Gruppo    II                          /63.01.11

OGGETTO: Impiego pubblico art.21 l.r. 41/96. Inquadramento nel r.s.t. di personale proveniente dall'opera universitaria.

   
   
   
                                                           Dipartimento regionale
                                                           del personale e ss.gg.
                                                           SEDE
   

   1.            Si fa riferimento alla nota n.6342 del 26 febbraio s., di pari oggetto, con cui richiamata la sentenza della Corte costituzionale n.372 del 1996, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.21 della l.r. n.41 del 1996 "Interpretazione autentica della legge regionale 27 dicembre 1985, n.83" -, si chiede il parere dello Scrivente sulla fondatezza dell'istanza di inquadramento nel ruolo speciale transitorio previsto dalla predetta l.r. n.83 del 1985, avanzata il 30 aprile 1999, ai sensi del citato art.21 l.r. 41/1996, di un dipendente dell'Università degli studi di XXXX, distaccato presso l'Opera universitaria di XXXX dall'1 novembre 1981 al 21 aprile 1991.
                 Le perplessità dell'Amministrazione richiedente in merito all'accoglibilità dell'anzidetta istanza nascono in primo luogo dal fatto che l'interessato, "prestando servizio distaccato presso l'Opera Universitaria di XXXX, non viene ricompreso ai fini dell'inquadramento regionale fa i destinatari dell'art.8 della l.r. n.53/85" e che, anche durante il periodo di distacco, il trattamento economico gli è stato  corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza e non dall'Opera universitaria, la quale, peraltro, "da sempre si è avvalsa dell'Ufficio Tecnico dell'Università "per le necessità" di progettazione e direzione lavori". Un ulteriore ostacolo all'accoglimento della domanda di cui trattasi sarebbe costituito dalla circostanza che l'istante, "alla data di entrata in vigore della l.r. n.41/96 non risulta più distaccato presso l'Opera Universitaria di XXXX", il che impedirebbe di includerlo tra i destinatari del citato art.21 di tale legge.
   
   2.            Iniziando, per ordine logico, la consultazione dall'argomento relativo all'efficacia temporale della norma in esame, si osserva che l'art.21 della l.r. n.41 del 1996 è non solo per denominazione, (di per sè sola irrilevante), ma anche nella sostanza una norma di interpretazione autentica di disposizione precedente. Connotato tipico di tale categoria di norme è che le stesse si limitano a chiarire il significato giuridico delle disposizioni interpretate o a privilegiare una tra le interpretazioni ab origine possibili, senza alterarne il tenore testuale; in caso contrario non di norma interpretativa si tratterebbe, ma di nuova disposizione. In altri termini la norma interpretativa forma un tutt'uno con la disposizione interpretata della quale chiarisce un aspetto senza sostituirla e, quindi, non può che avere efficacia retroattiva.
                 Ora, il carattere non innovativo dell'art.21 della l.r. n.41 del 1996 è stato ammesso implicitamente dalla Corte costituzionale (sent. n.372 del 1996) che, proprio per questo l'ha dichiarata immune dai vizi lamentati dal Commissario dello Stato, riconoscendo che essa non ha dilatato la portata della normativa preesistente.
                 In ogni modo il citato art.21 stabilisce che il personale ivi contemplato rientra fra i destinatari del D.P.R. 14 maggio 1985, n.46 e  della l.r. 27 dicembre 1985, n.53, "con le medesime decorrenze e modalità". La circostanza che il dipendente di cui trattasi non fosse più in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. n.41 del 1996 non preclude quindi l'applicazione in suo favore, ora per allora, dell'art.8 l.r. n.53 del 1985; l'importante è che il presupposto dell'essere "comunque in servizio" presso l'opera universitaria sussistesse alla data di entrata in vigore della normativa sopra richiamata, il che non è controverso, così come risulta dagli atti che l'interessato, all'atto della domanda di inquadramento era ancora in servizio sia pure presso l'Università e non presso l'Opera universitaria; restando con ciò rispettato anche il principio generale del pubblico impiego secondo cui il passaggio da un Ente pubblico ad un altro presuppone lo stato di attività del personale in transito.
                 Superato il predetto (apparente) ostacolo, sono destinate a cadere le residue perplessità in merito alla domanda di inquadramento esposte nella richiesta di parere. Posto, infatti, che la ratio della norma in esame è proprio quella di consentire l'inquadramento nel r.s.t. del personale che non era stato "ricompreso ... fra i destinatari dell'art.8 della l.r. n.53/85" (pur avendone titolo, come riconosciuto nella richiamata sentenza della Corte costituzionale), non è dato disquisire sulle eventuali anomalie del "distacco" dell'interessato presso l'Opera universitaria (trattamento economico rimasto a carico dell'Università etc.). Un'altra delle caratteristiche della norma interpretativa è invero il carattere vincolante della interpretazione autentica, che non lascia spazio ad alcun apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, neppure sulle "refluenze economiche" del provvedimento da adottare
   

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   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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