Gruppo XIV Prot._______________/96.2001.11


OGGETTO: Contributi e finanziamenti.- Mutui edilizi agevolati.- Determinazione definitiva.- conguaglio.

ASSESSORATO COOPERAZIONE,
COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento regionale cooperazione,
commercio e artigianato
(Rif. nota n. 2721/Gr. VIII del 22 marzo 2001)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO
E FINANZE
Dipartimento regionale bilancio e tesoro

L O R O S E D I

1.- Con la nota in riferimento codesto Assessorato - premesso che il XXXX, nell'ambito delle operazioni di chiusura dei mutui agevolati concessi ai sensi dell'art.53 l.r. n.81/86 a favore della cooperativa edilizia DDDD, intende procedere alla stipula degli atti di erogazione finale e quietanza dei relativi contratti di mutuo anche nell'ipotesi in cui la ditta beneficiaria non sia in grado di rimborsare all'amministrazione regionale il contributo in eccesso da quest'ultima erogato - chiede l'avviso della scrivente in merito alla "fattibilità di quanto proposto dall'Istituto Bancario" che nell'interesse di codesta Amministrazione darebbe atto, negli atti che andrà a stipulare, delle somme dovute per rimborso contributi a conguaglio per le quali andrebbe a stabilire che le stesse "non vengono versate nella presente sede" ma "dovranno essere rimborsate direttamente dalla stessa cooperativa alla Regione".
Rappresenta, altresì, l'Amministrazione richiedente che finora, per quanto attiene ai conguagli del concorso interessi relativi a mutui agevolati di cui alla normativa suindicata, si è proceduto alla liquidazione degli stessi direttamente con gli istituti mutuanti e non con le cooperative edilizie beneficiarie, e che il nuovo orientamento manifestato dal XXXX, se portato a compimento, comporterebbe viceversa l'attivazione delle procedure per il recupero del rimborso a conguaglio direttamente nei confronti della ditta beneficiaria.
Il recupero del contributo erogato provvisoriamente in eccesso - il cui ammontare risulterebbe determinato sulla base di un'ipotesi degli atti di erogazione finale formulata nel mese di febbraio scorso - dovrebbe gravare per la quota di contributo non "utilizzato per la cooperativa edilizia DDDD" sul XXXX e per la parte residua sulla cooperativa edilizia.
Codesta Amministrazione ritiene infine che solo con "la definizione degli atti dei mutui" sarà possibile quantificare l'esatto ammontare del contributo spettante alla cooperativa edilizia "DDDD", e conseguentemente pervenire al recupero del credito vantato dall'Amministrazione regionale, ma precisa al riguardo che tale definizione consentirebbe il frazionamento dei mutui in questione fra i soci della cooperativa con aggravio delle procedure per il recupero del credito de quo.
Pertanto, nel manifestare una posizione sostanzialmente favorevole all'accoglimento della superiore proposta l'Assessorato richiedente riterrebbe opportuno far precisare " in sede di stipula dei contratti definitivi di mutuo ...che fintantoché la Cooperativa non rientra del debito verso la Regione non potrà procedersi agli accolli delle singole quote di mutuo da parte dei soci".
Si riferisce, inoltre, che il problema come sopra evidenziato è comune a diverse altre cooperative a causa sia dei lunghi periodi di preammortamento, che all'evoluzione nel tempo dei tassi d'interesse, provvisoriamente determinati, rispetto al tasso definitivo quale risulterebbe soltanto in sede di stipula degli atti di erogazione finale e quietanza.
Pertanto, "al fine di limitare i rimborsi delle cooperative dovuti all'utilizzo in eccesso del contributo di cui alla l.r. 79/75 nei periodi di preammortamento", codesta Amministrazione chiede allo scrivente di voler esprimere l'ulteriore avviso sulla possibilità di "stabilire con proprio decreto la durata di due anni del periodo preammortamento di cui all'art.1 del D.M. 30.12.1976".

