Pos.   Prot. N. /10.11.01 



Oggetto: D.A. 4 agosto 1998 - Trasformazione in società delle strutture convenzionate.



Allegati n...........................


Assessorato regionale Sanità
Ispettorato Regionale Sanitario
P A L E R M O



1. Il D.A. (sanità) 4 agosto 1998 avente ad oggetto "Trasformazione in società delle strutture convenzionate" all'art. 1 prevede: "I soggetti provvisoriamente accreditati per le branche specialistiche di cui ai DD.PP.RR. n. 119/88 e n. 120/88 che erogano le relative prestazioni sotto forma individuale, possono, a domanda, erogare dette prestazioni sotto forma societaria purché il titolare del rapporto, ove in esercizio, rimanga corresponsabilizzato nella nuova gestione".
Relativamente alla predetta eventuale trasformazione, con le lettere sopra indicate codesto Assessorato pone all'ufficio i seguenti quesiti:
a) se professionisti o società possono contemporaneamente figurare in qualità di soci in più di una società subentrata ad un rapporto individuale con il S.S.N.;
b) "se il trasferimento del rapporto di pre-accreditamento rimane assicurato nei casi di decesso, di recesso, di invalidità permanente, di insorgenti incompatibilità o limitazioni professionali del titolare originario".

2. Circa il primo quesito va osservato che la legislazione interessata non sembra vietare in astratto né ad un professionista né ad una società di partecipare in qualità di socio a più società che gestiscono strutture sanitarie private accreditate.
In ambito privatistico, tra le disposizioni che regolano in generale le società, l'unico divieto, per altro di carattere non assoluto in quanto superabile con il consenso degli altri soci, è quello desumibile dall'art. 2301 del cod. civ. che impone al socio di una società in nome collettivo l'obbligo di non esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società o partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Per quanto riguarda la normativa del settore, la legittimazione delle strutture societarie ad esercitare attività sanitarie trova da ultimo fondamento nella legge 30 dicembre 1991, n. 412.
La citata legge, infatti, all'art. 4 secondo comma, precisa tra l'altro che "le convenzioni possono essere stipulate con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e società", senza per altro assoggettare l'eventuale convenzionamento delle società ad alcuna condizione o incompatibilità, se non quella riguardante il personale (dipendente o convenzionato) del S.S.N.; che, ai sensi di quanto disposto nel citato art. 4 settimo comma della legge n. 412/199, non può far parte ad alcun titolo di dette società. Situazione questa che si riscontra nella legislazione successivamente intervenuta che, senza fare più cenno alle società, nel sostituire al precedente sistema di convenzionamento quello dell'accreditamento, si limita a precisare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi che le strutture sanitarie pubbliche e private devono possedere per l'esercizio delle attività sanitarie, nonché le modalità per la determinazione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento.
Si ritiene pertanto di poter condividere quanto manifestato da codesto Assessorato nella richiesta d'avviso, ferma restando, ovviamente, l'opportunità di accertare, da parte dell'amministrazione attiva, che la situazione ipotizzata non pregiudichi la funzionalità delle strutture societarie interessate.

3. Passando al secondo quesito, l'art. 1 del decreto in oggetto, come si è visto, consente la trasformazione del rapporto di accreditamento provvisorio da individuale a societario "purchè il titolare del rapporto, ove in esercizio, rimanga corresponsabilizzato nella nuova gestione".
Ora, la soluzione del problema qui prospettato dipende, secondo questo Ufficio, dal significato da attribuire all'ambigua espressione "ove in esercizio", che può sintatticamente riferirsi o al rapporto de quo - ed in questo caso a quello preesistente o a quello futuro - ovvero al titolare del medesimo.
Al riguardo appare subito da escludere che la predetta espressione significhi che il rapporto di accreditamento provvisorio da trasformare in societario sia operativo ovvero - che è lo stesso - che il relativo titolare esplichi in esso la propria attività; atteso che l'una e l'altra cosa costituiscono ovviamente l'imprescindibile presupposto della disposizione in esame. Per cui non resta, secondo lo Scrivente, che riferire l'inciso in discussione al nuovo rapporto societario nascente dalla trasformazione: nel senso che la richiesta corresponsabilizzazione nella nuova gestione del titolare originario sia subordinata alla circostanza che lo stesso continui a far parte della società.
Da questa interpretazione discende che il venir meno del soggetto già provvisoriamente accreditato in forma individuale, ad esempio per uno dei motivi elencati nella richiesta di avviso, nella fase successiva al perfezionamento del trasferimento del rapporto de quo al nuovo soggetto societario (cfr. art. 5 del D.A. 4 agosto 1998) non sembra dover necessariamente riflettersi sulla permanenza del rapporto costituitosi tra la nuova struttura ed il S.S.N.; sempre che ovviamente tale rapporto sia stato validamente costituito.
Va infine aggiunto, per completezza, che costituisce ipotesi diversa il venir meno del soggetto interessato, sempre per una delle cause sopra menzionate, nelle more del perfezionamento del rapporto de quo da individuale a societario; nel qual caso non sembra più ricorrere l'ipotesi stessa della trasformazione (cfr. in merito TAR Sicilia 30 gennaio 2001, n. 146).

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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