Gruppo    XIV                        /70.01.11

OGGETTO: Agricoltura - Contributi per avversità atmosferiche - Modificazioni gestionali.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           AGRICOLTURA E FORESTE
                                                            P A L E R M O
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato sottopone allo scrivente talune problematiche riguardanti l'erogazione dei benefici previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche.
                 In particolare le problematiche in questione sorgono dai due seguenti atti allegati alla richiesta di parere:
   a) ricorso gerarchico presentato dalla ditta C.S. avverso la determinazione dell'IPA di XXXX (nota 14.9.2000 n. 10923 anch'essa allegata alla richiesta di parere) che ha respinto, per le motivazioni ivi indicate, le istanze avanzate dalla predetta ditta ai sensi della normativa sopra richiamata;
   b) nota della Federazione regionale YYYY n. 2132 del 25.10.2000 con la quale sono state manifestate perplessità per l'esclusione di alcune aziende agricole dai benefici in parola.
   
                 2. Dalla documentazione allegata alla richiesta di parere si evince che le problematiche connesse alle fattispecie sottoposte all'attenzione dello scrivente sono giuridicamente riconducibili alla disciplina generale della cessione del credito nonchè alla particolare disciplina concernente la sorte dei crediti relativi ad una azienda trasferita.
                 Ciò detto appare opportuno, ad avviso dello scrivente, esaminare prioritariamente i principi posti dal codice civile circa i crediti inerenti all'azienda oggetto di una vicenda traslativa, al fine di accertare se, e in che termini, la cessione o il trasferimento del godimento di un'azienda agricola incidano sulla erogazione delle provvidenze de quibus.
                 Ai sensi dell'art. 2559, primo comma c.c., "la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento della iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante".
                 Il secondo comma poi, prevede che "le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima".
                 Il primo comma della riferita disposizione statuisce quindi che la cessione dei crediti relativi all'azienda trasferita non deve essere notificata ai singoli debitori perchè acquisti efficacia nei confronti dei terzi, mentre nulla prevede circa le modalità della cessione e cioè, in altri termini, se la stessa si verifichi automaticamente, per il solo fatto della cessione d'azienda, ovvero se occorra una espressa pattuizione delle parti riguardo alla sorte dei crediti.
                 La dottrina prevalente (cfr. Galgano, "Diritto commerciale - L'Imprenditore", Zanichelli, 1986, pag. 101) ritiene che la cessione dei crediti inerenti all'azienda ceduta operi ipso iure tra le parti, cioè automaticamente, come effetto legale derivante dal trasferimento d'azienda; in questo senso è orientata anche la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale "la cessione dell'azienda ha carattere così globale e unitario da importare la successione nei contratti aziendali nonchè il trasferimento al cessionario dei crediti relativi e dei debiti gravanti sull'azienda stessa. Pertanto, in caso di cessione di azienda, ogni credito aziendale si trasferisce al cessionario, senza la necessità di una specifica indicazione nell'atto di trasferimento". (Cass., 4.3.1968).
                 Diversa è invece la sorte dei crediti in caso di usufrutto dell'azienda: ed invero, dal secondo comma dell'art. 2559 c.c. sopra riportato si desume che la disposizione sulla cessione si applica solo se le parti hanno esteso, con espressa pattuizione, l'oggetto dell'usufrutto anche ai crediti relativi all'azienda.
                 Nulla invece statuisce la disposizione esaminata per il caso di affitto dell'azienda; pur tuttavia, ad avviso dello scrivente, sembra che a tale ipotesi possa estendersi la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 2559 c.c. (necessità di espressa pattuizione per la cessione dei crediti) per due ordini di motivi: anzitutto perchè l'affitto, così come l'usufrutto, comporta il trasferimento del godiemento dell'azienda che ne è oggetto; in secondo luogo poi, perchè usufrutto e affitto sono considerati congiuntamente dall'art. 2558 c.c. che regola la successione dei contratti nel caso di trasferimento dell'azienda.
                 Ricostruita in via interpretativa la sorte dei crediti relativi all'azienda ceduta o data in usufrutto o in affitto -cessione automatica nel primo caso, necessità di espressa pattuizione nelle altre due ipotesi- va ora altresì rilevato, sempre da un punto di vista di carattere generale, che il sistema normativo sopra delineato non si pone in contrasto con la disciplina dei benefici di che trattasi contenuta nelle leggi n. 590/1981 e n. 185/1992.
                 Ed invero entrambe tali leggi evidenziano la prevalente destinazione aziendale delle agevolazioni ivi disciplinate: l'art. 1 della legge n. 590/1981 dispone infatti che le misure previste sono finalizzate alla "ricostruzione dei capitali di conduzione,..., che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione causata da calamità naturali o da avversità atmosferiche "i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole"; l'art. 3 della legge n. 185/1992 prevede che hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile".
                 Tale destinazione "aziendale" delle provvidenze de quibus -poichè le stesse, una volta concesse ma non erogate si configurano come crediti dell'azienda- non può che essere letta in chiave civilistica e cioè in modo da risultare conforme alla disciplina dettata dall'art. 2559 c.c.
                 In altri termini, il collegamento tra l'intervento concesso e l'azienda danneggiata si configura comunque non solo nella ipotesi in cui, a seguito della cessione della azienda, i crediti relativi alla stessa si trasferiscono automaticamente, secondo la tesi qui accolta, al cessionario; ma si configura altresì nell'ipotesi di usufrutto o affitto dell'azienda in relazione a quanto espressamente disposto dalle parti così come previsto dall'art. 2559 c.c.; l'eventuale espressa esclusione della cessione del credito inerente ai benefici in questione non si pone dunque in contrasto con la destinazione aziendale degli stessi poichè trattasi pur sempre di facoltà che rientra nell'autonomia contrattuale delle parti (art. 2559, secondo comma c.c.).
                 Pertanto, fermo restando che le agevolazioni di che trattasi vanno corrisposte a chi, conducendo l'azienda, ha anticipato le somme necessarie per la ripresa della attività produttiva, qualora tale soggetto ceda ad altri l'azienda o ne trasferisca il godimento, le medesime provvidenze si trasferiscono automaticamente ovvero possono essere trasferite in conformità a quanto sopra rilevato circa la sorte dei crediti dell'azienda ceduta.
                 Ciò posto va altresì rilevato che la cessione dell'azienda o la sua concessione in godimento riguarda giuridicamente una pluralità di beni (Galgano, op. cit., pag. 91-92); pertanto l'affitto o l'usufrutto di un singolo fondo o anche di una pluralità di fondi può non configurare un trasferimento di azienda per il quale occorre comunque che il complesso di beni trasferiti possa essere di per sè solo, idoneo ad un esercizio di impresa.
                 In tale ipotesi, la cessione di credito relativo al fondo trasferito o dato in godimento, non può che essere regolato dalla disciplina generale sulla cessione dei crediti contenuta nell'art. 1260 c.c. ai sensi del quale "il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge".
                 In particolare, per quanto qui rileva, deve evidenziarsi che la cessione di un credito vantato da un privato nei confronti della P.A. deve risultare, ai sensi dell'art. 69, terzo comma R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,, "da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio", viceversa, secondo la giurispreudenza, la cessione pur essendo valida nei rapporti fra cedente e cessionario è inefficace nei confronti della P.A., debitrice ceduta (Cass. 92/4105).
   
