Gruppo XIV Prot._______________/14.2001.11


OGGETTO: Progetto miglioramento della qualità della produzione olio d'oliva. Controllo.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 167 del 16.1.2001/Gr. VI)
P A L E R M O


1.- Con la nota in riferimento codesto Assessorato - dopo aver relazionato sulla disciplina concernente l'attuazione delle azioni previste nel regolamento CE n. 528/1999 dirette a migliorare la qualità della produzione oleicola, il controllo delle cui azioni e delle spese per esse sostenute è affidato a ciascuna regione, e dopo aver reso noto che nel corso di un sopralluogo effettuato dall'Organismo di controllo, costituito con D.A. n. 4092 del 18.10.2000, presso l'Associazione di produttori incaricata della realizzazione del Progetto per la provincia di XXXX "sono emerse talune circostanze" relative ai poteri del Presidente e la tenuta del libro dei verbali del Consiglio di amministrazione - pone allo scrivente Ufficio i quesiti di seguito indicati.
Con il primo e il terzo dei quesiti viene chiesto se la sottoscrizione da parte del Presidente dell'Associazione di atti inerenti il Progetto - fra i quali vengono espressamente citati la partecipazione all'iniziativa, l'individuazione di tecnici esterni, la stipula di convenzioni con gli stessi e la stipula del contratto con la Regione - in mancanza del preventivo mandato del Consiglio di amministrazione comporti l'invalidità degli atti posti in essere, determinante l'annullabilità degli stessi, o "se l'eventuale conferimento dei poteri al Presidente possa essere ratificato in data successiva agli adempimenti espletati dallo stesso".
Con il secondo quesito si chiede di sapere "se il mancato rispetto della cronologia nella tenuta del libro dei verbali del C.d.a. costituisca una grave violazione delle norme vigenti" ed, infine, con il quarto ed ultimo quesito si chiede di conoscere se "le violazioni eventualmente riscontrate" da questo Ufficio "debbano necessariamente causare la risoluzione del contratto, ovvero, se l'attività di tipo tecnico possa proseguire, fermo restando la verifica del raggiungimento degli obiettivi del programma.".
A tal fine vengono trasmessi in copia provvedimenti ministeriali e assessoriali concernenti l'attuazione del Programma di miglioramento della qualità dell'olio per il ciclo produttivo 2000/2001, lo statuto dell'Associazione in oggetto e fotocopia delle pagine da 35 a 55 del libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dell'Ente suindicato.

