Gruppo III   Prot. N.     /114.11/01 


Oggetto: Contratti di mutuo aventi ad oggetto finanziamenti per credito a medio termine. Istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della l.r. 23/12/2000 n. 32.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Cooperazione, commercio,
artigianato e pesca
Prima Direzione
P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente una problematica sollevata dalla XXXX in ordine alla possibilità di deliberare e, dunque, procedere alla stipulazione dei contratti di mutuo aventi ad oggetto finanziamenti in particolare previsti e regolamentati dalle precedenti ll.rr. 50/54, 3/86, art. 45 e 35/91 (concernenti spese di primo impianto di laboratori artigiani) le cui istanze sono pervenute prima dell'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che, peraltro, al titolo V ha istituito un nuovo regime di aiuti cofinanziati dalla CE, tuttora in attesa di ottenere l'autorizzazione comunitaria. Tuttavia, in attesa di tale autorizzazione, codesto Assessorato non ritiene erogabili alcuni finanziamenti di cui sopra in quanto sottostanti alla disciplina di cui al primo comma dell'art. 197 della citata l.r. 32/2000 il quale abrogando "tutte le disposizioni di legge recanti misure di aiuto a finalità regionale..... non richiamate, integrate o modificate dalla presente legge", non sembra lasciare spazio ad interpretazioni di diverso contenuto.

2. Sulla problematica proposta si osserva quanto segue:
in primo luogo lo scrivente concorda con quanto espresso da codesto Assessorato, nella nota cui si risponde, circa l'impossibilità di procedere a nuove erogazioni in merito alle istanze tese ad ottenere i finanziamenti previsti e regolamentati dalle citate leggi regionali 54/50, 3/86 art, 45 e 35/91; siffatte leggi, infatti, in quanto recanti aiuti chiaramente a finalità regionale e tutte non richiamate, integrate e modificate nel testo della legge 32/2000, subiscano senza dubbio gli effetti dell'abrogazione disposta dal primo comma dell'art. 197 della legge medesima. Tale abrogazione preclude ogni tipo di erogazione di finanziamenti collegati alle normative citate e dunque anche nell'ambito del "de minimis" che pure è stato ammesso dal secondo comma dell'art. 197 per quegli aiuti a finalità regionale richiamati integrati o modificati dalla legge 32/2000. Viceversa per l'erogazione di quelle categorie di finanziamenti abrogati occorrerà attendere l'autorizzazione comunitaria che consentirà l'applicazione, fra l'altro, dell'art. 48 della l.r. 32/2000 che, di fatto, li sostituisce.
Più specificamente, per quanto attiene le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della l.r. 32/2000, sulla situazione giuridica soggettiva dei richiedenti la concessione dei finanziamenti in argomento, si evidenzia come questa si configuri in un semplice interesse legittimo nella prima fase del procedimento, individuabile in quel lasso di tempo intercorrente tra la data di presentazione della domanda ed il momento dell'ammissione al contributo, in quanto la concessione trae origine da un procedimento amministrativo mentre la normativa in argomento "ha il fine diretto di perseguire un interesse pubblico alla tutela del settore economico in cui opera l'azienda interessata e solo indirettamente contemplano l'interesse dei privati ad ottenere l'erogazione dei contributi" solo successivamente all'ammissione al contributo, per la pressoché conforme giurisprudenza, sorge in capo al destinatario del finanziamento un diritto soggettivo perfetto (Cfr. Cass. Civ. sez. un. 12/2/99 n. 57, 12/11/99 n.758 e 27/12/97 n. 13046; Cons. di Stato sez. VI, 8/10/98 n. 1352). Dunque in pendenza dell'iter procedimentale di esame dell'istanza di concessione di contributo le "obbligazioni pubbliche non hanno natura di obbligazioni in senso stretto, e l'Amministrazione sino a quando non emana il provvedimento che la rende debitrice, non è titolare di un debito correlativo ad un credito azionabile in sede giudiziaria" e pertanto deve ritenersi "legittimo il diniego delle richieste di provvidenze non ancora concesse alla data di entrata in vigore della legge abrogatrice" (Cfr. Cons. di Stato sez. VI, 19/01/85, n. 7 e sez. IV, 4/5/93 n. 504).
Nei termini il reso parere.


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