Gruppo XV Prot._______________/72.11.01

OGGETTO: Commissario ad acta nominato per l'adozione degli atti obbligatori indifferibili e urgenti. Problematica sulla portata reale della natura dell'organo straordinario.




ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO

1. Con nota 5 ottobre 2000 n. FV 61/Gr. XI, trasmessa allo Scrivente con nota 1 marzo 2001, n. 11182/Gr. 11, codesto Assessorato, rappresentando che, in mancanza del Presidente di un Ente Parco -stante le dimissioni accettate di quello precedentemente in carica e in mancanza della nomina del successore - si è provveduto a nominare prima un Commissario ad acta , elencando specificamente gli atti che lo stesso avrebbe dovuto adottare, e successivamente altro Commissario "ad acta" non per individuati provvedimenti ma "per tutti gli atti obbligatori per legge o indifferibili e urgenti", affidando l'incarico ad un proprio dirigente per un periodo di 60 giorni, rinnovato diverse volte e svolto senza soluzione di continuità, ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla prospettazione dell'Ente parco in questione che -in dipendenza della richiesta del funzionario de quo di aver corrisposta l'indennità di carica per le attività commissariali- ha rilevato che "nonostante la qualificazione formale dell'incarico (Commissario ad acta) la generalità degli atti, cui nei suddetti provvedimenti si fa riferimento (atti indifferibili ed urgenti) nonché la previsione di un periodo di durata dell'incarico (giorni 60, poi prorogati) appaiono ipotizzare una figura di commissariamento diversa .......... In buona sostanza, un'ipotesi di commissariamento per la gestione straordinaria dell'ente, nelle more della sua normalizzazione istituzionale con la nomina del Presidente".

Sulla questione codesto Assessorato ritiene che, data la natura delle funzioni attribuite al Commissario, possa esser condivisa la richiesta di pagamento del compenso di cui all'art. 4, 4° coma, del D.P.R.S. 21/7/1994.

Alla richiesta codesto Assessorato ha allegato copia del decreto Assessoriale di nomina n. 321/11 del 28/7/1999 e copia del decreto di nomina n. 01/11 del 3 febbraio 2000, oltre che uno stralcio dello Statuto dell'Ente parco.





2. Sulla esposta questione si osserva quanto segue.

Dall'esame del decreto Assessoriale n. 01/11 del 3 febbraio 2000 si evince che, effettivamente, il funzionario in questione venne nominato non già per il compimento di specifici atti individuati, bensì per l'ordinaria gestione limitata agli atti obbligatori per legge, o urgenti ed indifferibili la cui indifferibilità ed urgenza avrebbe dovuto esser indicata e motivata in seno agli atti che sarebbero stati adottati. Lo Scrivente, stante quanto esposto da codesta Amministrazione, deve ritenere che anche i successivi decreti, che hanno rinnovato l'incarico, non allegati alla richiesta di parere, abbiano identico contenuto.

Come ritenuto dalla Corte dei Conti, Sez. di Controllo per la Regione siciliana (7-2 febb. 1996 su D.P.Reg. n. 185/Gab del 29/6/1995 e 200/Gab. del 18/7/1995) in realtà il provvedimento di nomina di commissario ad acta per l'ordinaria gestione e per gli atti urgenti ed indifferibili è un provvedimento di nomina a commissario straordinario "in quanto omnicomprensivo di tutte le ipotesi possibili, mentre il commissario ad acta può essere nominato solo per il compimento di singoli atti tassativamente elencati".

Pertanto, la nomina in questione avrebbe dovuto soggiacere ai requisiti e alle forme necessari per la nomina di commissario straordinario, oltre che a i presupposti discendenti dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.

Ciò posto, senza scendere nell'esame di profili di legittimità concernenti la nomina in questione, non risulta che tali provvedimenti di nomina -e quelli rinnovativi- siano stati annullati o revocati; e che, pertanto, hanno prodotto e conservato i loro effetti.

In tale contesto, trattandosi di nomina consolidata, non è neppure in questione il ricorso alla figura del cd. "funzionario di fatto", per la quale pure la dottrina (Sandulli), in presenza di un atto di assegnazione all'organo ancorchè nullo, annullato o inefficace ammette la corresponsione di un compenso connesso alle funzioni esercitate e, anche in assenza di un tale atto di assegnazione, ammette il riconoscimento di un compenso nei limiti dell'arricchimento ove l'attività di fatto abbia determinato un vantaggio per l'amministrazione.

Di conseguenza, nella fattispecie, trattandosi, nella sostanza, di un incarico di gestione commissariale, dovrà farsi riferimento al decreto presidenziale 21 luglio 1994 ed alle successive modifiche integrazioni.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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