Gruppo    IV                          /44.01.11

OGGETTO: MMMM - Chiesa XXXX - Lavori di restauro da parte della Soprintendenza di YYYY - Prezzo chiuso - Quesiti.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           beni culturali, ambientali                                                        e pubblica istruzione
   
                                                           Direzione beni culturali ed
                                                           ambientali ed educazione
                                                           permanente
                                                           PALERMO
   
1.            Con riferimento alla gara esperita a pubblico incanto il 28.12.1994 per i lavori in oggetto indicati aventi una durata contrattuale di mesi diciotto - aggiudicata alla ditta KKKK s.a.s. a seguito dell'esito favorevole del giudizio dinanzi al TARS di Palermo proposto dalla stessa - per i quali la consegna è avvenuta in data 9.12.1989, codesta Amministrazione chiede l'avviso dello scrivente in ordine ai seguenti quesiti:
   a) "se nella fattispecie illustrata ricorrono i presupposti normativi che obbligano l'Amministrazione ad applicare il sistema del prezzo chiuso;
   b) in caso affermativo, con quale metodologia applicare le percentuali in aumento in mancanza del programma dei lavori".
                 Si rappresenta al riguardo nella nota che si riscontra che la KKKK s.a.s. ha chiesto l'applicazione del prezzo chiuso ai sensi dell'art.45 della l.r. n.21 del 1985 e succ. modif. e integr., allegando una tabella con il conteggio della maggiorazione spettante.
                 Ad avviso di codesto Assessorato la rilevata circostanza della durata contrattuale dei lavori (18 mesi) "inibirebbe la possibilità di ricorrere al sistema del prezzo chiuso, nella fattispecie in esame, per l'espressa disposizione normativa del comma 2 dell'art.44 della l.r. 21/85 che prevede la non applicabilità del sistema del prezzo chiuso per lavori di durata inferiore ai ventiquattro mesi".
                 Si rileva inoltre che manca il programma dei lavori cui fare riferimento ai fini del calcolo delle percentuali in aumento.
   
   2.          L'art. 56 della L.R. n. 10 del 1993, dopo aver escluso (I comma) la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, prevede in via eccezionale il ricorso al succedaneo sistema c.d. del prezzo chiuso, in relazione alle particolarità della natura e della durata del contratto (II comma). Lo stesso secondo comma dell'art. 56 prevede poi che il ricorso al sistema del prezzo chiuso non è "comunque" consentito quando la durata del contratto pattuita sia inferiore o pari a ventiquattro mesi.
                 L'art. 57, quarto comma, prevede che, anche se inizialmente non stabilito, il sistema del prezzo chiuso trovi automaticamente applicazione quando tra il termine di ricezione delle offerte e quello di consegna (anche parziale) dei lavori sia decorso più di un anno. Il succitato quarto comma dell'art. 57 non distingue , ai fini della sua applicazione, tra appalti di durata inferiore o pari a ventiquattro mesi (come invece disposto dal II comma del precedente art. 56) e contratti di durata superiore. E ciò appare coerente alla ratio del IV comma dell'art. 57, finalizzato ad evitare che ritardi nella consegna dei lavori riferibili alla P.A. possano incidere negativamente sulla stessa esecuzione delle opere, cui l'aggiudicatario potrebbe senz'altro sottrarsi invocando l'applicazione dell'art. 10 D.P.R. 1063/1962, così rimanendone pregiudicato l'interesse primario dell'Amministrazione.
                 Peraltro, l'applicabilità del prezzo chiuso nelle ipotesi di ritardo della consegna dei lavori, anche a prescindere dalla durata contrattuale, trova ad avviso dello Scrivente inequivoca conferma nelle previsioni di cui al VII comma dello stesso art.57. Tale disposizione, con esclusivo riguardo "alle finalità di cui al presente articolo" (e, dunque, senza alcun riferimento al precedente art. 56, che prevede per l'applicazione del sistema il limite della durata contrattuale), impone inderogabilmente agli enti appaltanti di "predisporre, indipendentemente dal valore, dall'oggetto e dalla durata del contratto" apposito programma dei lavori (pure richiamato dal precedente comma V); e siffatta previsione, che espressamente esclude ogni riferimento alla durata contrattuale, non avrebbe ovviamente alcun senso se si ritenesse inapplicabile il IV comma ai contratti di durata fino a due anni, dato che la predisposizione di un programma dei lavori si risolverebbe in tale ipotesi in un adempimento totalmente inutile ed in un aggravio assolutamente ingiustificato per l'ente appaltante, cui sarebbe comunque precluso di far ricorso al sistema del prezzo chiuso. (cf., in termini, Parere Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo n. 27403 del 4 novembre 1997; parere dello Scrivente 23 dicembre 1998, n. 24176; Salamone Vincenzo, Il sistema del prezzo chiuso nei contratti di appalto di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi nella Regione siciliana, in Riv. Trim. App. 1994, p. 282).
                 Una corretta interpretazione del contesto normativo impone allora di ritenere applicabile nella fattispecie di che trattasi il sistema  del prezzo chiuso, essendosi verificati quei ritardi cui la legge regionale collega automaticamente l'applicazione del sistema.
                 Giova osservare, infatti, che in relazione al contenuto del predetto comma 4, il ritardo dà luogo all'applicazione del prezzo chiuso al semplice verificarsi dell'evento temporale, come dato oggettivo; circostanza quest'ultima che esime dall'individuare le ragioni che lo hanno determinato.
                 In detta ipotesi, infatti, il sistema del prezzo chiuso non ha più natura convenzionale ed assolve alla funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, per una presunzione assoluta di parziale compromissione derivante dal ritardo prolungato oltre un anno dalla consegna dei lavori e che prescinde dalla prova del verificarsi di un aumento dei costi di realizzazione dell'opera.