                 3. Passando ora all'esame della fattispecie sottoposta all'attenzione dello scrivente si osserva quanto segue.
                 Circa la ditta C.S., risulta dalla nota dell'IPA di XXXX 14 settembre 2000, n. 10923, nonchè dal ricorso gerarchico presentato dalla ditta medesima avverso la predetta nota, che le istanze avanzate ai sensi delle leggi n. 590/1981 e 185/1992 non sono state accolte perchè i fondi per i quali le richieste sono state presentate "risultano essere condotti con regolare contratto di affitto da altre ditte", ovvero sono condotti in affitto dalla ditta di che trattasi.
                 Risulta altresì dagli atti sopra indicati che per i terreni ceduti in affitto la ditta ricorrente ha autorizzato le ditte affittuarie "all'assunzione in proprio dell'originaria istanza avanzata dallo scrivente", mentre per i terreni condotti in affitto la ditta in questione è stata autorizzata ad assumere in proprio l'istanza avanzata dal cedente.
                 Le fattispecie qui considerate -esclusa, ad avviso dello scrivente, la possibilità che configurino una cessione di azienda, trattandosi dell'affitto di singoli fondi- sembrano rientrare nella disciplina generale della cessione del credito.
                 In altri termini, la ditta ricorrente, cedendo ad altri un fondo in affitto ed autorizzandoli ad "assumere in proprio" l'istanza dalla stessa già presentata configurerebbe una cessione di credito futuro con mandato all'incasso conferito nell'interesse del mandatario. Tale cessione produce il suo effetto traslativo quando il credito verrà ad esistenza e cioè se e quando sarà adottato il decreto di impegno.
                 La medesima situazione nei confronti della ditta in questione si configura per i terreni condotti in affitto per i quali è stata autorizzata ad assumere le istanze già presentate dal cedente.
                 Pertanto -alla stregua di quanto sopra osservato e nei limiti della conoscenza dei fatti così come desunta indirettamente dagli atti allegati alla richiesta di parere, le istanze avanzate dalla ditta Castello ai sensi della normativa de quibus appaiono fondate, sempre che sussistano i requisiti di forma richiesti dal citato art. 69, terzo comma, R.D. n. 2440/1923.
                 Per quanto poi concerne le perplessità manifestate dalla Federazione regionale coltivatori diretti di Sicilia in relazione a fattispecie di esclusione di talune aziende agricole dalle provvidenze di cui trattasi si rileva che, il cessionario dell'azienda ha diritto all'erogazione delle somme liquidate, sebbene il decreto di impegno sia stato adottato nei confronti del cedente, non perchè l'aiuto, così come affermato dalla predetta Federazione, "deve essere riconosciuto dall'azienda agricola nella sua unitarietà, quanto invece, come sopra rilevato, per l'applicazione della disciplina dei crediti relativi all'azienda ceduta".
                 Infine, con riferimento a quanto altresì affermato dalla Federazione nella citata nota n. 2132/2000 circa l'interpretazione di taluni IPA che non hanno esteso i benefici previsti dalla legge n. 185/1992 alle rate di mutuo che scadono successivamente alla cessione di azienda, si condividono le perplessità al riguardo sollevate, atteso che la predetta cessione, come già visto, determina, secondo l'interpretazione qui accolta, anche il trasferimento delle posizioni inerenti all'azienda ceduta.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   
   
   

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