Gruppo II /36/01.11
OGGETTO: Efficacia delle dimissioni del presidente di una I.P.A.B. Quesito.
Assessorato regionale
degli enti locali
P A L E R M O
1. Si fa riferimento alla nota n. 199/XVII del 24 gennaio s. con cui si chiede il parere dello Scrivente sull'applicabilità (in via analogica) agli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'art.174 O.R.E.L. novellato con l'art.25 L.r. 26 agosto 1992, n. 7, secondo cui le dimissioni del sindaco, del presidente della Provincia regionale, degli assessori e dei consiglieri comunali e provinciali sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Il quesito riguarda in particolare la posizione del presidente dell'ente Camposanto XXXX di YYYY, il quale, dopo avere presentato le dimissioni a far data dal 21 ottobre 2000, le ha ritirate, come risulta dal verbale del Consiglio di amministrazione in data 13 novembre 2000, nelle more dell'emanazione di un decreto di decadenza del predetto organo collegiale "irregolarmente costituito".
Nella nota in riferimento si propende per la tesi della irrevocabilità delle dimissioni del presidente e della conseguente inefficacia della "dichiarazione di revoca formulata il 13/11/2000" e, "nella" "affermativa ipotesi" - prosegue la richiesta di parere - "si pone il problema se al provvedimento di decadenza si debba, comunque, dare corso".
2. Nella categoria degli atti giuridici le dimissioni del titolare di una carica pubblica rientrano fra le c.d. partecipazioni, dovendo essere formulate per iscritto e presentate all'organo da cui promana la nomina del dimissionario.
Quanto all'efficacia delle dimissioni, già ad una prima lettura dell'ultima parte dell'art. 174, co. 2, O.R.E.L. come sostituito dall'art. 25 l.r. 7/1992, laddove si stabilisce che le dimissioni degli amministratori comunali e provinciali "non necessitano di presa d'atto" si ricava la eccezionalità della norma rispetto alla regola generale secondo cui l'atto di dimissioni non provoca di per sé gli effetti voluti dal dimissionario, essendone richiesta l'accettazione da parte del collegio o del soggetto od organo che ha provveduto alla nomina (Cuocolo, voce dimissioni in Enciclopedia giuridica; Galateria, Gli organi collegiali amministrativi, Milano 1975, I, 107 s.s.).
L'impressione che la norma introdotta dal citato art. 25 della l.r. n. 7 del 1992 non costituisca affermazione di un principio generale trova poi conferma nell'art. 53, co. 3, del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -, il quale dispone testualmente: "Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.
Ora, dato il divario tra la disciplina regionale e quella statale in materia di enti locali sul punto in questione non sembrano sussistere i presupposti per considerare acquisita nell'(unico) ordinamento giuridico la regola generale della efficacia immediata delle dimissioni presentate dagli amministratori di enti pubblici.
Conseguentemente non sembrano sussistere neppure gli estremi per l'adozione di un provvedimento di decadenza del presidente della predetta I.P.A.B., mentre non si hanno elementi per ritenere se sussistano quelli per la decadenza del Consiglio di amministrazione.