2.- Si rileva in primo luogo che ai sensi dell'art. 25 dello statuto dell'Ente in questione il "Presidente rappresenta l'Associazione anche in giudizio.." e secondo quanto disposto dal successivo art.23 al Presidente possono essere attribuiti i poteri del Consiglio direttivo sia per singoli atti che per categorie di atti previa delega del consiglio medesimo.
L'atto costitutivo dell'Associazione xxxx, - secondo quanto risulta dall'atto di modifica dello statuto (allegato n. 7) del 10.11.1995, rep. n.19276 racc. n.3290 in notaio M.G., corso ..., iscritto presso il collegio notarile del distretto di XXXX - riconosce, inoltre, ampi poteri al Presidente atteso che lo stesso è autorizzato ad "apportare tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito della emanazione di nuove leggi, regolanti la materia oggetto dello scopo con esonero dello stesso dall'obbligo di convocare all'uopo l'Assemblea dei soci".
E' indubbio però che gli atti riguardati dal primo dei quesiti posti con la richiesta di parere de qua, sono - dall'art. 23, lett. l), dello statuto - attribuiti alla competenza del Consiglio direttivo che avrebbe dovuto deliberare in merito o, in alternativa, avrebbe potuto delegare singoli atti o categorie di atti, relativi alle fattispecie indicate, al Presidente.
Risultando attribuito a quest'ultimo il potere rappresentativo e al Consiglio direttivo il potere deliberativo, una manifestazione all'esterno della volontà negoziale dell'ente (sia essa persona giuridica o associazione non riconosciuta) - per quel che concerne gli atti in questione - poteva essere rappresentata in quanto una tale volontà si era formata attraverso un atto collegiale interno quale è, appunto la deliberazione del Consiglio direttivo; atto che si perfeziona con il concorso delle volontà, come dichiarate, dei singoli componenti che insieme esprimono la volontà dell'Ente, e si attua attraverso un procedimento a fasi progressive: convocazione, adunanza, discussione e votazione.
Premesso quanto sopra, la questione prospettata, per ciò che concerne la serie di atti posti in essere dal Presidente, senza delega del Consiglio direttivo, va risolta ad avviso dello scrivente alla stregua delle norme disciplinanti il negozio posto in essere dal rappresentante senza poteri o falsus procurator.
La disciplina codicistica, invero, pur ricomprendendo in tale fattispecie sia il caso di un soggetto che agisce privo dei relativi poteri sia il caso di chi abbia travalicato i limiti delle facoltà a lui legittimamente spettanti, attribuisce analoga rilevanza sia al difetto che all'eccesso di rappresentanza e fa derivare dalle due diverse situazioni medesime conseguenze giuridiche.
Da un lato viene infatti prevista la responsabilità del falsus procurator che - ai sensi dell'art. 1398 c.c. - risponde del danno sofferto dal terzo per aver questi confidato senza sua colpa nella validità del contratto; dall'altro il successivo art. 1399 c.c. espressamente dispone che:
"Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica......"
Giova al riguardo evidenziare che - secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza - la normativa circa la ratifica sebbene sia dettata dal codice con riferimento espresso alla fattispecie contrattuale, risulta tuttavia applicabile per analogia ai negozi unilaterali (Cass., 23.2.1981, n. 1091; Cass., 13.2.1987, n. 1594).
Dalla specifica previsione della retroattività della ratifica discende l'effetto sanante connesso a tale atto e la qualificazione giuridica operata dalla giurisprudenza con riferimento al negozio rappresentativo compiuto dal falsus procurator, considerato negozio inefficace nei confronti del "rappresentato" fino a quando non intervenga la ratifica, piuttosto che negozio nullo o annullabile.
Il negozio rappresentativo compiuto dal falsus procurator è pertanto riconducibile a un negozio in itinere a formazione progressiva in cui la ratifica costituisce condizione di efficacia del negozio medesimo (Cass., 5.5.1989, n. 2127; Cass. 29.1.1980, n. 688; Cass., 13.5.1991, n. 5331).
A conferma di ciò, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, infatti, "il contratto concluso dal rappresentante senza potere non è nullo e neppure annullabile, ma soltanto inefficace nei soli confronti dello pseudo-rappresentato, fino alla ratifica di questi..."( Cass., sez. II, 15.01.2000, n. 410).
Alla luce della legislazione vigente e delle numerose pronunce giurisprudenziali, con riferimento al primo ed al terzo dei quesiti posti, questo Ufficio non può che ritenere applicabile in via generale l'istituto della ratifica agli atti posti in essere dal Presidente dell'Associazione de qua e considerato che la ratifica ha come suo presupposto il compimento di attività rappresentativa da parte di soggetto privo dei relativi poteri, "l'eventuale conferimento dei poteri" (rectius l'eventuale ratifica) non può che succedere temporalmente all'attività suindicata, con il previsto effetto sanante.
Va, per completezza, evidenziato che a norma dell'art. 1399 c.c. non sono o previsti limiti di tempo in ordine all'esercizio di ratifica.

