Gruppo    II                          /56/01/11

OGGETTO: L.r. 15/5/2000, n. 10. Limiti di applicabilità all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

   
   
   
                                Assessorato regionale del lavoro,
                                della previdenza sociale, della
                                formazione professionale e dell'emigrazione -
                                Agenzia regionale per l'impiego e
                                la formazione professionale
                                P A L E R M O
   
                  e, p.c. Dipartimento regionale
                                del personale e ss.gg.
                                S E D E
   
   
                 1. Si fa riferimento alla nota n. 583 del 22 febbraio s., con cui si chiede il parere di quest'Ufficio in ordine all'applicabilità all'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale "delle disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione", contenute nella legge suindicata.
                 Nella richiesta di parere si trae argomento dal principio lex posterior generalis non derogat priori speciali per inferirne la sopravvivenza all'entrata in vigore della l.r. n. 10/2000 della normativa speciale concernente l'Agenzia (artt. 9, 10, 11 e 12 della l.r. 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni) "segnatamente per quanto riguarda le attribuzioni ed i compiti istituzionali, la potestà di programmazione, la struttura organizzativa e la possibilità di stipulare, rinnovare o modificare contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato".
                 Tale conclusione sarebbe "confermata da quanto disposto dall'art. 15 delle preleggi.... poichè né esplicitamente né in modo implicito è desumibile la volontà del legislatore di sostituire la disciplina contenuta nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 a quella di cui alla legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche e integrazioni".
                 Al contrario quest'ultima legge è richiamata espressamente da una disposizione successiva alla l.r. 10/2000 - l'art. 14 della l.r. 26 novembre 2000, n. 24 - che vi ha apportato modifiche ed integrazioni, il che non sarebbe stato concepibile "se il Legislatore avesse ritenuto precedentemente abrogata la sopra citata l.r. n. 36/90".
   
                 2. L'applicabilità della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 anche all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale risulta "per Tabulas" dalla tabella A allegata alla stessa legge, indicante i dipartimenti regionali ed uffici equiparati, costituenti, "in sede di prima applicazione", le strutture di massima dimensione in cui si articola l'organizzazione amministrativa della Regione (art. 4, co. 2). Tale tabella infatti, sotto la rubrica Assessorato regionale del lavoro, pone accanto ai dipartimenti regionali del lavoro e della formazione professionale l"Agenzia del lavoro", la quale non è altro che l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, come si evince dall'art. 14, co. 2, della l.r. n. 24 del 2000 che ha ripristinato la vecchia denominazione della struttura con espresso riferimento alla predetta tabella.
                 Ma ciò non significa che la legge regionale sulla riforma abbia abrogato la l.r. n. 36 del 1990 (nella parte relativa all'Agenzia di cui trattasi); l'art. 20, co. 1, l.r. 10/2000 invero stabilisce che, "a far data dalla definizione del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 9 sono abrogate le norme regionali incompatibili con la" legge medesima. Quindi il richiamo della l.r. n. 36 del 1990 ad opera della l.r. n. 24 del 2000 non è decisivo agli effetti di specie trattandosi di verificare se singole disposizioni della l.r. n. 36/1990 concernenti l'Agenzia per l'impiego e la formazione professionale, la cui disciplina è sfuggita nell'insieme all'abrogazione, siano compatibili o meno con il sistema della l.r. n. 10/2000, imperniato, in armonia con i principi desumibili dalla legge n. 421 del 1992, sulla separazione tra potere di indirizzo politico e potere di gestione.
                 Ciò premesso, appare manifestamente compatibile con la legge sulla riforma l'art. 9 della l.r. 36/1990, relativo ai compiti istituzionali dell'Agenzia, improntati ai principi di efficacia dell'azione amministrativa nel settore del lavoro.
                 Tale compatibilità sembra invece da escludere per il comma 2 dell'art. 10, che attribuisce al direttore dell'Agenzia un potere programmatorio di massima, sia pure limitato entro l'ambito delle direttive generali emanate dall'assessore regionale, dal momento che l'art. 2, co. 1, lett. b), della l.r. 10/2000 riserva al Presidente della Regione ed agli Assessori "la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione".
                 Quanto alla "possibilità di stipulare, rinnovare o modificare contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato", le disposizioni che la prevedono (art. 11, co. 2, per quel che riguarda la scelta del direttore dell'Agenzia; art. 12, per quanto concerne l'assunzione del restante personale) appaiono pienamente compatibili con il sistema della l.r. 10/2000, anticipatrici come sono delle analoghe disposizioni contenute nell'art. 36 co. 7, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 richiamato dall'art. 23, co. 1, l.r. 10/2000.
                 Il presente parere, atteso il carattere di massima delle questioni affrontate, viene esteso per conoscenza al Dipartimento regionale del personale, per la sua generale competenza in subiecta materia, restando lo Scrivente disponibile per eventuali approfondimenti sulla scorta di nuovi spunti di riflessione che dovessero essere forniti dallo stesso.
   

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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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