Gruppo    IV                          /48.01.11

OGGETTO: Cooperativa edilizia "CCCC" di XXXX). Socio L.T.. Art. 20, L. 179/92. Alienazione alloggio sociale nei primi 5 anni dall'assegnazione. Quesito.

   
   
                                              Assessorato regionale
                                              cooperazione, commercio,
                                              artigianato e pesca
                                              Prima Direzione
                                              P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato pone un quesito concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge n. 179/92, nel testo modificato dall'art. 3 della legge n. 85/94, il quale prevede che gli alloggi di edilizia agevolata, nei primi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto, possono essere alienati o locati solo nei casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi e previa autorizzazione regionale; decorso tale termine gli stessi alloggi possono essere invece alienati o locati liberamente.
                 Codesto Assessorato, in sede di prima applicazione della norma in esame, ha ritenuto che i cinque anni decorressero dalla data del verbale di consegna degli alloggi.
                 Successivamente è stato invece specificato, con circolare n. 1476 del 20 febbraio 1996, che il quinquennio decorre dalla data di stipula dell'atto individuale di mutuo.
                 Nella fattispecie in esame il provvedimento assessoriale del 5/12/94, di ratifica della delibera di assegnazione dell'alloggio sociale alla Sig.ra L.T., fissava la decorrenza del termine di 5 anni dalla data del verbale di consegna dell'alloggio.
                 Con rogito del 28/1/96 è stato stipulato l'atto individuale di mutuo.
                 Con atto del 16/3/2000 la Sig.ra L.T. ha alienato l'alloggio in questione.
                 Ora, poichè l'alienazione dell'alloggio da parte della socia assegnataria è avvenuta prima del trascorrere del quinquennio dalla data della stipula dell'atto individuale di mutuo, senza che venisse richiesta l'autorizzazione della Regione per gravi, sopravvenuti e documentati motivi, codesta Amministrazione, con nota del 19/10/2000, ha comunicato alla Sig.ra L.T. di avere avviato la procedura per la revoca del mutuo agevolato ed il recupero del contributo erogato dalla data dell'atto individuale di mutuo alla data della vendita dell'alloggio.
                 La Sig.ra L.T., con lettera del 18/11/2000, ha, però, contestato la legittimità della revoca del mutuo agevolato atteso che nel citato provvedimento assessoriale di ratifica dell'assegnazione dell'alloggio espressamente si affermava che "il termine dei 5 anni decorre dalla data del verbale di consegna dell'alloggio", avvenuta il 3 agosto 1992.
                 Vien chiesto pertanto allo Scrivente di esprimersi "circa la legittimità di perseguire nell'azione amministrativa di recupero del contributo a fronte di quanto riportato nella nota di ratifica e di quanto successivamente precisato... nella circolare a chiarimento dei termini di legge sull'argomento".
   
                 2. L'art. 20 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, come sostituito dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1994, n. 85, prevede che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine gli alloggi stessi possono essere alienati o locati".
                 Con circolare n. 6490 del 5 ottobre 1994 codesto Assessorato precisava che: "L'assegnazione definitiva..., ai fini della verifica dei termini di cui all'art. 20 della Legge 17/2/92, n. 179 sull'alienazione e la locazione, sarà considerata decorrente dalla data di occupazione degli alloggi".
                 Nel provvedimento assessoriale del 5/12/1994, di ratifica dell'assegnazione degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia CCCC di XXXX, coerentemente con quanto precisato dalla citata circolare, si affermava che: "Ai sensi del citato art. 20 della legge 17/2/92, n. 179... gli alloggi in questione possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione, previa autorizzazione di questo Assessorato. Il termine di 5 anni decorre dalla data del verbale di consegna dell'alloggio".
                 A seguito di un parere reso da questo Ufficio in data 10/2/1995, codesto Assessorato, con circolare n. 1476 del 20 febbraio 1996, ha modificato la citata circolare n. 6490 nei seguenti termini: "... al fine della verifica dei termini di cui all'art. 20 della legge n. 179/92, modificato dall'art. 3 della legge n. 85/94, sull'alienazione e la locazione, la data dalla quale fare decorrere i cinque anni sarà quella coincidente con la stipula dell'atto individuale di mutuo, momento in cui si acquista la prima proprietà dell'alloggio".
                 Ora, è vero che la circolare appena citata oltre ad essere indirizzata alle cooperative edilizie è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ma è anche vero che dalla documentazione allegata non risulta che ai soci assegnatari di alloggi della cooperativa in oggetto, e alla Sig.ra L.T. in particolare, sia pervenuta, da parte della stessa cooperativa o di codesto Assessorato, una comunicazione volta a modificare la decorrenza del termine in esame, già fissata nella citata nota di ratifica, nel senso chiarito dalla stessa circolare.
                 Né nel rogito notarile del 28/2/96, di assegnazione formale degli alloggi in proprietà ai soci della cooperativa e di contestuale frazionamento del mutuo, la stessa circolare viene in alcun modo richiamata, con il risultato che, in relazione all'alloggio in esame, l'unico riferimento espresso al termine di decorrenza dei 5 anni previsti dall'art. 20 della L. 179/92 è quello contenuto nella citata nota assessoriale di ratifica dell'assegnazione che, come chiarito, indica quale dies a quo la data del verbale di consegna dell'alloggio.
                 Stando così le cose sembra allo Scrivente che possano ritenersi fondati i rilievi mossi dalla Sig.ra L.T. in ordine alla legittimità della procedura avviata da codesto Assessorato al fine della revoca del mutuo agevolato e del recupero del contributo già erogato.
                 In altri termini, a fronte di una indicazione espressa, nella nota assessoriale di ratifica dell'assegnazione, della data del verbale di consegna quale dies a quo del termine in esame, non smentita da indicazioni di segno diverso contenute nell'atto individuale di mutuo o in note di rettifica indirizzate ai singoli assegnatari degli alloggi, non sembra potersi contestare l'alienazione dell'alloggio da parte della Sig.ra L.T., se è vero, come si evince dall'atto di frazionamento del mutuo, che la consegna degli alloggi risale al 3 agosto 1992 e che l'alienazione dell'alloggio assegnato alla Sig.ra L.T. è intervenuta il 16/3/2000, ossia oltre il termine di 5 anni dalla consegna, trascorso il quale l'assegnatario acquista la piena disponibilità dell'alloggio, che può pertanto alienare o locare liberamente.
                 Sembra pertanto allo Scrivente che codesto Assessorato possa accogliere l'istanza, avanzata dalla Sig.ra L.T., di sospensione del provvedimento volto al recupero del contributo già erogato.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   

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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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