Gruppo    III                        /54.11.2001

OGGETTO: Camere di commercio - Nomina componenti il Consiglio camerale - Applicabilità della L.r. 19/97.

   
   
   
                                                           Presidenza della Regione
                                                           SEGRETERIA GENERALE
                                                           S E D E
   
   1.            Con la nota in riferimento codesta Segreteria Generale pone talune problematiche sollevate dall'Assessorato regionale della Cooperazione e concernenti l'applicazione della L.r. 20 giugno 1997, n.19 in sede di costituzione del Consiglio generale delle Camere di commercio.
                 In breve, il primo quesito concerne in via generale il campo di applicazione della L.r. 19/97, atteso che secondo l'Assessorato della Cooperazione, stante la peculiarità dei Consigli Generali delle Camere di commercio che, in relazione ai compiti attribuiti presenterebbero "l'innesto consapevole di elementi privatistici", la legge regionale citata non andrebbe applicata.
                 Il secondo quesito concerne, in particolare l'applicabilità degli artt. 3 e 4 della L.r. 19//97. Secondo l'Assessorato interessato, i requisiti per partecipare ai Consigli camerali sono puntualmente delineati dall'art.13 L.r. 29/95, norma speciale come tale prevalente sulla norma generale. L'applicazione della L.r. 19/97 con l'introduzione di un complesso di preclusioni avrebbe l'effetto di "espellere dalla rappresentanza negli organi camerali gran parte del tessuto imprenditoriale della Provincia "e finirebbe con lo snaturale la fisionomia degli organi di autogoverno degli Enti camerali. Inoltre, sempre secondo l'Assessorato, l'art.3 della L.r. 19/97 non può essere considerato integrativo delle disposizioni contenute nella norma di settore poichè sarebbe "totalmente antitetica e preclusiva" si da impedire l'ingresso di qualsiasi imprenditore o dirigente di azienda nel Consiglio camerale. Anche in questo caso, quindi, l'Assessorato ritiene di non dovere applicare la legge regionale 19/97.
                 Un ulteriore quesito concerne la valutazione circa il cumulo rilevato dall'Assessorato su un soggetto (L.R.) designato quale componente del Consiglio camerale della Camera di commercio di XXXX e che ricopre anche l'incarico di componente del Comitato regionale consultivo per l'industria e di componente del Consiglio di amministrazione della società "YYYY di XXXX S.p.a.".
                 L'interessato, premesso che il proprio mandato quale consigliere della Camera di Commercio di XXXX è già scaduto e per la nomina dei nuovi componenti del ricostituendo Consiglio non ha dato la propria disponibilità, sottolinea che l'incarico di Consigliere di Amministrazione dell'YYYY di XXXX S.p.a. gli deriva dalla partecipazione della propria Associazione (industriali di XXXX) quale socio azionista dell'YYYY. Lo stesso fa quindi parte di diritto della Assemblea dell'YYYY che lo ha "eletto" nel Consiglio di Amministrazione; in tale fattispecie, pertanto, non opererebbe il divieto di cumulo.
                 Infine, si chiede di conoscere se l'avere svolto due mandati consecutivi nella ex Giunta camerale possa costituire limite alla nomina nel ricostituendo Consiglio camerale a seguito dell'entrata in vigore della L.r. 19/97.
   
