Gruppo IV   Prot. N. /26.01.11 


Oggetto: Prestazioni geologiche. Determinazione degli onorari. Quesito.






Assessorato regionale
Lavori Pubblici
Ispettorato tecnico
P A L E R M O


1. Con la nota cui si risponde vengono esposte alcune difficoltà interpretative insorte in sede di applicazione della tariffa professionale dei Geologi, approvata con D.M. 18 novembre 1971.
In particolare vien chiesto se, per le prestazioni da compensare a percentuale, di cui al capo IV della tariffa, debba farsi riferimento all'importo dei lavori della indagini geognostiche, realizzate per assumere gli elementi di conoscenza necessari per la formulazione della relazione geologica, ovvero all'importo di tutti i lavori a base d'asta.
Al riguardo codesto Ispettorato sostiene che, alla luce della citata tariffa e del disciplinare di incarico approvato con D.A. 5 novembre 1998, i compensi per i geologi "debbano essere riferiti all'importo dei lavori delle indagini geognostiche", pur ammettendo che "esistono nella tariffa e nel disciplinare contenuti che lascerebbero spazio per la interpretazione attuale e cioè per
computare.... le competenze del geologo con riferimento allo importo di tutti i lavori a base d'asta".
Tale ultimo sistema conduce, però, secondo codesto Ispettorato, al risultato "abnorme" di determinare le competenze del geologo con riferimento alla prestazione di un diverso soggetto e cioè dell'ingegnere o dell'architetto progettista dell'intero intervento.
Sul punto vien chiesto il parere dello Scrivente.

2. Per rispondere al quesito in esame occorre fare riferimento alla tariffa professionale dei geologi, stabilita con decreto 18 novembre 1971 del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, e, in particolare, al suo Capo IV (artt. 18-26), che disciplina gli onorari a percentuale.
Questo, all'art, 22, così dispone:
"1. Quando per l'esecuzione dello studio geologico per una dele opere indicate nel precedente articolo il geologo presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori delle indagini geognostiche, al collaudo e alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata nella tabella III.
2. A questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse
aver fatto per qualsiasi ragione sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo".
Come osservato dalla Quinta Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con parere n. 536/98 reso nella seduta del 13.1.99, fatto proprio dall'Adunanza generale nella seduta del 3.2.99, la dizione letterale della prima parte del primo comma del citato art. 22 può determinare dubbi interpretativi in ordine alle attività del geologo, peraltro definite dal successivo art. 26; per quanto riguarda, invece, l'onorario, lo stesso primo comma indica con chiarezza che le competenze vanno calcolate "in base alla percentuale del consuntivo lordo del'opera indicata nella tabella III".
"Tale dizione - afferma il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel citato parere - non sembra suscettibile di interpretazione, essendo chiaramente riferita al costo di costruzione dell'opera e non al costo delle indagini geognostiche; il costo dell'opera va quindi individuato come parametro al quale riferirsi per la definizione delle competenze del geologo.
Per costo dell'opera, peraltro, come indicato nel secondo comma dell'art. 22, devono intendersi gli importi per lavori e forniture e non quelli per le eventuali altre somme a disposizione dell'Amministrazione previste dal quadro economico".
Ai sensi del citato art. 22 della tariffa professionale dei geologi, e in linea con l'interpretazione resa al riguardo dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, può quindi affermarsi il principio secondo cui gli onorari a percentuale vanno calcolati sul consuntivo lordo dell'opera, come definito dal comma 2 dello stesso articolo, e non sull'importo dei lavori delle indagini geognostiche.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".






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