Gruppo    VI                          /15.01.11

OGGETTO: Responsabilità in vigilando dell'Istituto dei ciechi XXXX di YYYY nei confronti degli alunni maggiorenni e minorenni.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           dei Beni Culturali
                                                           ed Ambientali e della
                                                           Pubblica Istruzione
                                                           PALERMO
   
   1.            Con la nota suindicata si chiede il parere dello scrivente in ordine alla responsabilità dell'Istituto dei Ciechi XXXX di YYYY per incidenti o infortuni che possano verificarsi durante le ore di libera uscita di alunni non vedenti sia minorenni che maggiorenni.
                 In particolare si chiede di sapere se, per quel che riguarda gli alunni maggiorenni, sussista la responsabilità dell'Istituto per fatti che dovessero verificarsi durante la libera uscita al di fuori dei locali dell'ente stesso; e se, invece, relativamente agli alunni minorenni( con quindici anni di età), possa ritenersi sufficiente l'autorizzazione scritta dai genitori o rappresentanti legali al fine di esonerare l'ente da ogni eventuale responsabilità.
   
   2.            In relazione alla problematica proposta occorre preliminarmente accennare alla tematica della responsabilità per "culpa in vigilando" che incombe sugli insegnanti secondo il disposto dell'art.2048 - 2° comma del codice civile.
       
                 La norma citata dispone testualmente che ": precettori o coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".
                 Questa stessa responsabilità investe gli insegnanti per i danni che gli alunni ad essi affidati possono causare a se stessi o ad altri.
                 Come si vede la norma da peso alla circostanza che i precettori - a differenza dei genitori e tutori - sono tenuti a rispondere dell'illecito commesso dai loro allievi limitatamente "al tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".
                 Si pone pertanto il problema di stabilire, l'estensione del dovere di vigilanza. In proposito la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che "il dovere di vigilanza e la relativa responsabilità nasce con l'ingresso degli studenti nei locali della scuola e cessa nel momento in cui gli stessi vengono accompagnati all'uscita (Cass., 6 II - 1970 n.263). Permane, pertanto, durante gli intervalli tra le lezioni, nei periodi di ricreazione, negli spostamenti nell'ambito della sede scolastica con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.
                 Per ciò che attiene in particolare alla questione in esame è necessario tener presente che la maggior parte degli alunni è ospitata dall'Istituto in oggetto in regime semi-convittuale o convittuale; conseguentemente, anche se l'incidente o l'infortunio si dovesse verificare al di fuori degli orari delle lezioni, quindi nella libera uscita durante la quale è generalmente esclusa la responsabilità dell'insegnante, quest'ultimo potrebbe essere comunque ritenuto responsabile laddove, in rapporto alle specifiche circostanze del caso concreto, non abbia opportunamente valutato il rischio che incombe sugli alunni.
       
                 Ed, invero, se normalmente il precettore per liberarsi da responsabilità deve dimostrare che la vigilanza è stata, nel caso concreto, adeguata, e ciò nonostante il fatto non poteva essere impedito, è chiaro che tale considerazione deve essere rapportata alle peculiari condizioni di menomazione degli alunni, ed alla circostanza che molti di essi sono ospitati all'interno dell'Istituto stesso in regime convittuale.
                 In considerazione di ciò incombe sugli insegnanti anche un obbligo educativo tale per cui essi possono liberarsi da responsabilità dimostrando di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitare l'insorgere di una situazione di pericolo in danno degli studenti.
                 Ed invero quanto alla valutazione dell'adeguatezza o meno della vigilanza, ricorre in giurisprudenza l'affermazione per cui il relativo obbligo è da intendersi in senso non assoluto, ma relativo, avuto riguardo soprattutto all'età, al grado di formazione e maturità degli alunni; alle condizioni ambientali in cui si svolge l'insegnamento, ed in questo caso, anche alle condizioni psicofisiche degli alunni.
                 Ed è appena il caso di ricordare comunque, che, l'interesse del legislatore degli ultimi anni è ampliamente rivolto all'integrazione ed alla parificazione scolastica del portatore di handicap rispetto al soggetto "normale" che opera a favore sia della persona con ordinario handicap, sia del portatore con handicap cosiddetto di "gravità", in quest'ultimo concetto ricomprendendo anche le menomazioni gravissime (v. Riv. Giur. Scuola 1993, p.339).
                 Alla stregua delle superiori considerazioni la Direzione dell'Istituto in oggetto potrà valutare l'opportunità o meno di fissare regole più rigorose che disciplinino diversamente la libera uscita di soggetti affetti da forme più gravi di menomazioni. In sostanza il buon  senso e la ragionevolezza sono i criteri guida che devono sempre ispirare ogni azione e decisione in tale materia al fine di evitare che si determino situazioni di rischio o pericolo ai danni degli alunni non vedenti sia minorenni che maggiorenni.
   

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   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda inoltre che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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