Gruppo                                /39.01.11

OGGETTO: Aziende di turismo rurale - Requisiti per la relativa classificazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n.27.

   
   
   
                                             ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,
                                             DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
                                             P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta quanto segue:
   a) la misura 2.3 ("Aiuti per il turismo rurale") del Programma operativo plurifondo 1994-99 prevede la concessione di contributi per il recupero di vecchi edifici rurali da destinare ad attività ricettive;
   b) la procedura per l'accesso ai predetti contributi (D.A. turismo 31 luglio 1997) richiede fra l'altro l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività turistico-ricettiva;
   c) quest'ultima presuppone a sua volta la classificazione delle strutture interessate da parte delle aziende provinciali per l'incremento turistico, in base a requisiti "standard" fissati con decreto assessoriale (art. 5 l.r. n. 27/1996);
   d) né l'art. 3 della citata l.r. n. 27/1996 - che elenca le varie tipologie di aziende turistico-ricettive- né alcun'altra norma statale o regionale definiscono il "turismo rurale" e le relative strutture ricettive.
   
                 Conseguentemente vien chiesto all'Ufficio se l'Assessore regionale per il turismo possa, con proprio decreto, dettare "le disposizioni per la determinazione dei requisiti minimi essenziali che dovranno essere posti a base dei provvedimenti di classifica", al fine di consentire l'autorizzazione all'esercizio delle ditte in questione, e con essa l'accesso delle stesse ai benefici della misura 2.3 del POP Sicilia 1994/99.
   
                 2. Al riguardo codesto Assessorato si esprime in senso affermativo, in base al letterale tenore degli articoli 76 primo comma, lett. a) e 87 terzo comma, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32 - recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese - che fanno rispettivamente riferimento a contributi relativi ad "alloggi agrituristici e di turismo rurale" e a "fabbricati per attività artigianali e di turismo rurale". Previsioni queste che dimostrerebbero come il legislatore regionale consideri i concetti di "agriturismo" e di "turismo rurale" alla stregua di "aspetti comuni ed equivalenti della politica di salvaguardia e di valorizzazione delle risorse rurali in coerenza con il principio da sempre sostenuto dall'Unione Europea".
   
                 3. Preliminarmente si concorda con l'assunto che il "turismo rurale" rappresenta oggi un'alternativa - patrocinata in sede europea - all'agriturismo, nel quadro della valorizzazione turistica delle risorse naturalistiche ed etnografiche rurali. Come può pure concordarsi con l'assunto che l'Assessore regionale competente possa, con proprio decreto, fissare i requisiti minimi necessari per l'abilitazione delle strutture extra alberghiere rurali; ciò che, del resto, risulta già attuato, sia pure senza riferimento a specifiche tipologie ricettive, nell'allegato A (rubrica: "Condizioni progettuali richieste") del D.A. 31 luglio 1997, recante la procedura di accesso ai contributi di cui trattasi.
                 Queste constatazioni però, ad avviso dello Scrivente, non cambiano la situazione legislativa sopra accennata: caratterizzata dall'assenza di norme, sia statali che regionali, volte a definire il concetto di "turismo rurale" e la tipologia delle relative strutture. Ed è proprio questa carenza, sempre ad avviso dello Scrivente, che si oppone alla soluzione amministrativa proposta nella richiesta di parere.
                 Che l'individuazione delle "aziende ricettivo- alberghiere" - indispensabile per la relativa classificazione da parte delle APIT - sia dal legislatore regionale riservata alla legge, risulta chiaramente dall'art. 3 della l.r. n. 27/1996, che elenca tassativamente e definisce una per una le predette aziende, ignorando quelle del "turismo rurale". Né ciò sfugge a codesto Assessorato; che vorrebbe infatti stabilire in via amministrativa non - come sarebbe astrattamente necessario - l'individuazione delle strutture in questione, ma solo dei relativi "requisiti minimi essenziali"; il che, a ben guardare, non consentirebbe di per sé la classificazione.
                 Tale intendimento, comunque, presuppone di considerare l'agriturismo, legislativamente regolato, e il "turismo rurale", privo di ogni disciplina, quasi una endiadi; laddove trattasi, invece, di forme diverse e distinte di valorizzazione del patrimonio rurale; come prova il fatto che il "turismo rurale" ha formato oggetto di autonoma legislazione da parte di molte regioni italiane; compresa - è bene ricordarlo - anche la nostra, presso la cui Assemblea è attualmente pendente un compiuto disegno di legge d'iniziativa parlamentare sull'istituto de quo.
                 Pertanto, mancando in atto i presupposti per la classificazione delle aziende in oggetto, e non potendo ovviarsi a tale carenza, per i motivi sopra illustrati, in via amministrativa, si ritiene che l'attuazione della misura 2,3 del POP Sicilia 1994-99 non possa prescindere da un intervento legislativo volto quanto meno a precisare il concetto di "turismo rurale" e la tipologia delle strutture destinatarie dei finanziamenti.

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                 Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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