Gruppo XIV Prot._______________/84.2001.11


OGGETTO: Rapporti Stato-Regione.- Mare territoriale e demanio marittimo.- Titolarità delle competenze.

ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
(Rif. nota n. 59288/Gr. 13° del 29.11.2000 e nota n. 3022/Gr. 13° del 17.1.2001)
P A L E R M O

1.- Con nota n. 59288/Gr. 13° del 29.11.2000, codesto Assessorato, premesso che già questo Ufficio si era espresso, con nota 5986/1.98.11 del 28 marzo 1998, in relazione alla problematica concernente la titolarità di competenze in ordine al mare territoriale prospiciente le coste siciliane, rappresenta che il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti - Divisione XVII, con nota n. 5171728/CT del 28 gennaio 1999, ha contestato le conclusioni cui lo scrivente Ufficio era pervenuto, affermando, in buona sostanza, la sussistenza della competenza dell'Amministrazione centrale per tutto ciò che concerne la regolamentazione dell'uso del mare territoriale.
Considerato che la rivendicazione da parte statale di siffatti poteri - escludendo ogni competenza della Regione siciliana al riguardo - determina, palesemente, un conflitto di attribuzioni, codesto Assessorato chiede "di valutare l'opportunità di attivare le procedure per sollevare conflitto di competenza".

Questo Ufficio, con nota n. 159/331.00.11 del 5 gennaio 2001, nel far rilevare che si rimaneva in attesa della documentazione assunta quale allegato ma non pervenuta allo scrivente, ha osservato che un eventuale ricorso per conflitto di attribuzione avverso l'indicato atto era da ritenersi tardivo, posto che la nota ministeriale in discorso risulterebbe pervenuta alla richiedente Amministrazione - in allegato alla nota della Direzione Marittima di Palermo n. 2014/Sez. D.M. del 13 giugno 2000 - in data 28 giugno 2000, e pertanto, già alla data della richiesta di parere, sarebbe da ritenere ampiamente decorso il termine di 60 giorni all'uopo fissato.

Con la successiva nota n. 3022/Gr. 13° del 17.1.2001, codesto Assessorato, nel trasmettere la documentazione a suo tempo non allegata, e nel comunicare che si restava in attesa di conoscere l'avviso dell'Ufficio in ordine alla vicenda, ha chiesto allo scrivente "di proporre eventuali soluzioni della problematica al di fuori dell'ipotesi del conflitto di competenze".

2.- Preliminarmente non può che confermarsi quanto già succintamente rilevato in ordine all'avvenuto decorso del termine per proporre ricorso per conflitto di attribuzioni avverso l'indicato atto.
Ed invero - pur considerando che la nota ministeriale risulta idonea a ledere la sfera giuridica della Regione, poiché manifesta palesemente e con chiarezza l'intento di esercitare come propria ogni potestà gestoria inerente al mare territoriale prospiciente le coste siciliane, disconoscendo (se non per quanto attiene alle funzioni esecutive ed amministrative concernente la pesca), e dunque menomando, la sfera di attribuzioni e l'ambito di competenza della Regione - si rappresenta che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della L. 11 marzo 1953, n. 87, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", nell'ipotesi in cui sorga un conflitto di attribuzione il termine per proporre ricorso per il regolamento di competenza "è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato".
E considerato che l'evidenziato termine di ricorribilità, come tutti quelli afferenti al giudizio costituzionale, è da intendersi, per giurisprudenza costante, quale perentorio (cfr. Corte cost., sent. n. 611/1987), l'eventuale ricorso avverso l'atto in questione verrebbe dichiarato inammissibile per tardività.

3.- In ordine poi alla complessa problematica riproposta all'attenzione dell'Ufficio, nel ribadire le considerazioni già formulate in argomento con nota dello scrivente n. 5986/1.98.11 del 28 marzo 1998, e nel confermare dunque l'avviso espresso circa la sussistenza di una precisa competenza regionale al riguardo, si ritiene di non dover esplicitare ulteriormente le motivazioni giuridiche che hanno supportato il parere reso al fine di evitare che ulteriori argomentazioni e specificazioni a supporto della tesi regionale possano innestare una sterile polemica, anche se indiretta, con la competente Amministrazione statale.
In un'ottica propositiva, nel concordare pienamente con quantoosservato dalla Direzione marittima di Palermo con la nota sopracitata, si ritiene che il conflitto positivo d'interesse tra Stato e Regione in ordine alle competenze relative all'uso, ed all'eventuale occupazione, di porzioni di mare territoriale non possa che risolversi attraverso una intesa che fissi bilateralmente principi e limiti alle rispettive competenze, nel pieno rispetto del superiore interesse pubblico - peraltro da ambedue gli Enti rappresentato e presupposto - ed in maniera soddisfacente per entrambi le parti in conflitto.
Ed invero tale procedimento consentirebbe altresì il rispetto di quel principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale che si sostanzia nel dovere di leale collaborazione tra Enti.

Non ci si esime infine dal segnalare che, qualora la strada dell'intesa non risulti, per qualsiasi motivo perseguibile, potrebbe, quale ultima ratio, provocarsi, attraverso una diretta interlocuzione con il vertice politico ministeriale, l'adozione di un ulteriore atto statale, che, configurandosi quale nuovo comportamento significante, possa ritenersi suscettibile a determinare un conflitto di attribuzione.
Ciò pur rilevando che, secondo giurisprudenza costituzionale, sono da considerare inammissibili i ricorsi presentati avverso atti privi di autonomia, poiché meramente confermativi, riproduttivi, esplicativi di altri ad essi anteriori e non impugnati tempestivamente nelle forme dovute. In quanto, in detta ipotesi, l'avvenuta decadenza dell'esercizio dell'azione nei confronti dell'atto-base, non più suscettibile di ricorso, non potrebbe surrettiziamente essere superata ricorrendo contro un atto conseguenziale e privo di autonomia.
Di contro, risultando peraltro "difficile ammettere che un comportamento manifestato una volta dall'organo di un ente titolare delle attribuzioni potenzialmente in contestazione possa impegnare anche in futuro i soggetti che sono chiamati ad agire entro tale organo" (cfr. Gustavo Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, il Mulino, 1977) si ritiene che una eventuale riaffermazione della competenza esclusiva statale in materia formalizzata a livello di organi di governo - ben rientrando peraltro detta determinazione, connotata da scelte di fondo di indubbia rilevanza politica, nell'ambito di quella funzione di indirizzo politico-amministrativo ascritta ai suddetti organi dall'art. 3 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni - potrebbe essere oggetto di un conflitto di attribuzione da proporre nei tempi dovuti.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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