2.- Al fine della soluzione delle questioni prospettate appare necessario riassumere il relativo quadro normativo.
L'art. 53 della legge regionale 6 maggio 1981 n.86, che espressamente rinvia alla legge regionale 20 dicembre 1975, n.79, disciplina finanziamenti agevolati diretti a favorire e incentivare l'attività edilizia pubblica e privata, nuova e di recupero, posta in essere da parte di cooperative, attraverso la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo, dalle stesse stipulati con gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio operanti nella Regione siciliana, finalizzati all'acquisizione delle aree, alla costruzione degli alloggi nonché alle opere di urbanizzazione primaria a carico delle cooperative.
A favore di quelle cooperative ammesse a fruire delle agevolazioni previste dalle leggi regionali n.79/75 e n.95/77 possono essere altresì attribuiti - a norma dell'art.1 della legge regionale 30 maggio 1984, n.37, che modifica l'art. 2 della l.r. 19 giugno 1982, n. 55 - finanziamenti integrativi rapportati ai maggiori costi delle opere ancora da realizzare alla data di emissione dei decreti di aggiornamento adottati ai sensi dell'art.33 della l.r. n.86/81.
  L'art. 53 della suindicata l.r. n. 86/1981 infatti così recita : "I mutui di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, possono, altresì, essere concessi da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio operanti nella Regione siciliana. 
  In tal caso gli enti mutuanti, per la concessione dei relativi finanziamenti, si atterranno alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ipotecaria e l'erogazione delle somme mutuate; non saranno pertanto applicabili le norme di cui ai primi tre comma dell'art. 9 ed al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79. 
  Le operazioni saranno regolate al tasso stabilito bimestralmente dal Ministero del tesoro per i finanziamenti dell'edilizia agevolata di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e l'erogazione dei contributi regionali avverrà semestralmente in base alle disposizioni di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166 e successive modifiche, integrazioni e relativi provvedimenti applicativi." 

