Gruppo VI  Prot. N. /99.11.01 



Oggetto: Applicabilità al personale delle opere universitarie delle norme concernenti lo stato giuridico ed economico previste dal D.I. 23.1.78. Competenze e modalità di nomina del Direttore dell'Opera Universitaria.






Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione
P A L E R M O



1. Con la nota suindicata si chiede il parere dello scrivente in ordine alle competenze e alle funzioni del direttore dell'Opera Universitaria "nonché sulle modalità di nomina dello stesso".
Ed invero fondandosi su alcune pronunce rispettivamente del Consiglio di Giustizia Amministrativa (parere n. 397/91 del 16.XII.91) e dell'Ufficio scrivente (parere n. 8314/125.92.11 del 27.VII.1992), che hanno classificato le Opere Universitarie tra gli "Enti Regionali", l'Amministrazione richiedente ha proposto di modificare le modalità di nomina del funzionario cui devolvere le attribuzioni che l'art. 20 del D.I. 23.1.78 ascriveva al direttore responsabile.
Si è proposto dunque che la scelta venga effettuata non più dal Consiglio di Amministrazione, ma dall'Assessore regionale della pubblica Istruzione, su proposta del Direttore regionale P.I. sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera.
Atteso tuttavia che lo schema di provvedimento con il quale si disciplinava la predetta modifica non è stato firmato dall'Assessore pro tempore, viene chiesto all'ufficio scrivente di esprimere un parere sullo schema di provvedimento citato, nonché di chiarire definitivamente la posizione del direttore responsabile con riguardo alle relative competenze, funzioni e modalità di nomina.

2. Sulla questione prospettata è opportuno precisare che Codesta Amministrazione reputa non più applicabile nei confronti del direttore responsabile dell'Opera Universitaria la norma di cui all'art. 20 del D.I. 23.1.78, la quale espressamente dispone che "il Direttore dell'Opera Universitaria è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i funzionari dell'Opera di carriera direttiva con funzioni amministrative". Questa disposizione sarebbe, infatti, ad avviso dell'Amministrazione richiedente, non più in linea con la attuale organizzazione delle Opere Universitarie, "in quanto sarebbe diretta nei confronti di personale regionale che non appartiene già da tempo, per determinazione di legge, alla pianta organica delle Opere Universitarie, non più esistente".
Suffragando tale orientamento l'Assessorato richiedente ha predisposto uno schema di decreto presidenziale da sottoporre anche alla firma dell'Assessore regionale p.i., quale organo proponente di nomina del direttore, direttamente da parte del Governo regionale in seguito alla proposta del Direttore Regionale P.I., sentito il parere del presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria.
Lo schema di decreto non è stato, tuttavia, approvato dall'Assessore, atteso che "le modifiche delle modalità di nomina del Direttore Responsabile dell'Opera non afferiscono alla materia dello stato giuridico ed economico del personale disciplinate dalla Legge Regionale 63/85".

3. Premesso quanto sopra, si rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana (approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70), questo Ufficio è competente a dare parere sulla interpretazione dello Statuto e di norme regionali legislative e regolamentari e pertanto sembra esuli da tale attività ogni valutazione su atti amministrativi non aventi contenuto normativo.
Nel caso di specie non è pensabile che le motivazioni che hanno indotto l'Assessore pro tempore a non firmare lo schema di provvedimento siano oggetto di sindacato e di valutazione da parte dell'Ufficio scrivente. Pur tuttavia nell'intento quantomeno di chiarire la situazione controversa, sembra utile richiamare il parere espresso dall'Ufficio scrivente con nota n. 8314/125.92.11 del 27.VII.1992, in merito all'organizzazione degli uffici delle opere universitarie, nonché sulla figura del direttore responsabile.
In relazione alla prima problematica, l'Ufficio scrivente non si è discostato dalle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Ed invero, in seguito al trasferimento delle attribuzioni in materia scolastica determinato dal D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, le Opere universitarie "restano attratte nell'Amministrazione regionale quali enti organo della stessa"; dunque, sono classificate a tutti gli effetti tra gli enti regionali.

A proposito della normativa applicabile agli enti in parola si chiarisce che, in assenza di diverse disposizioni normative, continua ad applicarsi il D.I. 23 gennaio 1978 relativo all'assetto organizzativo e funzionale delle Opere universitarie. Si puntualizza, però, che le norme concernenti lo stato giuridico ed economico del personale dell'Opera universitaria sono contenute, adesso anche grazie all'espressa statuizione dell'art. 21 L.R. 41/96, nella Legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, che ha istituito presso la Presidenza della Regione un ruolo speciale transitorio per il personale regionale.
In relazione poi alla figura del direttore responsabile, esso viene sostanzialmente equiparato al dirigente superiore di cui all'art. 9 L.R. 41/85, attesa la assimilabilità delle funzioni attribuitegli.
Ai fini della soluzione della problematica in oggetto non può dunque che farsi riferimento al parere già reso.
Il direttore responsabile delle Opere universitarie sembra conseguentemente che ben possa essere equiparato al dirigente superiore di cui all'art. 9 L.R. 41/85 in considerazione delle analoghe funzioni di guida, propulsione e vigilanza dei settori e servizi ad esso affidati, nonché della realizzazione delle medesime finalità attinenti al buon funzionamento ed organizzazione dei servizi, efficienza ed imparzialità.
Ciò posto, pur concordando sulla possibilità di una modifica normativa delle disposizioni concernenti il personale dell'Opera Universitaria in seguito anche alla riforma della pubblica Amministrazione operata dalla L.R. 10/2000, non può che farsi riferimento alle disposizioni normative testè citate (D.I. 23.1.78 e L.R. 53/85), fintanto che non sia emanata una diversa normativa.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere


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