Gruppo    IV                          /102.01.11

OGGETTO: Comune di XXXX. Istanze di deroga ai sensi dell'art. 57 della L.r. 71/78.

   
   
   
                                                           Presidenza della Regione
                                                           Segreteria Generale
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento è stata trasmessa la relazione n. 1222 del 9 marzo 2001 di codesta Segreteria, concernente l'oggetto, in calce alla quale l'On.le Presidente ha disposto l'acquisizione del parere di questo Ufficio.
                 Dalla citata relazione e dalla documentazione allegata si evince quanto segue.
                 Con istanze del 23/6/1995 e del 18/2/1998 il Comune di XXXX ha chiesto al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 57 della L.r. 71/78, di concedere la deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera a) della L.r. 78/76 relativamente al fabbricato confiscato alla ditta V.A., da utilizzare come casa protetta per anziani, e al fabbricato confiscato alla ditta F.D., da utilizzare come centro per l'assistenza dei minori.
                 Trattasi, infatti, di fabbricati realizzati, in tutto o in parte, in assenza di concessione edilizia e ricadenti in zona sottoposta a inedificabilità assoluta ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. a) della L.r. 78/76, in quanto tali insanabili e soggetti a demolizione.
                 Il Consiglio regionale per l'urbanistica, con voti nn. 57 e 58 del 21/1/1999, in considerazione delle finalità socio-assistenziali cui gli immobili in esame sono stati destinati, ha espresso parere favorevole alle deroghe richieste.
                 Per contro la Giunta di Governo, con deliberazioni nn. 33 e 34 del 15/2/2000, su proposta dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente di cui alle note nn. 135 e 137 rese in pari data, ha espresso parere non favorevole, con la motivazione che "le procedure di deroga riguardano esclusivamente le opere di interesse pubblico da realizzare e non quelle già realizzate".
                 Il Comune di XXXX, informato del contenuto delle citate delibere di Giunta, ha chiesto, con nota del 13/6/2000, il riesame delle stesse.
                 Conseguentemente codesta Segreteria Generale, con nota dell'11/7/2000, ha sollecitato l'Assessorato Territorio e Ambiente a rendere un parere definitivo sulla questione in esame.
                 L'Assessorato Territorio e Ambiente, con nota del 6/2/2001, nel rilevare che la richiesta di riesame inoltrata dal Comune di XXXX "non è supportata da elementi nuovi rispetto a quelli a suo tempo valutati", ha confermato il parere già reso in senso contrario, precisando che è compito della Giunta di Governo valutare l'eventuale accoglimento dell'istanza.
                 Ciò posto codesta Segreteria, richiamando il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 1754/99 del 10/10/2000, concernente opere pubbliche soggette ad autorizzazione ex art. 1 della L.r. 65/81, ritenuto applicabile anche alla fattispecie, sostiene che le deroghe richieste possano essere concesse.
                 Sul punto vien chiesto l'avviso dello Scrivente.
   
                 2. Come è noto l'art. 15, comma 1, lett. a), della L. r. 12 giugno 1976, n. 78, dispone che: "Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:
   a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonchè la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati".
             L'art. 57, lett. a), della L. r. 27 dicembre 1978, n. 71, ha previsto tuttavia che: "Con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della L.r. 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lett. a) del primo comma dell'art. 15 della legge stessa, limitatamente:
   a) alle opere connesse a servizi pubblici".
             Quanto alla procedura da seguire, ai sensi del citato art. 16 della L. r. 78/76:
   "1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga...
    2. Sull'istanza del consiglio comunale il Presidente della Regione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana..., di seguito agli opportuni accertamenti, provvede con proprio decreto sentita la Giunta regionale".
                 Va tuttavia segnalato che, per effetto dell'art. 89, commi 10 e 11, della recente L. r. 3 maggio 2001, n. 6, è mutato il testo delle due norme in ultimo citate.
                 In particolare il citato comma 10 dispone che: "Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 è così sostituito:
   "2. Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro 120 giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta".
           Il successivo comma 11 così dispone:
   "L'art. 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è così sostituito:
   "Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della Legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:
   a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
   b) ...".
                 Per effetto della modifica disposta dal citato comma 10 dell'art. 89 della L.r. 6/2001, competente a decidere sull'istanza di deroga, presentata ai sensi dell'art. 57 della L.r. 71/78, non è più il Presidente della Regione, bensì l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che provvede con proprio decreto, acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e il concerto dell'Assessore regionale ai beni culturali e ambientali.
                 Per inciso, sembra allo Scrivente che, coerentemente con la sostituzione del comma 2 dell'art. 16 della L.r. n. 78/76, e con la conseguente attribuzione all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente della competenza a decidere sull'istanza di deroga, il legislatore regionale avrebbe dovuto disporre altresì la modifica del primo comma dello stesso articolo nel senso di prevedere che l'istanza va presentata allo stesso Assessore e non invece al Presidente della Regione, come dispone il testo ancora oggi vigente del comma 1, in palese contrasto con il nuovo testo del comma 2.
                 Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame va osservato che la competenza a decidere sull'ammissibilità dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 57 della L. r. 71/78 dal Comune di XXXX non è più del Presidente della Regione, bensì dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
                 A ciò consegue che codesta Segreteria generale dovrà provvedere a trasmettere tutti gli atti relativi al procedimento avviato dalle istanze in oggetto all'Assessorato competente.
                 Questo, essendo già stato acquisito il parere favorevole del Consiglio regionale per l'urbanistica, dovrà provvedere ad acquisire il concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali, per poi decidere, con proprio decreto, sull'ammissibilità o meno delle istanze, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 57, lett. a), della L.r. 79/78, come sostituito dal citato comma 11 dell'art. 89 della L.r. 6/2001.
                 Al riguardo sembra tuttavia allo Scrivente che i pareri già formulati sul punto dall'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, con note nn. 135 e 137 del 15/2/2000, e le conseguenti delibere di Giunta regionale nn. 33 e 34 di pari data, fossero giuridicamente fondati, dovendosi condividere l'argomento secondo cui "le procedure di deroga riguardano le opere di interesse pubblico da realizzare e non quelle già realizzate".
                 Per contro non sembra allo Scrivente che il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 1754/99 del 10/10/2000, citato da codesta Segreteria a sostegno di una possibile concessione delle deroghe richieste, sia applicabile alla fattispecie in esame, concernendo la diversa ipotesi di opere pubbliche soggette ad autorizzazione ex art. 1, comma 2, della L.r. n. 65/81.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   

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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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