Gruppo II          Prot. N. /82.11.01

Oggetto: Ricostruzione di carriera per periodi di sospensione cautelare dal servizio a seguito di definizione del giudizio penale.






Assessorato regionale turismo,
comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti
P A L E R M O

p.c.  Dipartimento regionale 

del personale e dei SS.GG.
S E D E



1.- Con la nota in riferimento codesto Assessorato regionale chiede il parere dello Scrivente in ordine alla restitutio in integrum di un dipendente per il periodo (dal 25 ottobre 1983 all'11 aprile 1990) di sospensione cautelare dal servizio disposta ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.P.R. n. 3/1957.
La richiesta trae origine dal fatto che il difensore del dipendente di cui trattasi, nel trasmettere all'Amministrazione interessata copia della sentenza di proscioglimento n. 212/99 dell'1-6-99 emessa dal Tribunale penale di XXXX, "ha richiesto che venisse operata la ricostruzione del maturato economico spettante per il periodo di sospensione dal servizio". Questo perché nella predetta sentenza viene dichiarato di "non doversi procedere nei confronti di ...... in ordine alle imputazioni ascrittegli nei capi 7A), 7B), e 7C), perché, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, trattasi di reati estinti per intervenuta prescrizione ed, inoltre viene pronunziata l'assoluzione del predetto dipendente dalle imputazioni ascrittegli ai capi A), 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, perché i fatti non sussistono".
Codesto Assessorato regionale, dopo avere predisposto l'apposito decreto di ricostruzione del maturato economico per il periodo di sospensione dal servizio, l'ha sottoposto al competente Dipartimento regionale del personale, il quale ha ritenuto la questione meritevole di approfondimento da parte dello Scrivente.

2.- L'art. 97, c. 1, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 prescrive testualmente: "Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto".
Dall'esame della predetta norma risulta evidente che la sentenza di proscioglimento o di assoluzione che comporta la revoca della sospensione obbligatoria è una sentenza di merito, ossia contenente una pronuncia specifica sulla insussistenza del fatto previsto dalla legge come reato ascritto al dipendente ovvero sulla mancata commissione, da parte di quest'ultimo, del fatto stesso.
Nel caso in esame, nella sentenza emessa dal Tribunale penale di XXXX (allegata in copia alla richiesta di parere) a pagina 2 e 3 si legge, fra l'altro, ... "che i reati di falso contestati all'imputato .... risultano ormai estinti per intervenuta prescrizione". "In ordine a detti reati, pertanto, deve essere pronunziata declaratoria di improcedibilità per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione".
Da ciò consegue che la predetta sentenza, quanto ai capi di imputazione 7A), 7B) e 7C), per i quali si è fatto luogo alla separazione del processo, è una sentenza meramente processuale o di rito, anche se, per i reati ascritti ai capi A)1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, reca la formula assolutoria prevista dall'art. 97, comma 1, del D.P.R. 3/57 sopra riportato.
Si tratta di vedere, quindi, se tali reati, estinti per prescrizione, previa separazione del processo, avrebbero potuto da soli giustificare la sospensione cautelare obbligatoria di cui all'art. 91 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
A tal fine occorre valutare ora per allora se i reati prescritti rivestissero natura "particolarmente grave" sì da consentire la sospensione cautelare dell'impiegato ai sensi dell'art. 91, co. 1, prima ipotesi, T.U. n. 3/1957, indipendentemente dall'emissione del mandato od ordine di cattura.
Ciò non sembra da escludere, considerato che i fatti furono commessi dal soggetto di cui trattasi nella qualità di pubblico ufficiale e che il tempo di prescrizione dei reati è stato quantificato in 15 anni, periodo necessario a prescrivere delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a 10 anni (v. art. 157 C.P.). Tuttavia, trattandosi di apprezzamento discrezionale, l'Ufficio non può trarre conclusioni su tal punto, dovendo limitare il proprio esame ai profili di legittimità dell'azione amministrativa.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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