   3.            Il comma 4 dell'art.57 della l.r. n.10 del 1993, che disciplina una particolare ipotesi di applicazione del sistema del prezzo chiuso, quella che si verifica nel caso di ritardo di oltre un anno nella consegna dei lavori rispetto alla data fissata come termine di ricezione delle offerte, deroga alla regola della facoltatività della scelta del prezzo chiuso stabilita nel precedente articolo 56. Invero la particolare ipotesi di prezzo chiuso, disciplinata dall'art.57, co.4, trova applicazione "anche se inizialmente non stabilito".
                 Il successivo comma 5 dell'art.57 innova il sistema di decorrenza degli incrementi percentuali rispetto alla previsione del comma 1, dal momento che è stato previsto che la decorrenza non è più ancorata al momento della consenga dei lavori ma obbliga a tenere conto del tempo trascorso fra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data della consegna dei lavori, fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma.
                 Ed invero l'applicazione automatica del prezzo chiuso è limitata dalla succitata disposizione al solo periodo ricompreso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna dei lavori, senza tener conto del successivo lasso di tempo di esecuzione dei lavori. Se, ad esempio, la data fissata per l'offerta è l'1.6.1995 e la data di consegna dei lavori l'1.7.1996 il prezzo chiuso trova applicazione per il periodo tra l'1.6.1996 e l'1.7.1996. Se la data fissata per l'offerta è l'1.6.1995, la data consegna lavori: 1.10.1997 la durata dei lavori: 20 mesi, il periodo di applicazione del prezzo chiuso è quello dall'1.6.1996 all'1.10.1997. Se infine la data fissata per l'offerta è, come nella fattispecie, il 28.12.1994, la data consegna lavori: 9.12.1999 e la durata dei lavori: 18 mesi, trova applicazione il prezzo chiuso limitatamente al periodo che va dal 28.12.1995 al 28.06.1997. In quest'ultimo esempio invero il riferimento temporale non è più a quello della consegna dei lavori (9.12.1999) ma a quello necessariamente antecedente (28.6.1997) corrispondente a quello della durata dei lavori (mesi 18), atteso che l'art.57, co.5, ultimo periodo, prescrive che il periodo di applicazione del prezzo chiuso non può eccedere quello della durata dei lavori ("fermo restando il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel relativo programma").
                 Altre interpretazioni diverse da quella suesposta si appalesano in contrasto con il disposto di legge che costituendo norma che deroga al principio della immodificabilità del corrispettivo non può che essere di stretta interpretazione.
                 Giova all'uopo ricordare - e ciò vale anche per quanto riguarda quel che si dirà a proposito della problematica concernente le percentuali di aumento - che il sistema del prezzo chiuso, sebbene sia noto come metodo alternativo alla revisione prezzi, non è concettualmente inquadrabile nell'ambito dell'istituto revisionale, configurandosi come istituto autonomo rispetto a quello della revisione prezzi, da cui pertanto non può mutuare criteri e parametri. Si tratta in particolare di un sistema teso principalmente a contemperare, da un lato, l'esigenza di garantire la stabilità dei bilanci mediante l'introduzione di impegni finanziari ben definiti, e dall'altro la peculiare finalità degli appalti di opere pubbliche e cioè il perseguimento di interessi pubblici mediante la realizzazione di opere pubbliche (cfr. Salamone, Il sistema del prezzo chiuso nei contratti di appalto di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi della Regione Siciliana, in Riv. Trim App. 1994, p.277).
                 Per quanto riguarda le percentuali di aumento, il succitato 5° comma nulla dispone, implicitamente rinviando al comma 1. Quest'ultimo prevede l'aumento del prezzo contrattuale nella misura fissa del 5% a scalare, calcolato, cioè, sul valore netto dei lavori da eseguire secondo programma nel corso del primo anno (quest'ultimo riferimento è ovviamente per l'ipotesi che ci occupa, cioè, quella disciplinata dai commi 4 e 5 dell'art.57, perchè, nel regime ordinario del prezzo chiuso, il primo anno dei lavori non è soggetto ad aumenti) e per gli anni successivi sul valore residuo all'inizio di ciascuno di essi.
                 Giova ricordare che nella normativa regionale "il sistema di calcolo viene previsto con riferimento all'entità dei lavori che vanno eseguiti nell'arco dell'anno indipendentemente dalla precisazione che detti lavori devono essere realizzati nell'arco dell'intero anno o in una frazione di esso. Detta precisazione fa propendere per la tesi che gli aumenti si applicano anche alle frazioni di anno" (cfr. Salamone, op.cit. p.281).
                 Infine va osservato che il programma dei lavori va sempre predisposto ed allegato al progetto esecutivo e cioè tanto nell'ipotesi di scelta discrezionale di avvalersi del sistema del prezzo chiuso, quanto nella possibilità che ricorra l'ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori. Invero l'art.57, comma 7, impone inderogabilmente agli enti appaltanti di "predisporre, indipendentemente dal valore, dall'oggetto e dalla durata del contratto" apposito programma dei lavori, pure peraltro richiamato dal precedente comma 5.
                 E' pertanto di tutta evidenza che, nell'ipotesi in cui il programma non sia stato predisposto per tempo, deve essere adottato mediante atto aggiuntivo al contratto seguendo ovviamente lo sviluppo dei lavori dallo stesso programma previsto (cfr. ultimo inciso del comma 5 dell'art.57).

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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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