Gruppo     III                      /90.11.2001

OGGETTO: Consorzi A.S.I. della Sicilia - Applicabilità delle norme sull'impignorabilità fondi.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DELL'INDUSTRIA
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede allo scrivente Ufficio una ulteriore riflessione su di una problematica già sottoposta all'attenzione dello scrivente e concernente l'applicabilità ai Consorzi A.S.I. della Sicilia, di talune norme statali sulla impignorabilità dei fondi consortili.
   
                 2. La problematica posta all'attenzione dello scrivente, al di là della applicabilità o meno ai Consorzi A.S.I. della Sicilia di talune norme statali concernenti l'esecuzione forzata nei confronti degli enti locali, si sostanzia, in breve, sulla possibilità di sottoporre a pignoramento taluni beni dei consorzi A.S.I., in particolare le somme destinate al pagamento delle retribuzioni, degli oneri previdenziali nonchè dei servizi di istituto indispensabili.
                 Va, allora, subito chiarito che (indipendentemente da quali siano le norme applicabili) le somme di denaro ed i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico, territoriale e non, rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente a norma degli artt. 828 secondo comma e 830 primo comma del codice civile, quando da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo abbiano ricevuto una univoca, precisa e concreta destinazione ad un servizio pubblico, cioè all'esercizio di una determinata attività rivolta direttamente o strumentalmente all'attuazione di una funzione istituzionale dell'ente, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quella attività (giurisprudenza costante -tra le tante: Cassaz. civ. sez. 3Õ n. 05823 del 23.11.1985; n. 04496 del 10/7/1986; sez. 1Õ n. 1487 del 16/11/2000).
                 Si sottolinea che la semplice iscrizione in bilancio come voce di spesa, di determinate somme, non è sufficiente a rendere impignorabili tali somme, esse lo diventano solo in presenza di una norma o di un provvedimento amministrativo che ne individui la destinazione specifica.
                 Ciò premesso e passando, comunque, all'esame del quesito specifico posto da codesto Assessorato ossia l'applicabilità o meno ai consorzi A.S.I. delle norme statali in materia di esecuzione forzata, nel confermare (e sul punto si richiama il parere del 3 aosto 1996 -prot. 14728.220.96- dello scrivente) che i consorzi A.S.I. non sono, ad avviso dello scrivente, consorzi tra enti locali, va sottolineato che in materia di esecuzione forzata è oggi in vigore l'art. 159 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, il cui contenuto è quasi analogo all'art. 11 D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, abrogato dall'art. 123 lettera -q- D.Lgs.vo 25/2/1995, n. 77, il cui art. 113 (anch'esso di contenuto quasi analogo all'art. 11 D.L. 8/93) è stato a sua volta abrogato dall'art. 274 lettera hh del D. Leg.vo 267/2000.
                 I precedenti provvedimenti legislativi alla voce "ambito di applicazione" facevano riferimento -oltre che ai comuni, province ecc, ad "unioni di enti locali" e tali non sono i consorzi A.S.I., come asserito dallo scrivente nei pareri citati nella nota che si riscontra. Il D. Leg.vo 267/00 oggi in vigore, all'art. 2, comma 2° dispone "Le norme sugli enti locali... si applicano altresì... ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale...". E' chiara l'intenzione del legislatore nazionale di ampliare l'ambito di operatività normativa e poichè i consorzi A.S.I. sono per legge (art. 2 L.r. 1/84) definiti enti di diritto pubblico non economici, nulla osta all'applicabilità agli stessi dell'art. 159 prima citato.
                 Non sembra, infine, superfluo sottolineare che l'art. 11 del D.L. 8/93, l'art. 113 D. Leg.vo 77/95 ed infine l'art. 159 D. Leg.vo 267/2000, in buona sostanza ribadiscono un principio (impignorabilità del patrimonio indispensabile di un ente) già sancito dal codice civile e indicano semplicemente la procedura da seguire per rendere operativi i limiti all'esecuzione forzata altrimenti ammissibile anche nei confronti della P.A. la cui posizione, con riguardo ad una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, non è diversa da quella di ogni altro debitore.
   
   

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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