Gruppo    III                        /9.11.2001

OGGETTO: Consorzi A.S.I. - Applicabilitā art. 15 D.P.Reg. 26/99 e art. 18 L.r. 8/2000.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           dell'Industria
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su taluni quesiti posti dal consorzio A.S.I. di XXXX e concernenti sia l'applicazione dell'art. 15 D.P.Reg. 11/11/99 n. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998/1999 e per il quadriennio giuridico 1998/2001), sia l'art. 18 della L.r. 17/3/2000 n. 8 (collocamenti in aspettativa, indennitā di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione).
                 In particolare si chiede:
   1 - se possa essere attribuita l'indennitā di disagio e l'indennitā di mensa al personale che usufruisce dei benefici di cui all'art. 15 D.P.Reg. 26/99;
   2 - relativamente all'art. 18 della L.r. 8/2000 che estende le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 816/1985 come applicata per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai dieci mila abitanti, ai presidenti degli Enti sottoposti al controllo della Regione, si chiede di conoscere se detta equiparazione decorra dalla data di pubblicazione della legge regionale o se abbia effetto retroattivo;
   3 - se i benefici appena citati (art. 18 L.r. 8/2000) possano essere estesi anche ai Vice presidenti, tenuto conto che agli stessi spetta un compenso pari al 50% di quello spettante ai presidenti.
   
                 2. In ordine ai quesiti posti nella nota che si riscontra lo Scrivente condivide pienamente l'orientamento manifestato da codesto Assessorato.
                 In merito al punto - 1 -, l'art. 15 del D.P.Reg. 26/99, nel disporre determinati compensi per posizioni di particolare responsabilitā, al penultimo comma, espressamente dispone "i suddetti compensi... sono onnicomprensivi di qualunque altra quota a carico del F.E.S.". La disposizione č stata, peraltro, ribadita con circolare della Presidenza n. 8840 del 29/6/2000 avente per oggetto "Indennitā allegate al contratto di lavoro 1998/1999 approvato con D.P.Reg. 11/11/99 n. 26" in cui č precisato: "per espressa previsione contrattuale non possono percepire indennitā i dipendenti ai quali č corrisposto il compenso omnicomprensivo di cui agli artt. 14 e 15". Unica eccezione, l'indennitā mensa che l'Osservatorio regionale, con delibera del 24/5/2000 ha ritenuto erogabile anche ai fruitori del compenso annuo onnicomprensivo di cui agli artt. 14 e 15 D.P.Reg. 26/99 perchč concessa in relazione al disposto ampliamento dell'orario di servizio nelle ore pomeridiane (art. 17 D.P.Reg. citato).
                 In ordine al secondo punto, l'art. 18 della L.r. 8/2000, nell'estendere l'applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della L. 816/1985 ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione espressamente dispone che tali norme "si applicano a decorrere dal loro insediamento..."; pertanto, si condivide quanto sostenuto, sul punto, da codesto Assessorato sia in relazione alla decorrenza sia in relazione alla misura economica tenendo conto che in base all'art. 7 del D.P.Reg. 29/12/99 i compensi come rideterminati non possono retroagire a data anteriore al 1° maggio 98.
                 Del pari si condivide il parere di codesto Assessorato in ordine al terzo punto per il quale appare sufficiente sottolineare che l'art. 18 della L.r. 8/2000 č una norma speciale e come tale non ammette applicazione analogica.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformitā alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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