Gruppo    VI                          /93.01.11

OGGETTO: Interpretazione art. 39 L.r. 10/2000.

   
   
   
   
                                              Assessorato regionale
                                              Beni culturali ed ambientali
                                              e pubblica istruzione
                                              Dipartimento regionale
                                              Pubblica istruzione
                                              P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota suindicata viene chiesto il parere dello Scrivente circa l'interpretazione dell'articolo 39, comma 2, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, che "al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, in deroga" al blocco dei pensionamenti anticipati disposto dal comma 1, attribuisce ai dipendenti regionali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della l.r. 2/1962, "il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993".
                 Il problema si è posto in quanto codesto Assessorato ha ritenuto che nella percentuale del 45 per cento debba considerarsi rientrante solo il personale di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1993, mentre alcuni insegnanti d'arte in servizio presso l'istituto regionale d'arte di XXXX sostengono che l'interpretazione data dall'Assessorato non sia esatta perchè restrittiva e discriminante; e quindi nell'aliquota del 45 per cento di cui all'art. 39 della l.r. 10/2000 dovrebbe computarsi tutto il personale in servizio al 31/12/93 sia esso di ruolo che non di ruolo.
   
                 2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
Premesso che il personale degli istituti regionali d'arte per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza è equiparato agli impiegati regionali (cfr. art. 19, co. 2, L.r. 19 aprile 1974, n. 7, come sostituito dall'art. 12 L.r. 26/5/1976, n. 53; art. 13 l.r. 16 agosto 1975, n. 67, sembra opportuno richiamare preliminarmente il sistema normativo, di riferimento nel quale va inquadrata la fattispecie.
                 In particolare la l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, contenente "Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale della Regione", all'art.3 prevede che "l'impiegato ha diritto di essere collocato a riposo su domanda al compimento del 35° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato quando abbia compiuto 40 anni di effettivo servizio e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni".
                 Orbene, l'articolo 39 della L.r. 15/5/2000, n. 10, inserito nel titolo VII della suddetta legge recante "Riordino del sistema pensionisitico" e rubricato "Blocco dei pensionamenti anticipati" ha modificato il quadro normativo preesistente relativo alla materia in esame, sospendendo l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti d'anzianità, ma facendo temporaneamente salve le disposizioni contenute nell'art. 3 della L.r. 2/1962 suindicato e nell'art. 18 della l.r. 73/79 che sancisce l'applicabilità "ai dipendenti regionali... di tutte le disposizioni relative al conseguimento al diritto alla pensione ed alla indennità di buonuscita concernenti i dipendenti civili dello Stato in quanto più favorevoli".
                 In particolare il 1° comma dell'art. 39 in esame, stabilisce che "nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonchè l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73".
                 Al 2° comma lo stesso articolo 39 della l.r. 10/2000 prevede che "al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, in deroga a quanto disposto dal comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993".
                 In particolare il richiamato articolo 2 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, prevede che "l'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto il 60° anno di età e conti almeno 15 anni di servizio effettivo oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno 25 anni di servizio effettivo".
                 Con le disposizioni normative contenute nell'articolo 39 l.r. 10/2000, invero, il legislatore regionale ha inteso introdurre una disciplina pensionistica transitoria dei dipendenti regionali mantenendo comunque in vigore le norme preesistenti delle ll.rr. 2/62 e 73/79 ivi richiamate.
                 E dunque nell'ambito del suindicato sistema normativo vanno lette le disposizioni di cui all'art. 39 della L.r. 10/2000 più volte citato per trarne un'interpretazione che sia conforme alla lettera e allo spirito delle norme stesse e che non contrasti con il sistema normativo adottato nel restante territorio nazionale.
                 Orbene l'art. 39 non contiene alcuna precisazione in ordine al servizio (di ruolo, non di ruolo) prestato dal personale dipendente per potere questo rientrare nell'aliquota del 45 per cento, e solo alla fine del 5° comma fa espresso riferimento al personale de quo sancendo che "sono fatti salvi gli effetti delle domande di pensionamento del personale docente degli istituti regionali d'arte presentate alla data di pubblicazione della presente legge, ai quali si applicano i benefici di cui al comma 2".
                 Da qui sembra nascere la difficoltà interpretativa prospettata da codesta Amministrazione secondo cui nella suddetta percentuale dovrebbe farsi rientrare solo il personale di ruolo in servizio alla data del 31/12/1993. Ciò anche in base alla lettera dell'art. 5 della l.r. 10/2000 che disponendo che: "Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge...", fa espresso riferimento al personale di ruolo.
                 Ma ai fini dell'interpretazione del contenuto normativo dell'articolo 39 deve ricostruirsi il significato tecnico giuridico degli esaminati disposti normativi in base alle regole dell'ermeneutica giuridica, attenendosi più che al significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, alla intenzione del legislatore (ratio legis); che è quella di sfoltire i ranghi del personale regionale.
                 Inoltre è da considerarsi che la norma in esame non è isolata, ma inserita in un sistema unitario e complesso e perciò - in connessione con le altre norme - deve armonizzarsi con i principi fondamentali che assicurino coerenza all'ordinamento complessivamente considerato.
                 L'interpretazione deve dunque risultare funzionale all'inserimento armonico e alla coerente collocazione della norma stessa nel sistema giuridico.
                 Ciò premesso, dalla lettura dell'art. 39 della l.r. 10/2000, risulta sufficientemente chiara la voluntas legis, in considerazione anche dell'intero contesto normativo della l.r. 10/2000 ed in relazione alle disposizioni legislative da questa mantenute in vigore.
                 Ed infatti il legislatore al 2° comma dell'art. 39 ha manifestato la volontà di collocare anticipatamente a riposo entro il limite del 45 per cento i dipendenti in servizio in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.
                 Invero nulla ha specificato sul servizio di ruolo o non di ruolo del personale dipendente per potere questo rientrare nell'aliquota del 45 per cento e poichè si ritiene che, se avesse voluto fare una distinzione - ai fini di una eventuale esclusione - lo avrebbe espressamente detto (quid voluit dixit); né è consentito all'interprete introdurre la suddetta distinzione in sede di applicazione della norma (Quod lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).
                 Pertanto sulla base delle superiori considerazioni e dei richiamati principi di ermeneutica sembra possa accogliersi una interpretazione nel senso suesposto del più volte citato articolo 39 della l.r. 10/2000, secondo cui "hanno diritto all'anticipato collocamento a riposo i dipendenti regionali - compresi i docenti degli istituti d'arte - nel limite del 45 per cento, purchè in servizio alla data del 31/12/93".
                 Detti docenti, infatti, anche se non di ruolo occupano una cattedra o un posto comunque previsto in pianta organica, trovandosi pertanto in servizio in base ad atti presumibilmente regolari (ad es. incarichi) e conseguentemente sembrerebbero rientrare nel calcolo percentuale di cui all'art. 39 l.r. 10/2000. Onde può ritenersi che anche l'esodo di tale personale rientri nella ratio delle norme in discorso, come sopra individuata.
                 Nei termini suesposti il parere dello Scrivente, che resta a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, laddove il Dipartimento regionale per la pubblica istruzione, cui il presente parere è diretto, dovesse fornire ulteriori elementi di conoscenza al riguardo.
   

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             Si ricorda infine che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8/9/98 n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato l'eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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