Secondo il combinato disposto degli artt.1 e 8 della l.r. n.79/1975, i finanziamenti negli stessi previsti si concretizzano in contributi in annualità costanti della durata non superiore ai 25 anni sugli interessi dei mutui contratti dalle ditte beneficiarie tali da garantire che i mutuatari non vengano gravati in misura superiore al cinque per cento, ridotto di un punto percentuale laddove ricorrano le condizioni previste dall'art.7, comma 2, della stessa legge regionale.
Il D.P.R.21.1.1976, n. 7, espressamente richiamato dalla riportata disposizione, cui dovevano attenersi gli enti mutuanti per la concessione dei relativi benefici e l'erogazione delle somme mutuate, stabiliva al riguardo che, stipulato un contratto destinato a produrre i suoi effetti dopo avvenuta l'iscrizione ipotecaria, l'ente mutuante poteva procedere alla erogazione in questione solo dopo aver accertato la mancata preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni (o, nel caso di precedenti iscrizioni, se il loro valore non ecceda, unitamente alla somma da mutuare, "la metà del valore cauzionale degli immobili") corrispondendo la somma mutuata o in unica soluzione, dietro rilascio di quietanza da redigersi per atto pubblico, o attraverso più erogazioni parziali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati, nel qual caso la relativa quietanza potrà risultare da scrittura privata di data certa.
Il tasso da applicare alle operazioni di mutuo de quibus e le modalità di erogazione dei contributi regionali, da avvenire semestralmente, vengono stabilite dall'art.53, terzo comma, della l.r. n.86/81, rispettivamente mediante rinvio al tasso stabilito bimestralmente dal Ministero del tesoro per i finanziamenti dell'edilizia agevolata di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179 ed alle disposizioni di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e successive modifiche, integrazioni e relativi provvedimenti applicativi che, per quel che qui rileva, dispongono sinteticamente quanto segue.
A norma dell'art.16, comma 2, della legge 27 maggio 1975 n.166 "i contributi ... sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo...
Il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1976, (emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici) cui il predetto articolo 16, comma 5, espressamente rinvia per determinare criteri, condizioni e modalità del conguaglio, chiarisce però - secondo un'interpretazione ribadita peraltro dal legislatore statale che, all'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 513 recita puntualmente: "Resta confermato che i contributi concessi ... ai sensi dell'art.16 della legge 27 maggio 1975, n.166, ... e corrisposti, ai sensi dello stesso art.16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, ..." - che viene "stipulato un solo contratto di mutuo, non facendosi più luogo alla stipula del contratto condizionato",che il contributo viene corrisposto in via provvisoria a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo e che lo stesso dovrà essere utilizzato in modo che anche nel periodo di preammortamento il beneficiario non sia gravato di un onere globale superiore a quello stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento.
Secondo il provvedimento ministeriale suindicato, nel caso di erogazione parziale la determinazione definitiva del contributo in conto interessi per la quota di mutuo erogata ed entrata in ammortamento sarà fissata al momento della stipula dei singoli atti pubblici di erogazione parziale, con relativo inizio dell'ammortamento, mentre, nel caso di erogazione in unica soluzione dell'intero ammontare della somma mutuata, per la determinazione definitiva si farà riferimento al momento dell'unico atto di erogazione e quietanza.
Il decreto ministeriale suddetto - art.1, comma 3 - ammette, pertanto, l'anticipato utilizzo del contributo pubblico nel periodo di preammortamento, purché rimanga immutato a carico dell'ente pubblico erogatore l'onere complessivo.
Per quel che concerne le modalità operative del conguaglio, tra l'importo delle semestralità di contributo erogate nella misura impegnata nel decreto di concessione emanato sulla base della delibera di mutuo e l'importo complessivo delle semestralità effettivamente dovute in base ai costi applicati nei singoli o nell'unico atto di erogazione, è previsto (art. 3) invece che si provvederà allo stesso con riferimento alla data dell'ultima erogazione a saldo o a quella dell'unica erogazione. La liquidazione dei conguagli anzidetti verrà effettuata sulla prima semestralità di contributo successiva alla stipulazione dell'atto di erogazione a saldo ed occorrendo su quelle che seguono. A tal fine l'Istituto mutuante ha l'obbligo - ai sensi del successivo art. 4 del provvedimento ministeriale suindicato - di comunicare l'atto o gli atti di erogazione del mutuo unitamente ad un prospetto contenente i calcoli relativi al contributo pubblico affinché l'autorità competente provveda con proprio decreto ad apportare le variazioni della misura del contributo.

