Gruppo     II                        /24.01.11

OGGETTO: Attribuzione dell'indennità mensa al personale L.S.U.

   
   
   
   
   
                                                             DIPARTIMENTO REGIONALE
                                                             DEL PERSONALE E DEI SS. .GG.
                                                              S E D E
   
   
                 1. Con la suindicata nota, successivamente integrata con nota n. 2784 del 19 febbraio 2001, codesto Dipartimento regionale, premesso che il rapporto di impiego dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 quater della legge n. 61/98 è regolato dal contratto di assunzione, che l'orario di lavoro di alcune delle amministrazioni locali (province regionali di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa) presso le quali essi prestano servizio è articolato in 5 giorni la settimana (6 ore giornaliere con 2 rientri pomeridiani) e che, riguardo ai predetti dipendenti, non è intervenuta alcuna contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 12 del D.P.Reg. 26/99, pone allo Scrivente i seguenti quesiti:
   - se si debbano liquidare indennità in favore del personale in argomento anche in assenza di contrattazione decentrata;
   - in caso di risposta negativa al precedente quesito, se sia possibile liquidare l'indennità di mensa, tenuto conto del recente orientamento del Governo, che pare riconoscere qualche elemento di diversità, quanto alla natura giuridica, della indennità in questione rispetto alle altre;
   - in caso di risposta positiva ad uno dei due precedenti quesiti, se, avuto riguardo all'art. 16/ del D.P.Reg. 26/99, si debba liquidare l'importo calcolato con riferimento a un solo rientro settimananale o a tutti quelli concretamente effettuati.
   
                 2. Il contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 quater del decreto legge 30 gennaio 1998, convertito con modifiche nella legge 31 marzo 1998, n. 61, stipulato tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti già utilizzati nei progetti interregionali dei lavori socialmente utili, prevede al comma 1, dell'art. 2 che "La Regione Siciliana corrisponderà il trattamento economico iniziale tabellare del contratto di lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana di cui al D.P.Reg. n. 11/95 e successive modifiche ed integrazioni, previsto per la qualifica, il livello posseduti dal lavoratore indicati al precedente art. 1 del presente contratto, nonchè, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare e gli eventuali compensi per il lavoro straordinario e per le missioni autorizzate ed effettuate in relazione alle disponibilità finanziarie nell'apposito capitolo del Bilancio Regione".
                 Ora, dall'esame del predetto comma 1, sembra ricavarsi che, in mancanza di una diversa disciplina, nessun emolumento possa essere corrisposto al personale di cui si discute oltre a quelli tassativamente indicati dal contratto di assunzione, che, a tutt'oggi, costituisce la fonte regolatrice del relativo rapporto di impiego.
                 Conseguentemente al personale L.S.U., in atto sembra che vadano corrisposti lo stipendio base tabellare più l'indennità integrativa speciale, l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, gli eventuali compensi per il lavoro straordinario e l'indennità di missione, in relazione alle disponibilità finanziarie, secondo il dettato del comma 1 dell'art. 2 del contratto di lavoro, ma non l'indennità mensa.
                 Quanto alla prospettata diversità giuridica di quest'ultima indennità rispetto alle altre indennità, secondo un non meglio precisato "orientamento del governo", lo Scrivente, data la genericità dei termini in cui la questione viene posta, si riserva, eventualmente, di ritornare sull'argomento a seguito di specifiche comunicazioni da parte di codesto Dipartimento.
                 Le superiori considerazioni assorbono allo stato l'esame dell'ultimo quesito.

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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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