Gruppo    II                          /64.01.11

OGGETTO: Organizzazioni degli Uffici periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro.

   
   
   
   
                                              Assessorato regionale
                                              del lavoro, previdenza sociale,
                                              formazione professionale ed
                                              emigrazione
                                              Dipartimento lavoro
   
                                             e,p.c. Presidenza della Regione
                                              Ufficio speciale ex art. 4
                                              comma 7 l.r. 10/2000
   
   
                 1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento regionale, previa descrizione dell'organizzazione periferica delineata dalle leggi regionali n. 2/88 e 36/90 e dai relativi provvedimenti attuativi, ha posto i seguenti quesiti:
   1) se le specifiche norme organizzative di comparto debbano ritenersi riassorbite dalla generale disciplina introdotta dalla l.r. 15 maggio 2000 n. 10 ovvero mantengono la loro vigenza in quanto norme speciali;
   2) se alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (SCICA) corrispondono le unità operative di base di cui alla l.r. 10/2000;
   3) quale sia il livello funzionale di dette strutture operative di base e conseguentemente delle SCICA;
   4) se sia ancora ammissibile nel nuovo assetto organizzativo il conferimento della titolarità delle SCICA a funzionari con qualifica di assistente e, in caso contrario, se possa farsi ricorso ad attribuzione di incarichi "ad interim".
   
                 2. Prima di procedere all'esame delle singole questioni, giova evidenziare come il processo di riorganizzazione delle strutture amministrative regionali delineate dalla legge di riforma sia ancora "in progress".
                 La stessa legge infatti demanda alla fonte regolamentare l'individuazione dei dipartimenti e dei servizi (art. 4, c. 3) e delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza (art. 4, c. 4).
                 Tale precisazione appare utile perchè ne consegue, da un lato la possibilità che codesto Dipartimento porti all'attenzione dell'Ufficio speciale in indirizzo, affinchè se ne tenga conto in sede di predisposizione del regolamento, le considerazioni in ordine alla nuova configurazione delle proprie strutture periferiche e, dall'altro, per evidenziare come anche quest'Ufficio potrà pronunciarsi funditus sui detti argomenti a riassetto conclusivamente definito.
                 In attesa di ciò comunque lo Scrivente non si esime dalla consultazione. Quanto al punto 1), la cui soluzione, attesa l'essenzialità per la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, condiziona in parte anche quelli successivi, occorre iniziare dall'art. 4 "Tipologia delle strutture operative".
                 Detto articolo al comma 1, dopo aver descritto l'organizzazione amministrativa della Regione articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi ed unità operative di base, continua stabilendo che dette strutture sono aggregate per funzioni omogenee nella Presidenza della Regione e negli assessorati regionali. Le strutture di massima dimensione, dipartimenti regionali ed uffici equiparati, risultano sottoposti, rispettivamente, alla Direzione politica del Presidente della Regione e di ciascuno degli Assessori regionali secondo l'aggregazione riportata nella tabella A, fermo restando che nelle more dell'attuazione della riforma, le direzioni regionali costituiscono i dipartimenti.
                 Ai successivi commi 3 e 4 viene poi previsto che i servizi di ciascun dipartimento così come le strutture intermedie e i relativi ambiti di competenza vengano individuati con regolamento. Conseguentemente deve ritenersi che la costituzione e regolamentazione delle articolazioni delle strutture intermedie rientri nei poteri del dirigente generale. Infatti in linea con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quale risulta a seguito delle diverse modifiche via via apportatevi e peraltro direttamente applicabile in via suppletiva, anche la l.r. 10/2000 ha limitato il ruolo organizzativo delle fonti pubblicistiche agli aspetti di macro-organizzazione, definizione dei principi generali, individuazione degli uffici di maggior rilevanza e modi di conferimento della titolarità dei medesimi riservando per la restante parte degli uffici, che rientra nella quotidianità dell'organizzazione amministrativa, la flessibilità di adeguamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. b).
                 Ora non v'è chi non veda come la nuova configurazione organizzativa, attesa la completezza del relativo disegno, vada a sostiuire integralmente la precedente.
                 Tuttavia come già osservato a ciò si arriva attraverso un percorso, cosicchè solo quando esso sarà concluso l'Amministrazione risulterà totalmente rinnovata. Inoltre, frattanto viene mantenuta l'esistente regolamentazione degli uffici e delle funzioni secondo quanto stabilito in via generale dall'art. 20 ed esplicitato all'art. 4.
                 A riforma compiutamente realizzata, quindi, anche gli Uffici periferici saranno stati ricondotti nell'ambito della configurazione organizzativa prevista dalla legge 10.
                 Le specifiche normative di settore saranno state tenute in conto nelle scelte organizzative (sia regolamentari che datoriali) e pertanto, ove l'attuale strutturazione periferica sia essenziale per lo svolgimento delle funzioni che la legge impone alla Regione di svolgere, la novità sarà costituita solo da una riclassificazione degli uffici già esistenti secondo la tipologia di cui all'art. 4, viceversa ove le stesse funzioni possano essere meglio assicurate procedendo ad accorpamenti in ossequio ai principi di cui alla legge 10/2000 (segnatamente agli artt. 1 e 3) la nuova struttura periferica sarà trasformata anche per quanto concerne numero e ambiti di competenza delle articolazioni.
                 Del resto la necessità di una effettiva corrispondenza tra funzioni e strutture è stata talmente presente al legislatore da indurlo a prevedere, oltre alla revisione triennale delle strutture intermedie, anche la ridefinizione dei dipartimenti e dei relativi servizi a seguito del decentramento di funzioni agli enti locali (comma 3 dell'art. 4).
                 Con riferimento alle SCICA può concordarsi con l'allocazione che se ne prospetta nel nuovo sistema potendosi solo aggiungere che, se è proprio la diffusione nel territorio a giustificarne anche per il futuro l'esistenza, la conferma o la modifica dell'attuale dislocazione sembra riservata a scelte discrezionali.
                 Infine, per l'aspetto relativo alla qualifica necessaria per poter assumere la titolarità di una SCICA, nel ribadire come tali strutture debbano in atto continuare ad operare come per il passato, deve osservarsi che l'adozione di atti amministrativi a rilevanza esterna non rientra nelle competenze dell'assistente, tranne che per l'aspetto meramente certificatorio (cfr. art. 14 l.r. 23 marzo 1971 n. 7). Onde la problematica in ordine ai provvedimenti da assumere per fronteggiare ipotesi di grave carenza di figure dirigenziali non sembra scaturire dalla riforma in questione. Pertanto codesta Amministrazione dovrà attivarsi fin d'ora per far fronte alla mancanza di dirigenti potendo solo medio tempore ricorrere ad interventi che, giustificati dall'eccezionalità, hanno necessariamente carattere temporaneo.
   

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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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