Premessa tale ricostruzione del quadro di riferimento normativo e passando alla specifica fattispecie posta all'attenzione dello scrivente, si rileva che - a quanto emerge dai dati forniti dall'Amministrazione richiedente - la cooperativa "DDDD" è stata ammessa a due distinti finanziamenti per i quali sono stati concessi, con decreti dell'Assessore regionale per la cooperazione nn.409 del 4.4.1985 e 356 dell'8.4.1988, contributi per l'abbattimento degli interessi di due mutui ventennali deliberati dal XXXX a favore della stessa, da corrispondere in quaranta semestralità, per un importo stabilito negli stessi decreti di concessione solo in via provvisoria, ed è stata altresì concessa la garanzia regionale sull'intero ammontare del progetto ammesso a contributo, immediatamente operante nei confronti dell'Istituto mutuante, "e quindi anche nel periodo di preammortamento".
Dai relativi contratti, stipulati a seguito dei decreti di concessione suddetti, si evince in particolare, inoltre, che il momento perfezionativo degli stessi - ovverosia la consegna delle somma mutuata per la quale sono previste anche erogazioni parziali - viene differita al momento in cui "dalla parte mutuataria siano state adempiute le condizioni di cui al presente contratto ed al Capitolato dei Patti" alcune delle quali vengono elencate nell'art.7 del contratto (es.: obbligo di completare la documentazione relativa alla conformità delle norme edilizie dell'immobile ipotecando, obbligo di fornire polizza assicurativa contro i danni da incendio) mentre altre sono rinvenibili nell'articolato concernente il negozio posto in essere, e fra le quali certamente rientra l'obbligo di iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo in quella sede semplicemente concesso.
Nel caso di "erogazioni parziali del mutuo mediante la stipulazione di atti pubblici di quietanza" viene espressamente stabilito nei contratti in questione che tutte le norme negli stessi contenuti e negli allegati Capitolati "nelle quali si faccia riferimento ad un solo atto pubblico di quietanza dovranno invece riferirsi ai vari atti di quietanza".
In forza poi degli artt. 2 e 3 dei contratti suddetti, la parte mutuataria risulta obbligata a rimborsare il mutuo ventennale mediante semestralità fisse e costanti pagabili "successivamente alla stipula dell'atto pubblico di erogazione finale e quietanza del mutuo", determinate in quella sede solo provvisoriamente, la cui quantificazione definitiva è stata rinviata al momento della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza.
Dette semestralità sembrerebbero pertanto - in quanto costituenti il rimborso del mutuo nel suo intero ammontare - ricomprensive della quota capitale e quota interessi. In buona sostanza tali semestralità altro non sarebbero che la quantificazione provvisoria delle singole rate di ammortamento dei mutui ventennali in questione.
Nei negozi in discorso, peraltro, si dà puntualmente atto del contributo regionale in conto interessi, che verrà corrisposto - prescindendo però dall'ammontare delle semestralità provvisoriamente fissate in sede di stipula dei negozi di finanziamento - nella misura, anche questa provvisoria, determinata nei relativi provvedimenti di concessione "salvo il conguaglio da effettuarsi ... al momento della stipulazione dell'atto o degli atti pubblici di erogazione e quietanza".

Il quadro di riferimento negoziale, fin qui sinteticamente riportato e relativo ai rapporti tra Istituto di credito e beneficiario delle agevolazioni suddette, andrebbe invero completato con eventuali istruzioni impartite dall'Amministrazione regionale agli istituti di credito autorizzati, a norma dell'art.53, comma 1, l.r. n.86/81, a concedere i finanziamenti in questione o da convenzioni - previste in genere dalle normative dei diversi settori in cui è possibile distinguere finanziamenti agevolati con l'intervento pubblico - stipulate per regolamentare i rapporti tra Amministrazione e Istituto gestore del finanziamento.
Con la richiesta di parere de qua, e con i solleciti successivamente inoltrati, sono state trasmesse copie dei due contratti di finanziamento in questione stipulati con il XXXX, dei decreti di concessione dei contributi in conto interessi previsti dalle disposizioni suindicate e parte della corrispondenza intercorsa fra codesto Assessorato e l'Istituto creditizio; eventuali direttive o convenzioni, che dovrebbero disciplinare il rapporto intercorrente fra amministrazione regionale e l'istituto bancario de quo, non risultano viceversa allegate alla note sopramenzionate.

Con riferimento ai contratti stipulati - ed alternativamente indicati come contratti condizionati di mutuo o contratti di mutuo - non si può fare a meno di rilevare che secondo le disposizioni del codice civile il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, e che, se il mutuo è di denaro il contratto è naturalmente a titolo oneroso e dovranno pertanto essere corrisposti anche gli interessi.
Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna (o traditio) di una determinata quantità di denaro, e da questa momento sorge a carico del mutuatario l'obbligo di restituzione della somma con i relativi interessi, (Cass., Sez. I, 15.07.1994, n.6686; Cass., 9.5.1991, n.5193).
L'unica figura consensualistica di mutuo che il codice riconosce è la promessa di mutuo disciplinata dall'art.1822 c.c.; negozio con il quale, a differenza del contratto di mutuo, in cui una parte consegna cose fungibili e l'altra si impegna a restituire il tantundem, il promittente mutuante si obbliga a consegnare le cose e il corrispondente obbligo di restituzione nasce solo dopo la loro consegna (Cass., 16 settembre 1986 n.5630)
Il cosiddetto contratto condizionato di mutuo, a volte prescritto dalla legge come atto necessario per un'operazione di finanziamento a lungo termine per assicurare all'istituto mutuante il conseguimento della prima ipoteca, è qualificabile dunque, seconda la prevalente dottrina, quale contratto sottoposto a condizione sospensiva, o, secondo altra parte della dottrina, come contratto ad efficacia differita.