In relazione al secondo dei quesiti formulati, si rappresenta che, in assenza di precisazioni al riguardo, sembra allo scrivente che laddove codesto Assessorato assume sussistere, nel libro dei verbali, un "mancato rispetto della cronologia", parrebbe riferirsi al fatto che il verbale n. 2 del 29 settembre 2000 è stato riportato a pagina 52 mentre il verbale n. 1/bis del 14 aprile 2000 - cronologicamente precedente al verbale n. 2 - è riportato a pagina 55, ovverosia in una pagina successiva.
Avendo appreso, per le vie brevi, che, in relazione all'evidenziato mancato rispetto della cronologia, è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria, non si può fare a meno di rilevare che codesta Amministrazione pur avendo richiesto di conoscere se tale fattispecie costituisca "grave violazione delle norme vigenti" ha già effettuato - in considerazione della soprariferita avvenuta denuncia - una valutazione sulla gravità della stessa, ipotizzando in realtà la sussistenza di un reato il cui accertamento non può che rimanere rimesso all'Autorità competente a riscontrarne la sussistenza; pertanto lo scrivente, prendendo atto di tale valutazione, non ritiene di doversi in alcun modo esprimere sulla questione.
Fermo restando quanto sopra espresso, ove ciò possa essere di ausilio a codesta Amministrazione, si può solo rappresentare che i libri delle deliberazioni degli organi sociali "documentano unicamente il processo formativo della volontà dell'organo collegiale" e concernono il momento organizzativo interno dell'ente e "possono costituire prova ... dei fatti storici enunciati nei relativi verbali" (Cass., sez. I, 15.3.1984, n. 1762), e, ancora, che talune formalità richieste quali ad esempio la vidimazione e numerazione dei fogli dei libri in questione sono proprio finalizzate a rendere controllabile l'attività deliberativa dell'ente medesimo.

Con riferimento al quarto, ed ultimo, dei quesiti posti, si rileva, in via generale e preliminarmente, che esula dalle competenze ascritte a questo Ufficio il riscontro di "eventuali violazioni", atteso che rientra fra le attribuzioni dello scrivente la risoluzione di problematiche giuridiche derivanti da interpretazione di norme, ma non anche la funzione di controllo richiesta da codesta Amministrazione.
Tale funzione è invero puntualmente attribuita all'organismo costituito con D.A. n.4092 del 18.10.2000, in ausilio ad una più generale funzione di controllo spettante a codesto Assessorato in relazione alle attività connesse all'attuazione del Progetto miglioramento qualità dell'olio, attivato ai sensi del reg. Ce 528/99, ed a garanzia della corretta realizzazione delle azioni per le quali sia previsto un contributo.
Ritenendo però che codesto Assessorato, in buona sostanza, abbia voluto chiedere allo scrivente se la violazione riscontrata dalla stessa Amministrazione - e più precisamente detto mancato rispetto della cronologia, abbia efficacia risolutiva sul contratto stipulato con l'Associazione de qua - si osserva, al riguardo, quanto segue.
Alla stregua delle direttive impartite dal Ministero per le politiche agricole con circolare n. 2 del 9.4.1999, nel contratto stipulato da codesta Amministrazione con l'Ente in questione dovrebbero essere state espressamente e tassativamente indicate - in conformità all'art. 11 del modello di contratto tipo trasmesso in allegato alla circolare suindicata - le cause risolutive del contratto medesimo.
Presupponendo dunque - posto che allo scrivente non è stata fornita copia del relativo atto, e non potendo dunque lo stesso operare un riscontro in tal senso - la sussistenza di siffatta previsione contrattuale occorre verificare se la violazione del "mancato rispetto della cronologia", sia riconducibile - al di là del nomen iuris utilizzato per definirla - ad una delle fattispecie ivi tassativamente specificate.
Si osserva a tal proposito che, alla luce degli elementi posti a conoscenza dello scrivente, non sembra che la violazione in discorso configuri una delle cause risolutive indicate nell'art. 11 citato.
In particolare si rileva che l'irregolarità di che trattasi - anche nell'ipotesi in cui non evidenzi una semplice anomalia delle determinazioni volitive - non appare configurabile quale "dichiarazione falsa del contraente ai fini dell'ottenimento del contributo comunitario", posto che già quanto deliberato dal Consiglio direttivo in data 29 settembre 2000 (cfr. verbale n. 2, punto 7 dell'ordine del giorno) e cioè la disposta ratifica dell'operato del Presidente in ordine al Progetto miglioramento qualità olio di oliva Reg. CE 528/99, di cui è discorso, ha determinato - come evidenziato - un effetto sanante, con la conseguente piena efficacia di tutti gli atti posti in essere, che costituiscono, di fatto, presupposto per l'ottenimento del beneficio contributivo.
Pertanto si ritiene che l'irregolarità di che trattasi non determini la risoluzione del contratto, ferma restando la necessità di una compiuta verifica al fine di escludere la sussistenza di inosservanze sostanziali agli obblighi contrattuali, e di garantire al converso la conformità delle azioni agli obiettivi programmati.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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