Grupp IV Prot. N. /16.01.11


Oggetto: Vincolo trentennale destinazione d'uso dell'immobile della XXXX. Modifica destinazione d'uso. Possibilità. Quesito.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde viene chiesto di conoscere se codesto Assessorato con proprio decreto possa eliminare "anzitempo dall'immobile della Colonia permanente XXXX. il vincolo trentennale di destinazione d'uso per fini di assistenza e beneficenza imposto dalla Giunta Municipale del Comune di BBBB (con atto n. 365 del 18.12.1982) al fine di ottenere il finanziamento per la ristrutturazione dei relativi locali.
Nella nota che si riscontra si rappresenta che la Giunta Municipale, con delibera n. 225 del 27.12.97 ha riconosciuto "che non sussistono le condizioni per il mantenimento del vincolo succitato..." e che l'immobile "...risulta in parte inutilizzato", pertanto con successiva nota (n.2792 del 3.3.98) ha chiesto, "vista l'impossibilità di usare l'immobile per scopi socio assistenziali,
l'autorizzazione a togliere il vincolo trentennale su detto immobile al fine di poterlo utilizzare per scopi turistico alberghieri".

2. In ordine al quesito suesposto è necessario considerare che la recentissima legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001" all'articolo 89, comma 7 espressamente prevede che "gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono.
Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dell'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene".
Dal chiaro tenore letterale della norma citata si evince che gli enti locali sono autorizzati (ex lege) a mutare la destinazione d'uso di immobili purchè ricorrano due condizioni. Che si tratti di immobili realizzati con fondi pubblici e che si tratti di immobili mai utilizzati o in stato di abbandono.
Sembra allo scrivente che nella fattispecie ricorrano entrambe le dette condizioni.
Infatti l'immobile de quo è stato realizzato con fondi del Ministero dell'Interno (come risulta dalla delibera della Giunta Municipale n. 225 del 29.12.97, allegata alla nota che si riscontra) e ristrutturato con fondi regionali ai sensi della L.r. 30.12.1960 n. 47 (da cui il vincolo trentennale di destinazione d'uso) e da più di un decennio si trova inutilizzato e in stato di abbandono.
Ne consegue che, ai sensi dell'art.89 della legge finanziaria, l'organo deliberante del comune di BBBB può direttamente, e senza intervento di codesto Assessorato, approvare con atto motivato la modifica di destinazione d'uso dell'immobile.

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  Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". 








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