Ciò posto e tornando al caso de quo, si rileva in primo luogo che anche se a detta di codesto Assessorato per i finanziamenti de quibus le parti non sono pervenute alla stipula del contratto di erogazione e quietanza finale, si osserva, in via generale, che secondo la disciplina codicistica del mutuo, se c'è stata la consegna di denaro, e quindi se una determinata somma è passata nella proprietà o anche nella sola disponibilità del mutuatario, è sorto per quest'ultimo l'obbligo di restituzione, con interessi, nei tempi e modi stabiliti dal piano di ammortamento del contratto di mutuo.
Al di là del nomen iuris di volta in volta utilizzato, si può, pertanto, ritenere che i contratti di mutuo, in assenza dei quali peraltro nessun impegno poteva sorgere per l'Amministrazione, né tanto meno alcun pagamento poteva essere effettuato, siano stati tra le parti stipulati, e che gli stessi si siano da tempo perfezionati attraverso la somministrazione (o dationes) della somma date in mutuo, o - il che è equivalente - attraverso il frazionamento della stessa in più di una volta in ragione del progressivo compimento da parte del soggetto beneficiario dell'iniziativa in vista del quale il credito è stato concesso.
Alla stregua del quadro normativo sopraindicato e della disciplina del rapporto derivante dai negozi posti in essere, oltre che dai provvedimenti di concessione suindicati, e semprechè eventuali pattuizioni - riconducibili ad istruzioni impartite agli istituti mutuanti o a convenzioni con gli stessi istituti stipulate per disciplinare i rapporti tra Amministrazione regionale e banche, in merito ad aspetti fondamentali dei finanziamenti agevolati più volte suindicati non disciplinati da norme di legge o da altri atti applicativi delle stesse - non abbiano diversamente disposto, sembrerebbe invero allo scrivente che ad ogni erogazione parziale delle somme mutuate dovrebbe corrispondere una modifica correttiva del piano di ammortamento, elaborata ovviamente dall'Istituto mutuante e dallo stesso comunicato all'Amministrazione regionale, unitamente all'atto di erogazione parziale del quale potrebbe anche essere parte integrante, affinchè quest'ultima possa procedere ad eventuali correzioni dell'importo del contributo in conto interessi provvisoriamente determinato nel decreto di concessione che pertanto andrebbe anch'esso conseguente modificato.
Alla luce delle prescrizioni di cui ai contratti di mutuo, e con riferimento agli artt.1, 2 e 3 del D.M. 30.12.1976 - cui il legislatore regionale, art.53, comma 3, l.r. n.86/81 laddove recita "... l'erogazione dei contributi regionali avverrà ...in base alle disposizioni di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166 e successive modifiche, integrazioni e relativi provvedimenti applicativi", espressamente rinvia - dovrebbe infatti risultare definitamente stabilito il costo del denaro applicabile alla quota di mutuo relativa all'erogazione parziale.
E peraltro, non solo nella disciplina normativa in materia, ma anche nelle disposizioni dei singoli contratti di mutuo stipulati, viene statuito che, in presenza di erogazioni parziali, tutte le espressioni contenute nei contratti e nei capitolati allegati riferite ad un solo atto di erogazione e quietanza devono invece essere riferite ai vari atti di erogazione e quietanza .
Ed ancora, ai sensi delle disposizioni contenute nei contratti di mutuo, l'obbligo della restituzione della somma mutuata sorge - non già al momento della stipula dell'atto pubblico di erogazione finale, ma, per la quota di mutuo di volta in volta erogata mediante somministrazioni parziali - alla data di ogni singolo atto di erogazione (parziale) con riferimento alla quale si effettuerà il conguaglio previsto dall'art.3, comma 1, del decreto ministeriale più volte citato.
Sembra invero allo scrivente che la disciplina relativa a tali procedimenti di erogazione di finanziamenti agevolati preveda al suo interno meccanismi correttivi di calcolo da porre in essere in dipendenza di ogni singola erogazione parziale delle somme mutuate.
Corollario di tale meccanismo potrebbe essere individuato nell'obbligo di comunicazione che incombe sugli istituti di credito mutuanti ex artt. 4 e 5 del d.m. 30.12.1976 nei confronti dell'autorità competente, al fine di consentire a quest'ultima di "apportare le variazioni nella misura del contributo rispetto a quella liquidata dalla data di stipula del contratto di mutuo".

