Gruppo III /30.11.2001
OGGETTO: Cooperativa XXXX di YYYY - Contratto di cogestione - Ammissibilità.
PRESIDENZA
DIREZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE
SEGRETERIA TECNICA
1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato, fa seguito ad una precedente richiesta di parere con la quale si chiedeva circa la compatibilità del contratto tramite il quale la Cooperativa XXXX affidava in comodato la gestione dell'albergo "GGGG" alla FFFF s.r.l. di KKKK, con l'erogazione delle agevolazioni ed i requisiti di cui alla l.r. 37/78, richiesta alla quale lo scrivente rispondeva con parere 68/99/11 del 3.8.99; l'ulteriore problematica proposta concerne la compatibilità con i vincoli e finalità posti dalla citata l.r. 37/78 del nuovo contratto di "coogestione" stipulato dalla Cooperativa XXXX e la FFFF s.r.l. dopo che le stesse avevano proceduto alla consensuale risoluzione del precedente contratto di comodato.
2. In ordine a quanto richiesto lo scrivente non può sostanzialmente non ribadire quanto già precedentemente espresso nel citato parere 68/99 (cui pertanto si rimanda) sulla "ratio" e finalità del complesso normativo emanato in materia di cooperative giovanili nonchè sulla natura dei conseguenti controlli e vincoli che gravano sulle cooperative beneficiarie delle agevolazioni. Più specificatamente, riguardo al progetto della Cooperativa XXXX si ricorda come questo abbia beneficiato di un primo finanziamento, ottenuto con D.A. 42/88, "per la realizzazione di un centro turistico alberghiero mediante l'acquisto e la gestione del complesso alberghiero hotel "GGGG"", e di un secondo finanziamento, ottenuto con D.A. 7577/90, di un progetto integrativo per l'ammodernamento del citato hotel, il tutto finalizzato all'impiego" di 24 unità lavorative soci della cooperativa dei quali 13 dovranno risultare, avviati al lavoro pena la revoca delle agevolazioni, entro sei mesi dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione del collaudo delle opere realizzate.
Ciò premesso sembra allo scrivente come il perseguimento degli obiettivi cui è finalizzata e subordinata l'erogazione dei finanziamenti concessi alla cooperativa in argomento - così come, d'altra parte, si evince dai progetti presentati nonchè dai decreti di ammissione ai benefici - vincoli la medesima al mantenimento oltre che della proprietà dell'immobile acquisito, anche della conduzione diretta ed esclusiva dell'attività produttiva prevista, il che implica la titolarità di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie per l'esercizio della stessa, nonchè di tutti i rapporti giuridici da essa scaturenti. Ciò non esclude totalmente l'ipotesi di una collaborazione con altre imprese, infatti, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.22, comma 11 del D.P. Reg. 8.3.1995 n.50 (che consente a codesta Segreteria Tecnica la possibilità di autorizzare deroghe al generale divieto di alienazione e/o cessione dell'attività) si ritiene che la cooperativa XXXX possa legittimamente avviare rapporti di collaborazione - così come di sovente accade in questo specifico settore di attività - con altre società solide e di affermata esperienza operanti nel settore turistico onde potersi giovare della comprovata professionalità di tali società al fine sia di un più efficace e penetrante inserimento nel mercato turistico, garantendosi in tal modo una maggiore affluenza e, dunque, redditività della struttura alberghiera, sia al fine di affinare le conoscenze operative dei soci lavoratori sia anche al fine di ottimizzare la qualità e l'economicità della gestione; ma va sottolineato che nel rinvenire la forma più idonea con cui sancire tali, eventuali, rapporti di collaborazione dovrà tenersi conto della necessità che la titolarità della gestione e di tutti i rapporti giuridici conseguenziali, continuino a fare capo alla Cooperativa XXXX.