Gruppo     II                      /97/01.11

OGGETTO: Concorso a 7 posti di dirigente superiore tecnico forestale.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DELL'AGRICOLTURA E
                                                           DELLE FORESTE
                                                           Dipartimento regionale
                                                           delle foreste
                                                                         P A L E R M O
   
                                             p.c.        DIPARTIMENTO REGIONALE DEL
                                                           PERSONALE, DEI SERVIZI
                                                           GENERALI, DELLA QUIESCENZA,
                                                           PREVIDENZA ED ASSISTENZA
                                                                         S E D E
   
                 1. Si fa riferimento alla nota n. 4618 del 13 marzo 2001 (pervenuta il 19 successivo), con cui si esprimono "perplessità sulla legittimità alla luce delle nuove disposizioni introdotte, del mantenimento del bando per la selezione alla qualifica di dirigente superiore tecnico forestale approvato con D.D.R. 29 marzo 2000, n. 445, pubblicato nella G.U.R.S. del 14 aprile 2000 e quindi prima dell'entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2000, n. 19".
                 In particolare viene rilevato che, se da un lato, l'art. 5 della predetta legge regionale, nel disciplinare la nuova dotazione organica del personale, comportante l'automatica soppressione dei posti disponibili, ha salvaguardato (c.3) quelli già messi a concorso, dall'altro, "per giurisprudenza consolidata, nel caso in cui durante l'iter concorsuale sopraggiunga una nuova legge regolatrice della materia, questa debba trovare immediata applicazione in tutti i casi nei quali la procedura in esame non sia già espletata e compiuta".
                 Viene riferito inoltre che, ad avviso dell'"Assessorato alla Presidenza (recte: Dipartimento regionale del personale), sollecitato sulla questione,......la necessità di procedere alla revoca del suddetto bando" nascerebbe da "due ordini di motivi:
   - la soppressione delle qualifiche di dirigente superiore alla data di emanazione della legge n. 10/00, che ancorchè fosse possibile conseguire, sotto il regime dell'intervenuta legge di riforma, sarebbe improduttiva di effetti in quanto alla seconda fascia dirigenziale potranno accedervi i dirigenti superiori che rivestono tale qualifica alla data di emanazione della predetta legge;
   - il contenimento della spesa pubblica per il personale".
               
               2. L'art. 5, c. 1, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, recita testualmente:
   

   " Organico regionale


               1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali in relazione alle peculiarità delle strutture. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, si procede, previa contrattazione sindacale, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonchè ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed al grado di responsabilità e di esplicazione connessi. All'identificazione dei profili e di quanto previsto dall'articolo 2 lettera c) della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, si procede avendo riguardo alle professionalità definite nel previgente ordinamento dalle soppresse qualifiche ed alle nuove esigenze connesse all'attività professionale. Dall'identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'Amministrazione. Nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzioni propri della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge".
               Come appare evidente ad una prima lettura, la disposizione sopra riportata, a differenza degli artt. 6 e 31 del d. lgs. 3 febbraio 1993, N.29 e succ. modif. cristallizza l'organico regionale non solo con riferimento alla consistenza numerica del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, ma anche alle qualifiche dallo stesso rivestiste secondo il precedente ordinamento. Non sembra quindi potersi negare il contrasto con tale disposizione di una procedura concorsuale indetta, per il passaggio ad una qualifica superiore.
               Nè sembra applicabile al concorso de quo la disposizione transitoria di salvaguardia contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo, atteso lo specifico riferimento della stessa ai "concorsi per l'assunzione di nuovo personale".
               Il contrasto sopra rilevato non comporta tuttavia l'illegittimità (con conseguente annullabilità, subordinatamente all'accertamento sul pubblico interesse) del bando, dal momento che, per comune principio (tempus regit actum), la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione, con la conseguenza che non è invocabile, per contestarne la legittimità, lo jus superveniens con cui detti provvedimenti vengono a contrastare (tra le tante, C.S., Sez. VI 20 maggio 1995, n. 498). E ciò vale anche per i procedimenti concorsuali in itinere, la cui sottoposizione immediata allo jus superveniens ricorre solo nel caso di nuove norme procedurali e non nel caso di una riforma strutturale come quella operata con la l.r. n. 10 del 2000, peraltro attuabile per gradi; il che esclude ogni interferenza con la fattispecie della procedura concorsuale dettata dall'art. 6, co. 5, l.r. n. 10/2000 per la copertura in sede di prima applicazione degli "eventuali posti residui" di 2Õ fascia, in quanto successiva alla fase di inquadramento nelle varie fasce del ruolo unico dirigenziale.
               Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che la rimozione del bando di concorso di cui trattasi potrebbe avvenire solo attraverso un provvedimento di revoca per motivi di opportunità, ravvisabile non tanto nel contenimento della spesa per il personale, quanto sulla inutilità pratica del conferimento di una qualifica superiore, la quale, come esattamente osservato dal Dipartimento regionale che legge per conoscenza, sarebbe ininfluente ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico dirigenziale.
               Comunque, ogni valutazione "nel merito del mantenimento della selezione a n. 7 posti di dirigente superiore tecnico forestale", rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione e quindi esula dalle attribuzioni dello scrivente Ufficio, necessariamente limitate all'indagine sulla legittimità dell'azione amministrativa.
   
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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