Gruppo II                          /38.11.01

OGGETTO: Attribuzione del L.E.D., ex art. 35 D.P.R. n. 333/90 al personale tecnico assunto ai sensi dell'art. 14 della l.r. 26/86.

   
   
   
                                                            Dipartimento regionale
                                                             enti locali
                                                             P A L E R M O
   
                                           p.c.         Dipartimento regionale
                                                             del personale e dei SS.GG.
                                                             S E D E
   
   
                 1.- Con la nota cui si risponde, successivamente integrata con nota n. 307 del 15 febbraio u.s. codesto Assessorato, richiamato il parere n. 146.11/96 del 3 settembre 1996 reso da quest'Ufficio all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, esprime l'avviso che il personale ivi indicato, "in rapporto alle funzioni espletate all'interno della struttura organizzativa degli enti locali .... nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale riportato dall'art. 7 e ss. del C.c.n.l. 31.3.1999 e nella tabella "C" allegata, debba essere necessariamente inquadrato o meglio utilizzato, seppure in posizione fuori ruolo, in base alla qualifica funzionale già posseduta ed al trattamento fondamentale in godimento, ivi compreso il L.E.D. quale elemento corollario del medesimo trattamento (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, indennità anzianità, livello economico differenziale)". Ed invero "lo stesso ARAN nazionale in sede di riunione tavoli tecnici del 17.6.1999 (p. 10) si è espresso in modo inequivocabile sulla unicità di tipologia del rapporto di lavoro qualificato 'a tempo indeterminato' sia esso di ruolo che non di ruolo e sul diritto dei dipendenti in quest'ultima condizione di partecipazione alle selezioni del L.E.D. ai sensi art. 35 del D.P.R. 333/90".
                 Sempre ad avviso di codesta Amministrazione, sarebbe quindi "ininfluente .... la richiesta condizione di dipendente in ruolo da almeno tre anni per l'attribuzione del trattamento differenziato in questione, nelle more di una definizione legislativa della posizione precaria rivestita da detto personale seppure utilizzato a pieno titolo ed a sostegno dell'azione di governo locale (art. 34 l.r. 10/2000), stante peraltro il diffuso impiego anche in aree di posizioni organizzative (art. 8 e ss. C.c.n.l.) con relativo trattamento di posizione e di risultato per le responsabilità attribuite".
                 In base alle superiori considerazioni viene chiesto il riesame del precedente parere.
   
                 2.- Già nel parere dello Scrivente n. 15941/146.11.96 del 3 settembre 1996 -richiamato nella nota che si riscontra- sono contenute le argomentazioni dalle quali si evince che il personale di cui trattasi non aveva diritto di partecipare al concorso per l'attribuzione del livello economico differenziato; trattandosi di beneficio economico riservato al personale di ruolo con una determinata anzianità.
                 Orbene, tali conclusioni non si ritengono del tutto superate dalla scomparsa della distinzione tra personale di ruolo e personale non di ruolo a tempo indeterminato. A parte infatti che il riconoscimento di un'anzianità pregressa relativa ad un rapporto non di ruolo richiede una statuizione normativa ad hoc (C.g.a., S.c. 21 marzo 1990, n. 41/90; SS.rr. 17 gennaio 1995, n. 773/94), la "unicità di tipologia del rapporto di lavoro" del personale del comparto regioni-autonomie locali di cui al contratto collettivo nazionale del 6 luglio 1995, come risulta dalle "linee interpretative" dell'ARAN (riunione tavolo tecnico del 17 giugno 1999)", trova la sua fonte primaria nell'art. 3, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non applicabile automaticamente nei riguardi delle regioni a statuto speciale in virtù del disposto del successivo comma 35, che fa salve le loro competenze.
                 D'altra parte, si ricorda che, il personale di cui trattasi, è stato fin dall'inizio disciplinato -anche con riguardo al trattamento economico- con leggi regionali succedutesi nel tempo; onde sembra che sia compito del legislatore regionale porre rimedio alla anomalia in questione dopo che l'iniziativa legislativa di cui all'art. 1 della l.r. 5 luglio 1997, n. 22, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la nota sentenza n. 191 del 24 giugno 1997.
                 Nè può invocarsi agli effetti di specie l'art. 34, co. 4, della l.r. 15 maggio 2000, n. 15, poichè tale disposizione si riferisce esclusivamente al "personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già assunto in esecuzione di specifiche disposizioni legislative regionali per le esigenze connesse alle articolate attività delegate" (v. ad es. leggi regionali n. 1 del 1979, nn. 9 e 22 del 1986).
                 Conseguentemente lo Scrivente non ritiene, allo stato, in mancanza di puntuali disposizioni legislative regionali tendenti a dare una soluzione definitiva allo status del personale tecnico in questione, di potere procedere ad un riesame del precedente parere.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   
   
   

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