Gruppo   V Prot. N. /75.01.11 



Oggetto: Interpretazione art. 86 l.r. 23/12/2000 n. 32.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
turismo, comunicazioni
e trasporti
P A L E R M O






1. L'art. 86 - rubricato norma transitoria - della legge regionale n. 32/2000 (recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000 - 2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese") così dispone: "Le aziende che hanno presentato istanza per la realizzazione di opere ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1972 n. 32 e 12 giugno 1976, n. 78 che sono state ammesse a finanziamento agevolato con le modalità in essa previste e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora perfezionato l'atto definitivo di mutuo, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dal comma 2 dell'articolo 78 e determinato nella misura del 4 per cento annuale del 40 per cento dell'ammontare dell'investimento ammesso a finanziamento".
Ai fini dell'applicazione della predetta norma transitoria codesto Assessorato, con la lettera in riferimento - premesso che la l.r. n. 32/1972 "prevedeva la concessione di mutui agevolati nella misura del 70% o 60% dell'investimento" - pone all'Ufficio i seguenti quesiti:
a) se i mutui non ancora perfezionati di cui al riferito art. 86 della l.r. n. 32/2000 debbano essere ridotti o se il relativo ammontare possa rimanere fermo;
b) se, oltre al contributo in conto interessi di cui trattasi, "la Regione debba prestare la garanzia sussidiaria" già prevista dall'art. 2 della l.r. n. 32/1972.

2. Il primo quesito muove, a quanto pare, dal primo comma dell'art. 78 della l.r. n. 32/2000, secondo cui "l'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 40 per cento del costo ammissibile dell'investimento"; nel senso che tale limitazione debba altresì condizionare l'applicazione dell'art. 86 della l.r. n. 32/2000. Conseguenza questa che non sembra invero desumibile dalle disposizioni interessate.
L'art. 78 della l.r. n. 32/2000 (che disciplina in via generale il contributo in conto interessi) stabilisce tra l'altro al secondo comma che tale contributo "è determinato nella misura del 4 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui".
Ai sensi poi dell'art. 86 della stessa l.r. n. 32/2000, il contributo in conto interessi da erogare alle aziende ivi individuate è "determinato nella misura del 4 per cento annuale del 40 per cento dell'ammontare dell'investimento ammesso al finanziamento".
Confrontando le due formulazioni testè riferite non può non notarsi che mentre la prima ha riguardo all'ammontare complessivo dei mutui in questione, la seconda fa invece sostanzialmente riferimento al tetto massimo (40 per cento dell'investimento) dei mutui oggi concedibili; dando con ciò per scontato, deve ritenersi, che l'importo complessivo degli stessi possa essere superiore al predetto tetto massimo. Il che del resto trova riscontro nella natura transitoria della disposizione in esame.
Sul punto si è in sostanza dell'avviso che lo stesso legislatore regionale abbia implicitamente fornito una soluzione testuale al primo quesito.
Passando al secondo quesito sembra doversi rispondere negativamente.
Va al riguardo sottolineato che la permanenza in vigore della l.r. n. 32/1972, stabilita dall'art. 85 primo comma della l.r. n. 32/2000, si riferisce ovviamente, per quanto riguarda la garanzia prevista dall'art. 2, primo comma della citata l.r. n. 32/1972, alle operazioni di mutuo dalla stessa disciplinate.
D'altra parte l'art. 86 della l.r. n. 32/2000, nell'ammettere al contributo in conto interessi previsto dall'art. 78, secondo comma della stessa legge i soggetti contestualmente precisati, non parla di alcuna garanzia.
Pertanto, sia da un punto di vista testuale, sia tenuto conto che la garanzia, costituendo in sostanza una forma ulteriore di aiuto, avrebbe dovuto logicamente trovar posto nel "titolo IX turismo" della più volte citata l.r. n. 32/2000 - recante tra l'altro il "Riordino del regime di aiuto alle imprese" - si è dell'avviso che l'intervento sussidiario in questione esuli dall'applicazione della norma transitoria esaminata.

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