Gruppo    II                          /21.01.11

OGGETTO: Trattamento economico dei dirigenti forestali già dirigenti tecnici dell'agricoltura.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           dell'agricoltura e delle
                                                           foreste
                                                           Direzione regionale delle
                                                           foreste
                                                           PALERMO
   
                               e, p.c.                  Direzione regionale del
                                                           personale e dei servizi
                                                           generali
                                                           SEDE
   
   1.            Con la suindicata nota codesta Amministrazione ha chiesto allo scrivente di riesaminare la problematica in oggetto indicata, già trattata con precedente parere (n.82/98). Ciò in quanto è nel frattempo intervenuta la disposizione di cui all'art.3 del D.P. n.26 del 1999 che, mentre non contempla i dirigenti di che trattasi, prevede per i nuovi assunti una rideterminazione del trattamento economico con la conseguenza di riservare a questi ultimi un trattamento più favorevole di quello che si è ritenuto spettare a coloro che alla qualifica in atto rivestita sono transitati, per concorso, da pari qualifica di altro ruolo.
   
   2.            Nel precedente parere l'Ufficio, ritenendo che i vincitori del concorso per dirigente tecnico forestale già dipendenti dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente non rientrino tra i destinatari dall'art.16 del D.P. 20 gennaio 1995 n.11, riguardante le progressioni (orizzontali o verticali) di carriera, ha concluso per l'applicazione a detti soggetti dell'art.202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 (T.U. imp. civ. dello Stato). Il trattamento economico da attribuire veniva così individuato, oltre che nello stipendio tabellare annuo spettante nella nuova posizione, in un assegno personale pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile pari alla differenza fra la retribuzione pensionabile già goduta ed il suddetto trattamento fondamentale. Poichè, sempre a norma dell'art.202, il descritto assegno ad personam non è cumulabile con le indennità fisse, continuative spettanti nella nuova posizione, si propendeva, pur con alcune perplessità, per l'incumulabilità dello stesso assegno con l'indennità di cui all'art.42, c.1, l.r. 41/85.
                 In tal modo non si contravveniva al divieto di reformatio in pejus del trattamento economico risultando altresì la retribuzione complessiva non irragionevole se confrontata con quella attribuita ai dirigenti immessi per la prima volta nei ruoli regionali, ai quali spettava identico trattamento tabellare nonchè l'intera indennità forestale nella misura iniziale, senza altre somme che trassero origine da anzianità di servizio fittizie o riconosciute.
                 Invero, da quando ex art.3 D.P.R. n.26/1999, cit. per dirigenti forestali di prima assunzione al trattamento sopra descritto si è invece aggiunta una nuova voce retributiva a titolo di maturato economico individuale, i dirigenti transitati da pari qualifica versano in una situazione sfavorevole peraltro facilmente superabile permettendo loro di cumulare all'assegno ad personam l'indennità forestale.
                 La descritta disparità di trattamento sembra infatti in contrasto con il principio generale del pubblico impiego secondo il quale è illegittimo attribuire, a meno anziani nella qualifica, un trattamento economico più favorevole rispetto a quello di altri che vantano una maggiore anzianità (Cons. St., sez. IV 23 giugno 1992 n.486). E tuttavia poichè più volte la Suprema Corte ha negato l'esistenza di un principio che imponga la parità di trattamento fra lavoratori che svolgono identiche mansioni, osservando pure che la regola di inderogabilità dei trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi (dettata dall'artt.49, c.2, del DLgs 29/93) non riguarda il rapporto tra contratti collettivi e tantomeno la fattispecie di successione nel tempo di diverse regolamentazioni collettive (Cass., Sez. L. 7 gennaio 1999 n.62; 27 luglio 1999 n.8141 e 25 settembre 1999 n.10581) si ritiene che la questione possa trovare sicura soluzione solo in sede di contrattazione sindacale.
                 Vertendo il presente parere in materia di personale si resta a disposizione per ulteriori approfondimenti eventualmente richiesti dalla Direzione regionale che legge per conoscenza.
   

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   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di  ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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