Gruppo                                  /111.11.01

OGGETTO: Strutture sanitarie ambulatoriali - Requisiti per la direzione tecnica.

   
   
   
                                                             ASSESSORATO REGIONALE
                                                             SANITA'
                                                             PALERMO
   
             1. Con la lettera in riferimento - integrata con successiva nota 27.4.2001, n.344 - codesto Assessorato pone all'Ufficio i seguenti quesiti.
   A) Se lo specialista ortopedico che ha operato nelle strutture pubbliche per oltre cinque anni come specialista fisiatra possa assumere la carica di direttore tecnico sanitario responsabile in una struttura di fisiatria.
   B) Se ex medici ospedalieri che abbiano prestato servizio presso divisioni e/o servizi di nefrologia e dialisi in possesso di specializzazione non in nefrologia, ma in branche affini possano assumere l'incarico di direttore tecnico sanitario responsabile di un ambulatorio di dialisi.
                 Al riguardo codesto Assessorato si esprime positivamente in base ai seguenti argomenti.
   A) La legge 29 dicembre 2000, n.401 "permette che il personale sanitario che abbia prestato servizio in area o disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto o inquadrato, a richiesta, venga inquadrato con la medesima posizione funzionale nella disciplina o area nella quale ha esercitato le funzioni".
     B) L'art.8 del D.lgs. 19 giugno 1999, n.229 "stabilisce il principio di parità del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".
   C) Il D.P.R. 28 luglio 2000, n.271 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni) "prevede che la specializzazione in ortopedia e traumatologia fa parte delle branche affini della branca principale di Fisiokinesiterapia".
                 A sostegno di quanto sopra, è stato qui trasmesso un provvedimento della Regione Lazio concernente le strutture di fisiokinesiterapia, che individua come requisito per la direzione tecnica delle stesse "la specializzazione in medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente", ovvero "un'anzianità di servizio di 5 anni nella corrispondente branca specialistica".
   
                 2. Il primo periodo dell'art.1 della legge n.401/2000 così dispone: "In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto o area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni".
                 Dai limiti temporali della disposizione testè riferita (entro sei mesi etc.), dall'individuazione dei relativi destinatari (solo quelli trovantisi nella situazione ivi descritta), nonchè dalla verifica della  "permanenza dei fabbisogni" stabilita nella restante parte della norma, risulta che la medesima è chiaramente volta a sanare situazioni di fatto determinate da specifiche carenze di personale. Per cui si è dell'avviso che la norma stessa - indipendentemente dalla questione dei requisiti richiesti per l'inquadramento ivi disciplinato - non possa avere portata generale, bensì limitata al proprio ambito applicativo come sopra illustrato, e per conseguenza non possa essere assunta come riferimento nella fattispecie.
                 Maggior pregio sembra doversi riconoscere al secondo argomento fondato sugli articoli 8 quarto comma e 8 ter quarto comma del D.lgs. n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; dai quali si evince il principio che le strutture pubbliche e private, per l'esercizio delle attività sanitarie, devono possedere gli stessi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. Principio ribadito nel D.P.R. 14 gennaio 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), con il quale sono stati indicati i criteri di classificazione delle predette strutture ed i requisiti minimi generali e specifici che le stesse devono possedere in base alle prestazioni e/o alle attività sanitarie da esercitare.
                 Ora, quest'ultimo provvedimento, nel relativo allegato, al punto 3) "Gestione delle risorse umane" del paragrafo "Requisiti minimi organizzativi generali", si limita a precisare che "è indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente". Rinvio generico questo che consente di esaminare la questione qui sottoposta alla stregua della legislazione riguardante la qualificazione richiesta per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
       
   
                 3. Ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, per l'accesso alla dirigenza sanitaria è necessaria la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in una delle discipline riconosciute equipollenti (cfr. art.56 primo comma D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483). Solo per un periodo limitato (un biennio decorrente dall'entrata in vigore del D.P.R. n.483/1997, successivamente prorogato di un ulteriore biennio) il possesso della specializzazione in una disciplina affine costituisce titolo per partecipare ai concorsi (cfr. art.74 D.P.R. ora cit.).
                 La medesima normativa esenta dal requisito della specializzazione il personale di ruolo che già opera nelle aziende (art.56 secondo comma D.P.R. n.483/1997); e stabilisce che l'incarico di direzione di struttura semplice può essere attribuito al dirigente con cinque anni di attività e quello di struttura complessa a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n.484; il quale prevede tra l'altro come requisito alternativo alla specifica specializzazione l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina interessata.
                 Infine, il D.P.R. n.271/2000 (riguardante i medici specialisti che aspirino a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario come sostituti o incaricati a tempo determinato) precisa che il titolo per l'inclusione nelle graduatorie ivi disciplinate "è rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità", elencando anche le branche affini in funzione dell'attribuzione di un ulteriore punteggio (cfr. art.8 D.P.R. citato).
   
   
       
   
                 4. Le uniche fonti regionali che, in assenza di specifiche disposizioni legislative sul punto, attualmente disciplinano le strutture in questione sono: per quelle di fisiokinesiterapia la circolare dell'Assessore regionale per la sanità 6 agosto 1987, n.387; per quelle di dialisi il D.A. (sanità) 19 novembre 1997, n.23390.
                 La predetta circolare, al paragrafo c.7 "personale" prevede che "I gabinetti di terapia fisica e riabilitativa devono disporre di un direttore responsabile specialista nelle discipline di recupero e di rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o in discipline equipollenti per l'attività di terapia fisica".
                 Analogamente, ai sensi dell'allegato 1, paragrafo "requisiti minimi organizzativi" del citato D.A. n.23390/1997, "La Direzione tecnico sanitaria deve essere affidata ad un medico specialista in nefrologia o in branche equipollenti".
   
                 5. Dal quadro normativo statale sopra riferito emerge un orientamento che, pur sostanzialmente inteso a privilegiare a regime il possesso della specializzazione afferente all'attività sanitaria da svolgere, riconosce valore sostitutivo di tale requisito sia alla specializzazione in discipline affini che all'esperienza professionale maturata nella disciplina interessata.
                 Raffrontando con tale orientamento le due fonti regionali sopra citate, non può non rilevarsi che le stesse lo confermano nelle sue prescrizioni fondamentali (specializzazione nella disciplina specifica o in disciplina equipollente), tacendo sulla specializzazione in discipline affini e sull'eventuale esperienza professionale quali requisiti alternativi.
       Malgrado tale situazione testuale, tuttavia, non sembra che il silenzio delle vigenti prescrizioni assessoriali - anche a prescindere da ogni questione relativa al rango delle medesime - sui predetti requisiti alternativi possa escluderne l'applicabilità in Sicilia.
                 Ed infatti, pur essendo vero che le norme statali interessate fanno parte di un quadro di riferimento la cui attuazione è devoluta all'attività normativa della Regione (come confermato dall'art.67 della l.r. 3.5.2000, n.6), non può trascurarsi che la parità di requisiti tra strutture pubbliche e private di cui sopra si è detto, ponendosi - data la relativa portata generale - come principio per ovvi motivi ineludibile in sede regionale, implica, secondo lo Scrivente, l'applicabilità delle vigenti norme statali che ne consentono l'attuazione nella stessa sede regionale. Per cui si è in sostanza dell'avviso che le fattispecie qui rassegnate possano essere risolte alla stregua della richiamata normativa statale concernente l'accesso alla dirigenza sanitaria e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali al personale del Servizio sanitario nazionale.
   

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   Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
   Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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