. 2720/662.11 e 31 ottobre 1981, n. 7855/2399.11 citate da codesto Assessorato nella nota che si riscontra.
                 Invero, il procedimento per la cessione in proprietà degli alloggi popolari, disciplinato dalla L.R. 22 marzo 1963, n. 26 ha inizio con la domanda di cessione in proprietà che può essere presentata "in qualsiasi momento" (art. 6, comma 2) dall'assegnatario dell'alloggio popolare all'ente interessato; prosegue con la comunicazione da quest'ultimo all'inquilino del valore venale dell'alloggio determinato dalla competente commissione e del prezzo di cessione e si conclude, infine, con la stipula del contratto (art. 6).
                 Come si evince dall'esame della succitata norma, la domanda dell'interessato, che ha natura propulsiva e determina l'obbligo di svolgere l'attività necessaria per il trasferimento della titolarità dell'immobile, può essere presentata in qualsiasi momento, senza condizionamenti temporali nè subordinatamente alla delibera di cessione dell'ente.
                 L'assegnatario ha infatti un vero e proprio diritto soggettivo (ex lege) alla cessione in proprietà, che si concretizza con la presentazione della domanda di cessione e a seguito della quale "gli Enti si trovano a dovere svolgere un'attività non meramente discrezionale... suscettibile, come tale di ogni controllo e tutela ammessi dall'ordinamento...." (Corte Cost., sent. 23 luglio 1980, n. 122; cfr. anche Corte dei Conti, sez. Contr. per la Regione Siciliana 13 novembre 1995, n. 41).
                 L'azione dell'ente non si rivolge, dunque, alla generalità dei beneficiari, ma ha per oggetto, individualmente, le singole richieste, presentate dagli interessati.
                 "Ne deriva che la determinazione del valore degli alloggi va effettuata in relazione al momento di presentazione dell'istanza di ciascun assegnatario, la quale assume importanza fondamentale per la determinazione temporale della procedura relativa alla cessione dell'alloggio" (Corte Conti - Sez. Cont. Stato 3 marzo 1999, n. 14).
                 Peraltro, tale affermazione è confermata dall'art. 17 della L.R. 25/97 che, nell'escludere l'applicabilità della L.R. 43/94 prevedendo invece l'applicabilità della L.R. 26/63, individua come momento di riferimento quello di presentazione della domanda di cessione.
                 Consegue che, ove la delibera di cessione non fosse adottata o (come nella fattispecie sottoposta allo scrivente) dovesse essere successiva alla presentazione della domanda di cessione in proprietà all'ente gestore, il valore venale va determinato con riferimento alla data di presentazione di queste ultime, (in tal senso anche Circ. Ministero delle finanze -Direzione generale del demanio- n. 363 del 4 gennaio 1972.
   

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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

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