Gruppo    II                          /68.01.11

OGGETTO: Richiesta avviamento al lavoro ex art. 8 l.r. 8/99.

   
   
   
   
                                              Assessorato regionale
                                              dei beni culturali e
                                              ambientali e della P.I.
                                              P A L E R M O
   
   
                                             e, p.c. Ufficio regionale
                                              del lavoro e della
                                              massima occupazione
                                              P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la suindicata nota, estesa all'Amministrazione del lavoro in indirizzo in quanto destinataria della richiesta di avviamento in oggetto, si rappresentano talune perplessità relative a tale procedura.
                 La prima attiene all'interpretazione dell'art. 8 l.r. 8/99 che prevede una riserva del 50% delle assunzioni in favore del personale della catalogazione in possesso del requisito di cui all'art. 16 l.56/87.
                 Al riguardo, rilevato che, la finalità della suddetta l. n.8 sembra quella di non disperdere il patrimonio di professionalità acquisita presso uffici regionali ed anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento con i c.d. catalogatori che possono comunque giovarsi della riserva nei concorsi, si chiede se sia legittima l'attribuzione della riserva de qua facendo riferimento, per quanto concerne l'iscrizione nelle liste di collocamento, alla data di entrata in vigore della l.r. 8 cit, alla quale gli interessati erano impegnati in progetti di LSU anzichè utilizzati, come in atto, dall'Amministrazione con contratti di diritto privato.
                 Altro problema investe i requisiti di accesso, per le tre figure di operatore tecnico, rispettivamente, distributore, di restauro e addetto di laboratorio, da richiedere per l'avviamento al lavoro nel silenzio della legislazione regionale sul punto. Conseguentemente si chiede se la selezione vada effettuata tra gli iscritti con qualifiche attinenti o analoghe a quelle suindicate o se, trattandosi di posti di 4Õ fascia, debba chiedersi solo il possesso del diploma di istruzione media di primo grado e, quindi, l'iscrizione con profilo generico.
   
                 2. Con riferimento al primo quesito non si ritiene di poter accedere all'interpretazione prospettata nella richiesta di parere.
                 La norma in esame non offre dal punto di vista testuale spunti per derogare, quanto alla data a cui riferire il requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento, alla disciplina prevista dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, espressamente richiamato.
                 Inoltre la soluzione negativa è supportata anche dai lavori preparatori dai quali risulta che l'inserimento nell'art. 8 dell'espressione "in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni" è frutto di un emendamento aggiuntivo del Governo. Tale modifica della formulazione originaria, presentata in aula e approvata immediatamente prima della votazione finale del disegno di legge, si era resa necessaria proprio al fine (tanto che nel resoconto parlamentare la si qualifica come interpretazione autentica) di precisare che la riserva si applica, nel momento in cui viene effettuata la selezione, agli iscritti al collocamento fugando in tal modo i dubbi circa la procedura da seguire cui poteva dar adito, come evidenziato dall'On.le Piro, il testo dell'articolo esitato dalla Commissione.
                 Ora, pur se ai lavori preparatori non può riconoscersi valore determinante nell'interpretazione di una legge, tuttavia non se ne può prescindere in un caso, come quello in esame, nel quale gli stessi presentano elementi di precisa univocità (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II 1 novembre 1999, n. 1222 e Corte Costituzionale sent. n. 823 del 14 luglio 1988 ivi citata).
                 Né può ritenersi che il legislatore si sia determinato in presenza di una situazione di fatto diversa dall'attuale atteso che i catalogatori, allorchè la legge de qua fu approvata prestavano servizio in virtù di contratti, aventi le stesse caratteristiche degli attuali, che inoltre con l'art. 9 della stessa legge venivano prorogati. L'inserimento in progetti di LSU, che non costituendo rapporto di lavoro non fa venir meno il requisito della disoccupazione, sussistente alla data di entrata in vigore della legge, è stato infatti utilizzato per rimediare alla (allora) mancata proroga atteso che, a seguito dell'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la stessa legge è stata promulgata e pubblicata dopo diciotto mesi dall'approvazione.
                 Si rammenta pure, al fine di sgombrare il campo da eventuali dubbi sulla compatibilità delle statuizioni contenute nei citati articoli 8 e 9 della legge 8 del 1999 e quindi sulla ragionevolezza del sistema dalle stesse delineato, che la perdita del requisito della disoccupazione, se comporta la cancellazione dalle nelle liste dei disoccupati, non impedisce di richiedere l'iscrizione nella 2Õ classe come occupati in cerca di nuova occupazione (art. 10 l. 56/87).
                 Riguardo alla tipologia di reclutamento, va, infatti, evidenziato come la Regione, in virtù del recepimento operato dall'art. 1 della l.r. 30 aprile 1991, n. 12, dell'art. 16 L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche nonchè delle disposizioni attuative, debba effettuare le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta a i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