   2.            Come lo scrivente ufficio ha già avuto modo di sottolineare in un proprio precedente paree (n.7435/101.98.11 del 16 aprile 1998) diretto a codesta Segreteria Generale, la legge regionale 20 giugno 1997, n.19, completa il quadro normativo di razionalizzazione delle nomine e designazioni di competenza regionale, delineato con le precedenti leggi 28.3.1995 n.22 e 10 agosto 1995, n.57. Il campo di applicazione della legge è definito dall'art.1 attraverso il rinvio all'art.1 della L.r. n.22/95; quest'ultimo articolo, al comma 1 ha riguardo "agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonchè degli enti pubblici dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle province e dei comuni e per gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza dell'Assemblea regionale". L'estrema latitudine della norma e la tassativa indicazione delle eccezioni alla stessa depongono per l'applicazione della legge alle nomine effettuate dalla Regione Siciliana e/o da uno di tali Enti; non può, pertanto, sussistere alcun dubbio sulla applicabilità della legge regionale alle camere di commercio.
                 Nè, ad avviso dello scrivente, può dubitarsi dell'applicabilità degli articoli 3, 4 e 5 (Requisiti, documentazione dei requisiti, Incompatibilità e limiti). Invero, non sembra possa condividersi il parere dell'Assessorato interessato secondo cui l'art.3 della L.r. 19/97 "non può essere considerato integrativo delle disposizioni contenute nella norma di settore", poichè è proprio la dizione letterale adoperata dal legislatore regionale nella formulazione dell'articolo citato che impone di tener conto non solo dei requisiti specifici stabiliti dalle norme di settore, ma anche dei requisiti di cui all'art.3 L.r. 19/97. Peraltro, così come sottolineato da codesta Segreteria generale, il cui parere sul punto si condivide pienamente, tra i requisiti di cui all'art.13 L.r. 29/95 e quelli di cui all'art.3 L.r. 19/97 non sembra sussistere quella conflittualità evidenziata dall'Assessorato nè appare verosimile l'affermazione secondo cui l'applicazione dell'art.3 comporterebbe l'estromissione della maggior parte dell'imprenditoria - in particolare la "piccola" - dalla rappresentanza negli organi camerali e la sostituzione della stessa con figure di "altro profilo rappresentativo"; invero, l'art.3 non impone determinati titoli di studio ma si limita a richiedere un "titolo di studio adeguato" all'attività dell'organo interessato nonchè una professionalità che può ben pretendersi anche dalla piccola imprenditoria attesi i compiti, certamente impegnativi, che un Consiglio camerale è chiamato a svolgere. Il concetto, del resto, non è molto diverso dalla "consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati", prevista dall'art.7, comma 6° D.P. Reg. 14.6.1997, n.45, concernente le procedure di nomina dei componenti il Consiglio e la Giunta camerale.
                 Per quel che concerne, poi, la prevalenza della legge speciale sulla legge generale, va sottolineato (e sul punto la dottrina e la giurisprudenza sono concordi - C.S. 19.1.98 n.390 - Cassaz. sez. lav. 20.4.95 n.4420) che la massima "Lex posterior generalis non derogat legi speciali" non ha un valore assoluto ma occorre sempre accertare la volontà del legislatore che, nel caso in esame, proprio per l'esplicito riferimento alle norme di settore, danno alle disposizioni contenute nella L.r. 19/97 carattere concorrente, complementare e certamente integrativo, e, come tali, vanno coordinate con le norme "speciali".
                 Non sembra dubbia l'applicazione dell'art.4 della legge in esame, e, del resto l'art.7 del regolamento camerale già citato, prevede che alla designazione sia allegato un "curriculum vitae" del soggetto designato e dallo stesso sottoscritto.
                 Il secondo quesito posto da codesta Segreteria Generale si riassume, in breve, nell'accertare la sussistenza o meno del divieto di cumulo ex art.5, comma 6° L.r. 19/97, nelle ipotesi di nomine o designazioni provenienti da organizzazioni non pubbliche (es. associazioni di categoria).
                 Sul punto è necessario riferire un parere reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (n.31251 del 9 dicembre 1997) all'Assessorato della Sanità, ma trasmesso anche a codesta Segreteria Generale (e che ad ogni buon fine si allega in copia) in cui si afferma che "... nonostante la genericità della dizione, la norma di cui all'art.5 fa chiaro ed esclusivo riferimento alle ipotesi di nomina e designazioni "attribuite dalle varie leggi riguardanti i singoli organi, al "potere" di scelta di organi regionali o di enti dipendenti o vigilati dalla Regione, o di enti regionali - a prevalente partecipazione pubblica".
                 Dal tenore del parere reso dall'Avvocatura sembra potersi ricavare il convincimento che quando l'inserimento nell'organo di Amministrazione (o la preposizione al medesimo) non sia effettivamente frutto di una scelta che la Regione o gli Enti di cui all'art.1 L.r. n.22/95 sono chiamati ad effettuare, tali designazioni e/o nomine si pongono al di fuori dalla portata e dagli effetti dell'art.5 della L.r. 22/95 come modificato dalla L.r. 19/97.
                 Lo scrivente Ufficio, di contro, propende per l'applicabilità della norma da qualunque fonte provengano le nomine quando, ovviamente, concorrono a formare gli organi di cui all'art.1 L.r. 19/97, poichè, se è vero (e non sembra possa dubitarsi) che vanno applicate le norme relative ai requisiti, alla documentazione degli stessi, alle incompatibilità ecc, non appare logico esentare dall'applicazione un solo comma di un articolo della legge; peraltro se, come sembra, la legge in questione ha, tra gli altri, lo scopo di evitare la formazione di centri di potere, tale rischio va evitato qualunque sia l'organo designante. Di analogo avviso è stata anche la Corte dei Conti alla cui delibera n.3/99 del 5 febbraio 1999 si rinvia.
                 Per quanto concerne l'ultimo quesito, ritiene lo scrivente che il divieto posto dall'art.5, comma 7° della L.r. 19/97 non ha certamente efficacia retroattiva, ma di esso dovrà tenersi conto nelle nomine dei ricostituendi organi e, pertanto, i precedenti incarichi costituiranno un limite per le nuove nomine.
                 Tutto ciò premesso, lo scrivente ufficio, pur rendendosi conto delle difficoltà applicative della legge regionale, non può non sottolineare che la via da seguire per superare le lamentate difficoltà di costituzione degli organi di competenza regionale e degli enti di cui all'art.1 L.r. 22/95, nel vigore della legge generale sulle nomine, non sembra quella interpretativa la quale non può ovviamente allontanarsi dai consolidati canoni che presiedono all'esegesi delle fonti di diritto, ma quello di un intervento del legislatore regionale, volto, secondo i casi ad interpretare autenticamente oppure a rivedere questa o quella disposizione di più difficile applicazione.

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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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