Gruppo II Prot. N. /106.11.01

Oggetto: Concorsi: modalità di trasmissione istanze di partecipazione.




Allegati n...........................


Assessorato regionale dei beni culturali
Ed ambientali e P.I.
Dipartimento beni culturali
P A L E R M O

e, p.c. Dipartimento regionale
Del personale e dei SS.GG.
S E D E






1. Con la suindicata nota codesto Assessorato, premesso che diverse istanze di ammissione ai 19 concorsi per la copertura di posti vacanti nei ruoli dell'Amministrazione regionale dei beni culturali sono state inviate con posta ordinaria o posta prioritaria, anziché con raccomandata postale con avviso di ricevimento come prescrivono i rispettivi bandi di concorso, chiede di conoscere se l'invio dell'istanza di partecipazione con modalità diversa dalla raccomandata a.r. possa costituire motivo di esclusione dai concorsi stessi.

2. I concorsi di cui trattasi, come è noto, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana - serie concorsi - n. 4 del 14 aprile 2000.
All'art. 3, comma 3, di ogni bando di concorso, a proposito della domanda di ammissione, è stabilito che: "Le domande di ammissione dovranno essere spedite entro il termine sopra indicato (trenta giorni dalla pubblicazione) esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento "....
Da ciò discende che l'invio delle domande con altro mezzo, ancorchè tempestivo, comporta una violazione di una tassativa ("esclusivamente") disposizione del bando, lex specialis del concorso.
La rigidità di siffatta impostazione sembra tuttavia temperabile alla luce della consolidata giurisprudenza in materia concorsuale, secondo cui l'esclusione di un candidato può essere disposta soltanto per motivi sostanziali ed in particolare sempre e soltanto per mancanza dei requisiti necessari per l'ammissione all'impiego (cfr. C.G.A. Sez. Riunite n. 74/95 del 14/3/95).
Riguardo invece, alle irregolarità formali, la giurisprudenza amministrativa segue in generale un orientamento garantistico nei riguardi del candidato.
In particolare si ricorda ad es. che "L'omessa dichiarazione circa gli obblighi di leva nella domanda di partecipazione ad un pubblico concorso è irrilevante allorchè l'adempimento ovvero la mancanza dell'obbligo possano agevolmente desumersi dall'età del candidato". (cfr. C.di S. - Sez. IV - 2 aprile 1997, n. 532).
Allo stesso modo "Non può costituire motivo di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego l'omessa dichiarazione del possesso di determinato requisito, qualora tale possesso risulti implicitamente dagli altri documenti allegati alla domanda". (cfr. C. di S. - Sez. VI - 26 maggio 1999, n. 668).
Ed infine "La circostanza che un concorrente abbia erroneamente intestato a sé stesso (anziché al tesoriere comunale) il pagamento della tassa di concorso non può comportare l'esclusione dal concorso; detto errore, infatti, può ben essere assimilato ad una semplice irregolarità fiscale, la quale non comporta l'esclusione del candidato dal concorso, ma l'obbligo per costui di procedere alla regolarizzazione dell'atto". (cfr. C.G.A. - Sez. riunite 14 marzo 1995, n. 73195).
Ora, nel caso in ispecie, quello che veramente rileva sembra essere la circostanza che le domande di partecipazione siano pervenute nel termine indicato nel bando e non, invece, che tale risultato sia stato realizzato attraverso uno strumento formalmente diverso rispetto a quello letteralmente prescritto dal bando stesso, ma egualmente efficace.
Coerentemente con ciò è stata ritenuta "illegittima l'esclusione del concorrente al conferimento di posti del servizio di guardia medica turistica, disposta a causa della produzione della relativa istanza non a mezzo del servizio postale - così come previsto dal relativo bando di concorso - bensì avvalendosi di agenzie private di recapito, in quanto ciò che viene in rilievo è il momento nel quale la domanda sia pervenuta all'U.S.L. competente, desumibile con carattere di assoluta certezza dalla relativa documentazione, e non la natura del vettore, in specie laddove il mezzo utilizzato, ossia l'espresso per tramite dell'agenzia privata di recapito autorizzata, presenta caratteristiche analoghe a quelle relative al mezzo previsto, indipendentemente dall'eventuale diversità di natura del soggetto che provveda in concreto alla spedizione." (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo - Sez. I 6 maggio 1999, n. 1006).
La sopra riportata massima giurisprudenziale, perfettamente aderente alla fattispecie, induce a ritenere che l'esclusione degli aspiranti che non si sono attenuti alle modalità di spedizione delle domande prescritte dai rispettivi bandi potrebbe dare adito ad un contenzioso con esito pregiudizievole per l'ulteriore corso dei procedimenti concorsuali.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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