                 In ordine a cosa debba intendersi per "professionalità richiesta" - e si passa così al secondo quesito - il Consiglio di Stato ha indicato la professionalità prescritta dalle disposizioni che contengono le declaratorie della qualifica o della categoria o del profilo professionale di cui si tratta. (Sez. V, 27 gennaio 1997, n. 113).
                 Ora già la legge istitutiva del ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali (l.r. 7 novembre 1980 n. 116) contempla l'operatore tecnico tra le qualifiche tecniche con compiti precipuamente di collaborazione con il dirigente e l'assistente tecnico. Nella tabella B allegata alla suddetta legge (ove però tale figura è denominata "operatore tecnico distributore") la dotazione complessiva di 304 posti viene ripartita prevedendone la collocazione negli uffici tecnici ed inoltre, nelle ulteriori tabelle recanti gli organigrammi di ciascun ufficio, gli operatori tecnici risultano inseriti per lo più in articolazioni chiamate a svolgere compiti tecnici (così ad es., nella tabella b/2 del Centro per l'inventario, la catalogazione ecc.). Onde dai suddescritti elementi poteva già rilevarsi la necessità per l'Amministrazione di disporre di figure professionali congrue rispetto alle differenti attività svolte dai propri uffici.
                 In seguito il processo di individuazione dei profili professionali compresi nella qualifica in discorso, che era andato progredendo in via amministrativa, (vedasi ad es. il D.A. BB.CC.AA. e P.I. n. 6364 del 12 maggio 1995 con il quale, a seguito dell'incremento ex l.r. 18/91 dei contingenti organici di ciascuna qualifica, gli stessi vengono riarticolati tra le diverse specializzazioni e ridistribuiti tra gli Istituti), si è concluso con la sanzione ufficiale impressagli dalla l.r. 8/99, che, nell'allegata tabella, dopo aver fissato la nuova dotazione organica della qualifica in complessive 648 unità, ripartisce immediatamente i relativi posti tra gli operatori tecnici distributori (309), quelli addetti al laboratorio (75) e al restauro (164). Pertanto la declaratoria dei distinti profili risulta dalla lettura combinata dell'art. 17 della l.r. 116/80 e dell'art. 1 della l.r. 8/99 e relativa tabella, atteso che le denominazioni in quest'ultima contenute sinteticamente richiamano un particolare insieme di conoscenze ed abilità. Né tale ricostruzione viene smentita dall'assenza di una norma che per l'accesso ai posti per tutte o anche solo alcune figure professionali richiedono un particolare attestato o una certa esperienza lavorativa, poichè detti titoli sono appunto necessari per l'iscrizione nelle liste con determinate qualifiche. Al riguardo può notarsi come pure per l'accesso alla qualifica di operatore tecnico informatico introdotta dalla l.r. 21 settembre 1990 n. 36, la legge regionale si limiti a rinviare alla disciplina delle assunzioni per il tramite del collocamento.
                 Deve quindi concludersi che l'Assessorato dovrà indicare per ciascuna tipologia di operatori tecnici da assumere le qualifiche di iscrizione corrispondenti ai profili professionali fermo restando, ovviamente, nel caso in cui una delle qualifiche come sopra individuate sia generica, quanto disposto dall'art. 24 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
                 Si resta comunque a disposizione per eventuali approfondimenti anche a seguito di comunicazioni delle Amministrazioni in indirizzo.

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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