Gruppo III                        /88.11.2001

OGGETTO: Cooperativa edilizia "Xxxx" di Yyyy. Mancato pagamento dei ratei di mutuo - Possibilità di frazionamento del debito.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           Cooperazione, Commercio,
                                                           Artigianato e Pesca
                                                           I Direzione
    P A L E R M O

   
                 1.- Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente una problematica inerente l'oggetto. Più specificatamente ci si riferisce alla situazione della Cooperativa edilizia "Xxxx" che, avendo usufruito di un contributo regionale ai sensi della l.r. 79/75 e successive modifiche ed integrazioni, ha avuto accertato un debito nei confronti di codesto Assessorato rateizzato in tre rate delle quali una sola versata; risulta, inoltre, che la cooperativa medesima non ha onorato diverse rate del mutuo erogato dal Wwww e che lo stesso istituto ha attivato le procedure esecutive per il recupero coatto del debito.
                 Ciò premesso, considerato che da accertamenti effettuati è emerso che lo stato di morosità, per quanto attiene entrambi i debiti, sono da ascriversi ad una parte sola della compagine sociale, considerato, ancora, che non essendosi proceduto alla stipula dei mutui individuali e, dunque, al trasferimento della proprietà degli alloggi, il debito maturato va imputato all'intera società cooperativa, codesto Assessorato si interroga sulla legittimità di un'eventuale autorizzazione al frazionamento del mutuo onde così sottrarre quei soci in regola con i versamenti delle quote del mutuo di pertinenza, agli inevitabili pregiudizi derivanti dalle azioni legali intraprese per il recupero delle somme dovute.
   
                 2.- In ordine alla problematica proposta si sottolinea come il diritto esclusivo di proprietà sull'alloggio in capo all'assegnatario si costituisce esclusivamente per effetto della stipula del contratto di mutuo individuale (art. 29 T.U. n. 1165 del 1938); viceversa la mera assegnazione, che pur costituisce uno dei passaggi essenziali del procedimento che conduce all'attribuzione della proprietà di un alloggio al singolo socio della cooperativa e che consente la concreta individuazione dell'alloggio sulla base della prenotazione del socio nonchè la verificazione di taluni effetti inerenti lo "status" di assegnatario, tuttavia "non può avere carattere definitivo dal punto di vista sostanziale essendo destinata a trasformarsi" (costituendosi il diritto di proprietà sull'alloggio solo dopo la stipula del mutuo individuale) così che in "ipotesi di liquidazione coatta amministrativa di cooperativa edilizia al commissario liquidatore deve essere riconosciuta la facoltà di optare per la risoluzione dei rapporti inerenti alla assegnazione di alloggi in favore dei singoli soci .... restando ininfluente che il socio, prima dell'apertura della procedura concorsuale, abbia ricevuto la consegna dell'unità abitativa o che sia avvenuta l'assegnazione della stessa o che siano state pagate quote del mutuo prima del frazionamento individuale del mutuo" (cfr., tra le tante, Cass. Sez. I del 4/9/99 n. 9395 e del 2/6/99 n. 5346).
                 Con specifica attenzione alla fattispecie in esame si osserva, in primo luogo, come la legislazione vigente in materia fornisca i mezzi per provvedere all' estromissione dei soci della cooperativa inadempiente, tuttavia non pare che al momento siano state attivate le relative procedure; d'altra parte giunti ormai in una fase in cui sembra essersi consolidata una pesante situazione debitoria della cooperativa nei confronti di codesta Amministrazione e del Wwww, il quale ha peraltro già avviato le procedure esecutive per il recupero coatto del debito, pare allo scrivente che un'eventuale autorizzazione al frazionamento dei mutui ipotecari - che consentirebbe il passaggio in proprietà degli alloggi ai soci - oltre a giungere tardiva, sarebbe oltremodo pregiudizievole nei confronti degli Enti debitori che si vedrebbero costretti ad intraprendere, per il recupero dei debiti, distinte e molteplici procedure esecutive con notevole aggravio in termini di procedure, spese e tempi. Quanto precede nonostante l'evidente nocumento che soffriranno i soci della cooperativa in regola con il pagamento delle rate del mutuo di loro pertinenza, i quali potranno a loro volta adire le vie legali per rifarsi nei confronti dei soci morosi.
                 Nei termini il reso parere.

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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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