Gruppo XIV Prot._______________/117.2001.11


OGGETTO: Programmazione.- Piani di utilizzo ex art. 49 l.r. 10/1999.- Normativa applicabile.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento della programmazione
(Rif. nota n. 1374/Gr. XIII del 4 aprile 2001)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata codesto Dipartimento pone all'attenzione dello scrivente Ufficio - per acquisirne l'avviso - una complessa problematica sorta in sede di applicazione delle disposizioni recate dall'art. 49 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, ed in relazione alla quale, pur avendo la richiedente Amministrazione espresso il proprio orientamento, gli Assessorati dell'agricoltura e della cooperazione, interessati all'attuazione degli interventi, sono pervenuti a diverse posizioni.
La questione proposta - che, invero, non emerge chiaramente dalla richiesta di parere, ed i cui termini si desumono piuttosto dalla allegata corrispondenza intercorsa in ordine alla problematica in discorso - appare identificabile, ad avviso dello scrivente (che si riserva comunque ogni approfondimento qualora si fosse viceversa inteso acquisire parere su aspetti giuridici diversi da quello sotto identificato) nell'individuazione della portata normativa del secondo comma del richiamato art. 49, l.r. 10/1999, e nella conseguente determinazione del livello massimo di aiuto concedibile nelle fattispecie rappresentate.

2.- L'art. 49 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, rubricato "Disposizioni per l'attuazione di interventi dello Stato e dell'Unione europea", dopo aver autorizzato, al comma 1, il Presidente della Regione - in attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - a predisporre ed attuare appositi piani di utilizzo delle assegnazioni finanziarie dello Stato, assegnate alla Regione con deliberazione del CIPE e relative ad interventi non appaltati al 30 giugno 1999, al secondo comma, così testualmente dispone:
"Per i piani di cui al comma 1 e relativi agli interventi per le attività ed i servizi alle imprese collegabili allo sviluppo locale, il Presidente della Regione provvede applicando i criteri previsti dalla sottomisura 1.4.B del programma operativo plurifondo 1994-1999 ed i benefici di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488."
Nell'osservare preliminarmente che, in forza del principio recato dal richiamato comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le risorse di che trattasi possono essere riutilizzate esclusivamente per interventi nel settore cui erano originariamente destinate, si rileva che la voluntas legis esplicitata dalla disposizione soprariportata (art. 49, comma 2, l.r. 10/1999) appare, ad avviso dello scrivente, univoca, anche se non di agevole applicazione per le refluenze determinate dalla normativa comunitaria di settore.
Ed invero, si ritiene che i richiamati criteri (previsti dalla sottomisura 1.4.B del programma operativo plurifondo 1994-1999) e benefici (di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488) siano destinati a trovare applicazione esclusivamente in ordine ai piani di riutilizzo delle risorse destinate ad interventi per attività e servizi alle imprese collegabili allo sviluppo locale.
Ma non può che concordarsi con codesto Dipartimento nel ritenere che costituiscano ben preciso limite alla concessione di agevolazioni concernenti trasformazioni e commercializzazione di prodotti agricoli i parametri fissati in sede comunitaria per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
E pertanto ogni intervento in materia appare soggetto ad un doppio riscontro di compatibilità, non potendosi che concedere i benefici di cui alla L. 488 del 1992, ma essendo al contempo obbligati a far si che non vengano superati i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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