Con riferimento al primo dei quesiti posti dunque, si rileva che l'approfondimento della disciplina nel suo complesso, normativa e negoziale, relativa ai finanziamenti in questione, fa venire meno il presupposto principale che aveva indotto codesto Assessorato a prendere in considerazione la proposta dell'istituto di credito mutuante.
Inoltre, considerato che il procedimento per la liquidazione del conguagli de quibus risulta disciplinato dall'art.3, comma 3, del d.m. suindicato, ne consegue che lo stesso non può essere modificato dalla volontà negoziale delle parti (ne caso di specie XXXX e cooperativa edilizia DDDD) in sede di stipula di atto di erogazione finale e quietanza.

Prescindendo, inoltre da eventuali valutazioni di merito che invero sembrano sottese al quesito posto, non si può fare a meno di rilevare, in via generale, che in considerazione delle rassegante difficoltà economico-finanziarie in cui verrebbe a trovarsi la ditta beneficiaria nel momento di erogazione della tranche finale del mutuo in questione, l'operatività della garanzia prestata per l'intero importo del mutuo concesso verrebbe meno qualora si verifichi una eventuale violazione dei canoni di diligenza, e delle regole di prudenza, che in materia di esercizio dell'attività creditizia, sono richieste al fine di ridurre il rischio dell'insolvenza del debitore. Si osserva infatti che, in sostanziale applicazione di tale principio la Corte di Cassazione (Sez. I, sent. 3362 del 18 luglio 1989) ha finanche ritenuto esclusa l'operatività della garanzia fideiussoria non soltanto quando la banca abbia agito con il proposito di recare pregiudizio, ma anche qualora abbia violato, omettendo controlli e cautele, l'obbligo di ciascun contraente di salvaguardare gli interessi degli altri nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico.

Passando ora al secondo ed ultimo dei quesiti sottoposte all'attenzione dello scrivente, si evidenzia che il limite del periodo di preammortamento non può essere stabilito dopo che il contratto di mutuo è stato stipulato. Ed invero i termini e la durata del periodo di preammortamento, in genere disciplinati direttamente dalla legge che prevede i singoli benefici, potrebbero essere altresì determinati, sempre però in via preventiva, con provvedimenti di carattere generale, laddove il periodo questione rientri nella durata complessiva del mutuo previsto dalle norme legislative ed in corrispondenza con le tipicità e le caratteristiche dell'intervento agevolativo disposto.

Si rileva infine che non risulta in alcun modo legittimo che il contributo erogato dall'Amministrazione regionale non sia "risultato utilizzato per la Cooperativa edilizia DDDD", configurandosi in tale ipotesi un finanziamento a favore dell'Istituto di credito che indebitamente avrebbe percepito e goduto delle relative somme.
Pertanto, qualora si riscontri che ciò sia in realtà accaduto, codesto Assessorato dovrà procedere, con l'esercizio di ogni azione esperibile a tutela dell'erario regionale, all'immediato recupero delle somme non utilizzate e relativi interessi e di ogni ulteriore importo ad esse connesso.

3.- Copia del presente avviso viene reso, per conoscenza, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, per quanto, in via generale di competenza in relazione alla problematica trattata.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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