Gruppo                                  /74.01.11

OGGETTO: Associazione sportiva "XXXX" di YYYY - Contributo ex art.9 della l.r. 16 maggio 1978, n.8.

   
   
   
                                                             ASSESSORATO REGIONALE
                                                             TURISMO COMUNICAZIONI E
                                                             TRASPORTI
                                                             PALERMO
   
   
             1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha qui trasmesso alcuni atti relativi alla problematica in oggetto dai quali si evince quanto segue.
   A) Con D.A. (turismo) 6 agosto 1987, n.841 è stato concesso, ai sensi dell'art.9 della l.r. 16 maggio 1978, n.8, alla "BBBB - Società Polisportiva" un contributo per lavori di completamento ed adeguamento da eseguire nella palestra sita in YYYY - Piazza SSSS.
   B) Con D.A. (turismo) 30 dicembre 1998, n.1759/IX è stata impegnata la somma ivi precisata quale contributo da concedere, ai sensi del citato art.9 della l.r. n.8/1978, all'associazione sportiva "XXXX" di YYYY per lavori di adeguamento e completamento della stessa palestra sita in YYYY - Piazza SSSS.
   C) Le due menzionate associazioni "sono di fatto controllate dallo stesso nucleo familiare e l'immobile oggetto d'intervento" è lo stesso per il quale venne a suo tempo concesso il finanziamento regionale di cui al citato D.A. n.841/1987.
                 Al riguardo codesto Assessorato, dopo aver ribadito gli elementi comuni alle due menzionate associazioni, chiede "se si possa affermare che nella sostanza la XXXX di YYYY abbia già, di fatto, fruito di contributi (ex art.9 della l.r. n.8/1978), attraverso la Polisportiva BBBB di YYYY".
   
                 2. Ai sensi dell'art.9 della l.r. n.8/1978 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere contributi entro il limite del 60% della spesa riconosciuta congrua "a favore di enti pubblici e di enti, istituti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti dai competenti organi sportivi federali o dagli enti di promozione sportiva per la realizzazione, la costruzione o il completamento di impianti sportivi, comprese le relative attrezzature costituenti un insieme organico e funzionale".
                 Nella circolare 29 marzo 1995, n.3 recante "procedure, obiettivi e criteri" per la concessione dei finanziamenti di cui trattasi, il competente Assessore ha incluso come terzo tra i criteri prioritari per l'erogazione dei medesimi la "realizzazione di opere che non hanno già fruito di finanziamento o contributo da parte dell'Assessorato".
                 Infine, nelle premesse del D.A. (turismo) 30 dicembre 1998, n.1748, recante il piano di riparto dei benefici in questione per il 1998, si fa riferimento, per l'erogazione dei medesimi, ai primi due criteri prioritari indicati nella circolare n. 3/1995; "escludendo coloro che hanno fruito di precedenti contributi da parte di questo Assessorato".
       
                 3. Il quesito in esame sembra muovere dalla differente formulazione - nella circolare n.3/1995 e nel D.A. n. 1748/1998 - del terzo criterio da seguire per l'erogazione dei contributi in oggetto. E precisamente: esclusione, nel primo caso, delle opere che "hanno già fruito di finanziamento o contributo", e nel secondo di "coloro che hanno fruito di precedenti contributi". E ciò in quanto la seconda delle due formulazioni testè riferite sembrerebbe ammettere il rifinanziamento - purchè richiesto da un soggetto formalmente diverso - di uno stesso impianto.
   
                 4. Va preliminarmente osservato che dal testo sopra riferito dell'art.9 della l.r. n.8/1978 non si desumono ulteriori limitazioni, oltre a quelle ivi esplicitate, nella concessione dei finanziamenti previsti nello stesso articolo; né in particolare quella concernente i finanziamenti eventualmente già concessi ai soggetti richiedenti.
                 La limitazione in tal senso - per altro da condividere sul piano logico e della ratio della norma de qua - deriva invece chiaramente dalle fonti amministrative anch'esse sopra citate (circolare n. 3/1995 e D.A. n.1748/1998), e dunque dalla discrezionalità che non può non riconoscersi all'Amministrazione nell'attuazione delle disposizioni regionali di cui trattasi.
                 Ciò premesso, restando nell'ambito della predetta discrezionalità e del relativo concreto esercizio, si è dell'avviso che la formulazione del D.A. n.1748/1998, avente riguardo a "coloro che hanno fruito etc.", sebbene formalmente diversa da quella usata nella circolare n.3/1995 che esclude "le opere che hanno già fruito di finanziamento", non possa comunque condurre alla conseguenza sopra ipotizzata, e cioè alla duplicità di finanziamenti riferiti alle stesse opere.
   
                     Va considerato al riguardo che la ratio del criterio selettivo di cui si discute è - com'è ovvio - quella di non concentrare le risorse disponibili nelle stesse strutture, ma al contrario di distribuirle opportunamente, anche nell'interesse pubblico, in base a valutazioni di merito. Risultato questo che verrebbe vanificato ove i soggetti beneficiari degli interventi in questione, per il solo fatto di cambiare ragione sociale, potessero accedere agli stessi contributi; ed in questa ottica appare altresì superfluo soffermarsi sugli elementi comuni alle due società coinvolte, atteso che risulta a quanto pare accertata l'identità dell'impianto sportivo dalle stesse gestito.
   

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                 Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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