Gruppo XV Prot._______________/40.11.2001

OGGETTO: Organo collegiale. Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche. Natura. Modificazione della composizione ex art. 140 D. l.vo 490/1999.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PALERMO


1. Con nota prot. 555/Gr. V/BB.CC. del 2 febbraio 2001 codesto Assessorato ha chiesto allo Scrivente se la natura di collegio "perfetto", che a seguito della modificazione della composizione recata dall'art. 31 del D.P.R. 805/1975 si è ritenuto di attribuire alle commissioni in oggetto, possa ritenersi mutata in dipendenza delle modifiche recate dall'art. 140 del Testo unico in materia di beni culturali ed ambientali approvato con D. L.vo 29 ottobre 1999, n. 490.

Rappresenta codesta Amministrazione che, mentre le previsioni del D.P.R. 805/1975 autorizzavano a connotare le predette commissioni quali organi tecnico-consultivi, la normativa del d. l.vo 490/1999, ampliandone la compagine con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali coinvolti nelle relative determinazioni sembra aver riaffidato alle commissioni stesse anche il compito di conciliare i contrapposti interessi espressi dai vari enti politico-istituzionali operanti sul territorio.

In conseguenza di tale modificazione, pertanto, dovrebbe ritenersi che, in assenza di ogni diversa indicazione normativa, le predette commissioni possano deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti piuttosto che con la totalità degli stessi.


2. Sulla problematica della natura delle commissioni in esame lo Scrivente si era espresso con parere n. 91 del 1998 reso con nota n. 7889/91.98.11 del 22 aprile 1998.

Il predetto parere aveva riguardo alle infrariportate disposizioni recata dall'art. 31, commi sesto e seguenti, del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805
"La commissione provinciale prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è composta dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni archeologici e da due esperti, di cui uno designato dalla Regione.
La commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.
La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, a seconda della natura delle cose e delle località da tutelare."

In tale parere si osservava che:

"Con l'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, venne modificata la composizione delle commissioni in parola.

Tale disposizione, pur non prevedendo espresse abrogazioni di previgenti disposizioni, tuttavia, non può non determinare la caducazione delle previgenti disposizioni non compatibili con le attuali previsioni, tra cui quella relativa al quorum costitutivo.

Tale previsione, infatti, aveva riguardo ad una composizione delle commissioni in cui, oltre che membri previsti per la loro valenza tecnica, erano presenti membri chiamati in rappresentanza di altri interessi (sindaci, rappresentanti di categoria), ed in numero tale da determinare difficoltà di funzionamento ove si fosse richiesta la presenza del plenum dei componenti.

L'attuale composizione prevista dal D.P.R. 805/1975, di contro, evidenzia che gli organi in parola hanno assunto, invero, essenzialmente valenza tecnico-professionale, dato che non sono più chiamati a farne parte rappresentanti di interessi locali o di categoria ma solo i Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici e per i beni archeologici e due esperti."

E, rilevato che "La giurisprudenza ormai univocamente riconosce la natura di collegio perfetto (per le cui deliberazioni è necessario il quorum strutturale del plenum dei componenti) ad una serie di organi tecnici con prevalente funzione di giudizio (commissioni giudicatrici di concorsi, di collaudo, di gare, etc.)." con il predetto parere si propendeva per la considerazione delle commissioni in questione quali collegi perfetti, pur non sottacendo che "la stessa giurisprudenza che ha ritenuto necessaria la presenza di tutti i componenti dell'organo collegiale dalla stessa riguardato, nella sua motivazione ha evidenziato che pur riconoscendosi l'esistenza di un canone logico-sistematico che impone la presenza di tutti i componenti di organi i cui atti scaturiscono dall'apporto di tutti i soggetti, tuttavia il diritto positivo non contiene una norma che consenta di affermare con certezza che l'ordinamento vigente accoglie in via generale il principio del collegio perfetto, mentre numerose e rilevanti eccezioni al menzionato canone sono date dal diritto positivo, che prevede espressamente il quorum parziale per organi collegiali che dovrebbero rispondere al citato canone. E pertanto viene riconosciuta l'esistenza di un margine di valutazione rimesso all'interprete laddove la normativa taccia sul punto (Tar Lazio -I- 6 marzo 1995, n. 389)."

Il convincimento nel senso delineato veniva corroborato dalle seguenti considerazioni:
"Le commissioni in esame, infatti, essenzialmente tendono ad esprimere valutazioni di carattere discrezionale, perseguendo un unico interesse (della tutela delle bellezze naturali e panoramiche) e non già la composizione di interessi diversi i cui componenti, in ragione delle designazioni, risultino portatori.

Peraltro, la previsione normativa di due esperti -senza richiedere in essi distinte professionalità o capacità- potrebbe derivare dalla circostanza che, nella materia in questione, stante l'ampio margine di apprezzamento possibile, si è voluta una più ampia dialettica, oltre che la conoscenza più approfondita della realtà regionale (e in ciò potrebbe rinvenirsi la ratio del disposto normativo del D.P.R. 805/1975, che prevede la designazione di un esperto da parte della Regione).

Ed, infine, la circostanza che nel D.P.R. 805/1975 -o in norme successive- non è stata riproposta una norma relativa al funzionamento delle commissioni in parola (la cui previsione si sarebbe resa necessaria, ove si fosse voluto consentire il funzionamento con un quorum strutturale inferiore al plenum, stante la notevole riduzione del numero dei componenti) può esser assunta ad indice della circostanza che il legislatore del 1975 ha inteso eliminare la possibilità che il collegio in questione possa deliberare in assenza di alcuno dei suoi componenti.".

Oggi, la composizione delle commissioni provinciali in esame è prevista dai commi terzo e quarto dell'art. 140 del D. l.vo 29 ottobre 1999, n. 490, che così recitano:

"La commissione dura in carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio.
La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle località da tutelare."

Pertanto il predetto decreto legislativo sembra aver riattribuito alle predette commissioni anche l'espressione di valutazioni correlate anche alla composizione di interessi diversi i cui componenti, in ragione degli enti locali di appartenenza, risultino portatori.

Di conseguenza è venuta meno l'univoca connotazione delle predette commissioni quali organi tecnici con prevalente funzione di giudizio (che, nella sopra riferita considerazione, induceva a connotarle quali collegi perfetti).

Pertanto la necessità del plenum dei componenti per la validità delle deliberazioni -richiesto nei collegi reali o perfetti- vien meno, anche nella considerazione che il funzionamento delle commissioni medesime potrebbe venir inficiato dalla ricorrente assenza di componenti che, in ragione degli interessi coinvolti dalle scelte da operare, potrebbero paralizzare l'adozione delle determinazioni.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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